Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48657 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48657 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 22/1/2020, aveva dichiarato COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli del delitto di tentata rapina aggravata, furto con strappo, consumato e tentat ricettazione nonché il solo NOME NOME dei delitti ex artt. 368 e 611 cod.pen.
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME denunzia il vizio di motivazio in ordine all’attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla p.o. Scarpello ( 4), reiterando genericamente doglianze già sottoposte a vaglio dalla Corte di merito e disattese con una motivazione priva di criticità logiche (pag. 10); i giudici d’appello hann particolare segnalato che il riconoscimento avvenne in termini di certezza da parte dell vittima, sovrintendente della P.S. e responsabile della sezione investigativa di Commissariato Porta Nuova, professionalmente abituata alla memorizzazione di circostanze e caratteristiche fisiche dei soggetti d’interesse;
considerato che il primo motivo proposto nell’interesse del COGNOME , che revoca in dubbio l’affermazione di responsabilità del ricorrente per la ricettazione della targa contestata al 5, è generico e ,comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale a pag 12 chiarito le ragioni che fondano il concorso con il COGNOME nell’illecito con motivazione ch esente da manifeste illogicità;
rilevato che il secondo motivo, che lamenta l’erronea valutazione della prova in relazione alla tentata rapina sub 1 ha carattere reiterativo e di merito, riproducendo doglian ampiamente scrutinate dalla Corte territoriale (pag. 11), che ha radicalmente confutato la te difensiva del coinvolgimento nell’illecito di tale COGNOME NOMENOME NOME dal positiv riconoscimento della p.o. COGNOME e ricostruendo in dettaglio la valenza indiziante de contatti telefonici intercorsi con il coimputato COGNOME mentre era in corso la perquisizi dell’abitazione di quest’ultimo; la difesa sollecita una rilettura del compendio indiz preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione che non mostra aporie e frizio logiche;
considerato che parimenti inammissibile risulta il terzo motivo che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo del continuazione tra i reati contro il patrimonio per cui è condanna e le fattispecie contestate capi 6 e 7 della rubrica ( artt. 368 e 611 cod.pen.), avendo la sentenza impugnata reso sul punto ( pag. 14) una esaustiva motivazione che esclude la possibilità di ricondurre la calunni
e la minaccia ex art. 611 cod.pen. alla stessa unitaria deliberazione che sottende la commissione dei delitti contro il patrimonio;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente