Riconoscimento Fotografico: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel processo penale: il valore del riconoscimento fotografico come prova e i limiti alla sua contestazione in sede di legittimità. La Suprema Corte ha confermato una condanna per rapina aggravata, dichiarando inammissibile il ricorso dell’imputato che mirava a una rivalutazione dell’attendibilità di tale prova. Analizziamo la decisione per comprendere i principi affermati.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di rapina aggravata e porto abusivo di coltello. L’elemento cardine dell’accusa era il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, la quale, tra l’altro, ricopriva il ruolo di funzionario di Polizia. Nonostante la condanna fosse stata confermata dalla Corte di Appello, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione della prova.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due motivi principali:
1. Erronea valutazione della prova: Secondo la difesa, i giudici di merito avevano sbagliato nel considerare attendibile il riconoscimento fotografico. La contestazione era una generica confutazione del giudizio espresso nei gradi precedenti, senza però indicare specifici vizi logici o giuridici.
2. Eccessività del trattamento sanzionatorio: L’imputato lamentava inoltre che la pena inflitta fosse sproporzionata, in particolare per quanto riguarda gli aumenti applicati a titolo di continuazione per i reati connessi alla rapina.
L’analisi del riconoscimento fotografico da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che l’affermazione di responsabilità poggiava solidamente sul riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima. L’attendibilità di tale prova era stata ampiamente motivata dalla Corte di Appello, che aveva valorizzato anche il ruolo di funzionario di P.S. ricoperto dal testimone.
La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Le argomentazioni della difesa, limitandosi a una “generica confutazione” e a una richiesta di “rivalutazione del merito”, esulavano dai poteri della Corte di Cassazione, risultando pertanto inammissibili.
La Congruità della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la pena base per il delitto di rapina era stata fissata al minimo edittale. Gli aumenti per gli altri reati erano stati considerati congrui e giustificati in rapporto alla gravità concreta dei fatti. Pertanto, anche sotto il profilo sanzionatorio, la decisione dei giudici di merito è stata ritenuta immune da censure.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e si fonda sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano vizi di legge o palesi illogicità della motivazione, ma miravano a ottenere una terza valutazione sul fatto, ovvero sulla credibilità del testimone e sull’affidabilità del riconoscimento. Questa attività è riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione ha quindi confermato che, in presenza di una motivazione coerente e logica da parte della Corte d’Appello, non è possibile rimettere in discussione l’accertamento fattuale.
Le Conclusioni
La decisione rafforza un principio consolidato: per contestare efficacemente una condanna in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. È necessario, invece, individuare e dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza. In assenza di tali elementi, il ricorso che si limita a proporre una diversa lettura delle prove, come nel caso del riconoscimento fotografico qui esaminato, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione di un riconoscimento fotografico fatta dai giudici di merito?
No, non è possibile se la contestazione è generica e si limita a sollecitare una nuova valutazione dei fatti. La Corte di Cassazione può intervenire solo in caso di vizi logici o errori di diritto, non per riesaminare l’attendibilità di una prova già vagliata dai giudici di primo e secondo grado.
Quale valore probatorio ha il riconoscimento fotografico effettuato da un funzionario di Polizia?
La sentenza evidenzia che il riconoscimento effettuato da un funzionario di P.S. è stato ritenuto “particolarmente attendibile” dai giudici di merito. Sebbene la qualifica non conferisca automaticamente certezza, è un elemento che i giudici possono considerare nel valutare la credibilità complessiva del testimone.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, i motivi proposti non denunciano vizi di legge ma chiedono un riesame del merito della vicenda (una “rivalutazione del merito”), attività preclusa in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2387 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2387 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE) n. in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 7/2/2023
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Gup del Tribunale di Pisa che, in data 21/4/2022, aveva riconosciuto l’imputato responsabil dei reati di rapina aggravata, porto abusivo di un coltello ed altro, condannandolo alla p di giustizia.
Il primo motivo del ricorso che lamenta l’erronea valutazione della prova in relazi al delitto di rapina è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha ben chiarito che l’affermazione di responsabilità riposa sul riconoscimento fotografico effett dalla p.o. COGNOME, reputato particolarmente attendibile anche in ragione del ruolo di funzi di P.S. ricoperto. La difesa si limita ad una generica confutazione de il giudizio di attendibilità del teste formulato dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del merito preclu sede di legittimità.
2.1 Destituite di pregio risultano le censure in punto di trattamento sanzionatorio giacc contrariamente all’assunto difensivo, la pena base per il delitto di rapina è stata fiss minimo edittale mentre l’entità degli aumenti operati a titolo di continuazione è s
convalidata dai giudici territoriali in ragione della loro congruità in rapporto alla g fatti.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiar inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente