Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in Romania il 04/10/1989
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27 marzo 2023, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Massa, all’esito di giudizio abbreviato, il 15 novembre 2021 ) con la quale NOME COGNOME è stata ritenuta responsabile di un furto con destrezza commesso a Marina di Carrara alle 12:20 del 14 maggio 2019 in danno di NOME COGNOME
L’imputata ha proposto ricorso contro la sentenza delia Corte di appello, per mezzo ‘del difensore di fiducia / lamentando vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità.
Il difensore deduce manifesta illogicità della motivazione / osservando che la penale responsabilità dell’imputata è stata ritenuta sulla base di un riconoscimento fotografico; ma tale riconoscimento, pur avvenuto in termini di quasi certezza, era smentito dalla constatazione che – come la Corte territoriale ha accertato – poche ore prima dei fatti (alle 9:50 del 14 maggio 2019) la COGNOME si trovava a Legnago: dunque a più di trecento chilometri di distanza dal luogo nel quale fu consumato il furto. Si duole, inoltre, che la Corte territoriale non abbia tenuto conto, ai fini della decisione, di due sentenze allegate a memorie difensive del 18 novembre 2022 e 3 febbraio 2023, nelle quali, in casi analoghi a quello per cui si procede, si è ritenuto che l’individuazione fotografica non fosse da se sola indizio sufficiente ai fini dell’affermazione della penale responsabilità.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado emerge che NOME COGNOME è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, NOME COGNOME la quale ha riferito che il 14 maggio 2019, intorno alle 12:20, mentre si trovava nella pineta di un condominio a Marina di Carrara, fu avvicinata da una donna che le chiese aiuto per trovare una strada, le disse di essere incinta, le prese il braccio per farle poggiare la mano sul ventre e si impossessò dell’orologio marca Rolex che lei portava al polso. La COGNOME sporse querela : chiedendo la
punizione dell’autrice del reato e ne fornì una descrizione. Gli operanti le mostrarono un fascicolo fotografico contenente, tra le altre, la fotografia della COGNOME, la quale, alcuni mesi prima (il 30 ottobre 2018) era stata arrestata, proprio a Marina di Carrara, per un furto commesso con modalità analoghe. La sentenza impugnata riferisce che la persona offesa riconobbe «senza esitazioni» l’autrice del furto nella fotografia effigiante la COGNOME.
Secondo i giudici di merito, gli elementi acquisiti consentono di pervenire ad una affermazione di penale responsabilità. La sentenza impugnata sottolinea in tal senso: che il riconoscimento è avvenuto in termini di certezza ed è confermato dalla constatazione che la COGNOME frequentava Marina di Carrara (ove era stata tratta in arresto pochi mesi prima).
La difesa ha documentato che alle 9:50 del 14 maggio 2019 la COGNOME si trovava nella Stazione carabinieri di Legnago (VR), ove le fu notificato un ordine di esecuzione, sicché non poteva essere a Marina di Carrara alle 12:20. La Corte di appello, però, ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente a far dubitare del riconoscimento fotografico osservando: «che l’orario della notifica (9:50) e quello del furto (12:20) non sono in astratto incompatibili, ben potendo la distanza di 310 km che separa Legnago da Marina di Carrara essere coperta in due ore e trenta, considerando la giornata non festiva e, quindi, il traffico non particolarmente significativo (era un martedì)». Ha sottolineato, inoltre, (pag. 2 della motivazione) che la difesa non ha indicato «dove si sarebbe trovata l’imputata al momento del fatto e nel momento del fatto, allegando, ad esempio, riscontri documentali (scontrini dell’autostrada, biglietti ferroviari o dell’autobu o dichiarativi (di eventuali accompagnatori)».
La motivazione è carente quando afferma, in termini apodittici, che la COGNOME poteva percorrere in due ore e trenta il percorso tra Legnago e Marina di Carrara perché presume, non solo, che il giorno dei fatti il traffico fosse scorrevole, ma anche che la COGNOME avesse disponibilità di una macchina. È, inoltre, manifestamente illogica quando sostiene che l’imputata avrebbe dovuto documentare dove si trovava «al momento del fatto e nel momento del fatto».
Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso il 29 novembre 2023 Il Consigliere estensore