Riconoscimento Fotografico: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’esito di un processo penale dipende dalla solidità delle prove. Tra queste, il riconoscimento fotografico è uno strumento investigativo comune, ma la sua efficacia probatoria può essere oggetto di dibattito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui la sua attendibilità può essere contestata in sede di legittimità, soprattutto quando non rappresenta l’unica prova a carico dell’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per due episodi di furto in abitazione, uno tentato e uno consumato. La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sentenza di condanna. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta inattendibilità del riconoscimento fotografico che aveva contribuito alla sua identificazione.
Il Motivo del Ricorso e il Valore del Riconoscimento Fotografico
La difesa dell’imputato ha incentrato il proprio ricorso sulla violazione di legge e sui vizi di motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che il giudizio di attendibilità del riconoscimento fotografico fosse errato. Secondo il ricorrente, tale prova non era sufficientemente solida per fondare una pronuncia di condanna. L’obiettivo era scardinare l’impianto accusatorio minando uno dei suoi pilastri identificativi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale del ricorso presentato. La Corte ha stabilito che le argomentazioni della difesa non erano idonee a essere esaminate in sede di legittimità, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto le doglianze. La Corte ha evidenziato due punti cruciali:
1. Mera Riproduzione di Censure Precedenti: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse critiche già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, non può essere una semplice ripetizione di motivi già vagliati.
2. Pluralità di Fonti di Prova: Il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa non era l’unica prova a carico dell’imputato. Anzi, la Corte lo ha definito un ‘mero elemento di riscontro’ idoneo a corroborare un impianto accusatorio già solido. Il vero elemento fondamentale del giudizio di colpevolezza era un altro: la testimonianza di un operante di polizia. Quest’ultimo aveva dichiarato di aver riconosciuto l’imputato, a lui già noto per precedenti penali e ragioni d’ufficio, mentre accedeva a diversi stabili condominiali, inclusi quelli delle vittime. Questa testimonianza, ritenuta pienamente attendibile dai giudici di merito, costituiva la prova principale e rendeva il riconoscimento da parte della vittima un ulteriore tassello a conferma.
In sostanza, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è rivalutare i fatti o l’attendibilità delle prove (come una testimonianza), attività riservata ai giudici di primo e secondo grado. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, dimostra che un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. Le critiche devono vertere su errori di diritto (‘violazione di legge’) o su vizi logici della motivazione (‘vizi di motivazione’), non sulla semplice interpretazione delle prove.
In secondo luogo, sottolinea come la forza di un’accusa risieda spesso nella convergenza di più elementi probatori. Quando un indizio, come il riconoscimento fotografico, è supportato e confermato da altre prove di natura diversa e indipendente, come la testimonianza qualificata di un pubblico ufficiale, l’impianto accusatorio diventa molto più difficile da smontare. Per la difesa, diventa quindi essenziale attaccare non un singolo elemento, ma la coerenza logica dell’intero quadro probatorio così come ricostruito dai giudici di merito.
È possibile basare un ricorso in Cassazione unicamente sulla presunta inattendibilità di un riconoscimento fotografico?
No, non se questa critica è una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi di merito e, soprattutto, se il riconoscimento non è l’unica prova a carico dell’imputato. Il ricorso deve evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza, non tentare una nuova valutazione delle prove.
Quale valore ha la testimonianza di un agente di polizia che riconosce un imputato già noto per precedenti penali?
Nel caso specifico, la testimonianza dell’agente è stata considerata di valore fondamentale. Essendo una persona che conosceva già l’imputato per ragioni d’ufficio, il suo riconoscimento durante i fatti è stato ritenuto una prova solida e centrale per fondare il giudizio di colpevolezza, ben più di un semplice indizio.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non è una terza istanza di merito; per essere ammissibile, un ricorso deve contenere una critica specifica e nuova alle argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata, non può limitarsi a ripetere censure già esaminate e disattese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ne ha confermato la condanna per due distinte condotte di furto in abitazione aggravato e continuato, tentato e consumato.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento al giudizio di attendibilit del riconoscimento fotografico posto a fondamento della pronuncia di condanna adottata nei confronti dell’imputato e della sua effettiva valenza probatoria, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, la sentenza censurata osserva come il riconoscimento fotografico operato dalla p.o. non integra l’unica evidenza a carico dell’ipotesi di accusa, ma semplicemente costituisce un mero elemento di riscontro idoneo a corroborare l’impianto accusatorio, dal momento che, ai fini del giudizio di colpevolezza dell’imputato, hanno assunto un valore fondamentale le dichiarazioni rese dell’operante COGNOME NOME, il quale in sede testimoniale ha affermato di aver riconosciuto l’imputato, a lui noto per ragioni d’ufficio dati i suo precedenti penali, nell’atto di accedere in diversi stabili condominiali, tra cui quelli delle persone offese.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.