Riconoscimento Fotografico da Video: la Cassazione Conferma la Piena Validità come Prova
L’evoluzione tecnologica ha reso la videosorveglianza uno strumento cruciale nelle indagini penali. Ma qual è il valore probatorio di un’identificazione basata su un filmato? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità del riconoscimento fotografico effettuato da un operatore di polizia, qualificandolo come prova atipica pienamente utilizzabile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato in concorso, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, ritenuto responsabile del reato commesso in Savignano sul Rubicone nel gennaio 2019, decideva di presentare ricorso per cassazione. Il fulcro della sua difesa si concentrava su un punto specifico: la presunta illegittimità della prova che aveva portato alla sua condanna.
La contestazione dell’imputato
La difesa sosteneva la violazione dell’articolo 189 del codice di procedura penale, che disciplina le cosiddette ‘prove atipiche’. Nello specifico, si contestava la modalità con cui era avvenuta l’identificazione: un riconoscimento fotografico operato da un agente di polizia giudiziaria sulla base dei fotogrammi estratti dai video di un impianto di sorveglianza installato sul luogo del reato. Secondo il ricorrente, tale modalità non offriva le garanzie necessarie per essere considerata una prova valida.
La questione giuridica e la validità del riconoscimento fotografico
Il quesito sottoposto alla Suprema Corte era chiaro: l’identificazione di un sospettato, effettuata da un pubblico ufficiale visionando le registrazioni di una telecamera di sicurezza, può essere considerata una prova legittima nel processo penale? La difesa mirava a far dichiarare inutilizzabile tale elemento, smontando così l’impianto accusatorio. La Corte, tuttavia, ha seguito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, respingendo le argomentazioni del ricorrente.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che il riconoscimento fotografico effettuato da un operatore di polizia giudiziaria tramite la visione di immagini riprese da telecamere costituisce una prova atipica pienamente ammissibile. La sua efficacia non deriva dall’atto del riconoscimento in sé, ma dalla testimonianza resa in dibattimento dall’operatore che lo ha compiuto.
La credibilità come fulcro della prova
Citando precedenti sentenze (come la n. 41375/2023 e la n. 49758/2012), la Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’affidabilità di questa prova risiede nella credibilità della deposizione di chi, dopo aver esaminato le immagini, si dichiara certo dell’identificazione. La valutazione di tale credibilità è un’attività tipica del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), che nel caso di specie aveva ritenuto la ricognizione pienamente attendibile e corroborata da altri elementi. Trattandosi di un accertamento di fatto, tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità, dove la Cassazione si limita a controllare la corretta applicazione della legge.
le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con fermezza che le immagini di videosorveglianza sono uno strumento probatorio di grande importanza. La testimonianza di un agente di polizia che riconosce un soggetto da un filmato è una prova valida, la cui forza dipende dalla credibilità che il giudice di merito attribuisce a tale deposizione. Questa decisione rafforza la legittimità delle pratiche investigative basate sull’analisi di materiale video, sottolineando che la valutazione dell’attendibilità della prova rimane una prerogativa insindacabile del giudizio di merito, a condizione che sia logicamente motivata. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il riconoscimento di una persona da parte di un agente di polizia tramite le immagini di una telecamera di sorveglianza è una prova valida in un processo?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che si tratta di una ‘prova atipica’ pienamente ammissibile. La sua validità si fonda sulla testimonianza dell’operatore di polizia che ha effettuato il riconoscimento e sulla credibilità che il giudice attribuisce a tale deposizione.
Cosa si intende per ‘prova atipica’ nel contesto di questo caso?
Per prova atipica si intende un mezzo di prova non espressamente disciplinato dal codice di procedura penale. In questo caso, è il riconoscimento dell’imputato effettuato da un agente tramite la visione di filmati, la cui ammissibilità è valutata dal giudice sulla base della sua idoneità ad accertare i fatti.
Può la Corte di Cassazione riesaminare la credibilità dell’agente che ha effettuato il riconoscimento?
No, la valutazione della credibilità della testimonianza dell’agente è un accertamento di merito che spetta ai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione non può rimetterla in discussione, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26366 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, pronunciata in data 12 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agl 110 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Savignano sul Rubicone il 19 gennaio 2019);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
che, in data 18 maggio 2024, il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si denuncia la violazione dell’art. 189 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla legittima utilizzazione nella fattispecie della prova atipica del riconoscimento dell’imputato operato dalla polizia giudiziaria sulla dei fotogrammi estrapolati dai filmati ripresi dall’impianto di videosorveglianza installa luogo del commesso reato, sono generici e manifestamente infondati, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Il riconoscimento dell’imputato effettuato da un operator polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da 1:elecamere di sicurez costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore che vi direttamente proceduto>> (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160), di modo che, poiché «l’affidabilità della detta prova non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione> > (S 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910), una volta che tale credibilità sia stata vagliata giudici di merito non può essere rimessa in discussione in questa sede, trattandosi accertamento di merito (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territori ha ritenuto che la ricognizione effettuata dal sottufficiale di P.G. fosse pienamente attendib ampiamente corroborata da ulteriori elementi esterni);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente