Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8056 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 16/2/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che, nel riportarsi alla memoria scritta già depositata, ha chiesto l’annullamento con rinvi della sentenza impugnata; udito il difensore dell’imputato ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi ricorso ed ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 25 maggio 2022, riconosceva le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e riduceva conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado per i tre episodi di rapina aggravata contestati (una consumata del 1° maggio 2021 e due tentate del giorno successivo) come commessi in Ferrara, ai danni di tre distinte persone offese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell’interesse dell’imputato, il difensore deducendo quattro motivi, in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. Vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) per avere la Corte di appello -pur sollecitata da specifico motivo di gravame, con il quale si contestava scarsissima affidabilità di due riconoscimenti fotografici effettuati in corso di indagini persone offese dei tentativi di rapina descritti ai capi B e C della imputazione, per indicazione del linguaggio dell’Europa orientale dell’agente e le caratteristiche nosografich descritte, incompatibili con quelle del soggetto riconosciuto- ritenuto che la identificazio dell’autore dei fatti fosse certa, in ragione delle ricognizioni effettuate (una delle ammetteva che l’imputato era stato riconosciuto perché era quello visto in vincoli). I riferimento alla rapina consumata descritta al capo A, invece, la persona offesa, escussa in dibattimento, non aveva riconosciuto l’imputato, già riconosciuto in fotografia nel corso dell indagini, ma la Corte aveva ritenuto più attendibile il primo riconoscimento fotografico attesa l distanza cronologica (un anno) dai fatti subiti.
2.2. Vizio di motivazione per mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in ordine alla dedotta incongruenza di una motivazione che non tiene conto del fatto che anche la descrizione del coltello usato per commettere le rapine non coincideva con quello in sequestro e che nel parallelo processo a carico del ricorrente per altri due episodi di rapina commessi nell’arco di poche ore in Ferrara, la Corte bolognese (sezione diversa da quella che ha emesso la sentenza qui impugnata) aveva espressamente argomentato sulla concreta possibilità che diversi fossero gli autori dei fatti predatori descritti, gli uni come commessi da perso coincidente con l’imputato (fatto relativo all’arresto in flagranza) e gli altri descritt commessi da persona di carnagione chiara e con accento orientale europeo.
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen avendo la Corte ritenuto di applicare la recidiva contestata pur in assenza dei presupposti normativi, stimando come espressione di accresciuta pericolosità e maggiore colpevolezza condotte del tutto disomogenee commesse in precedenza in materia di stupefacenti.
2.4. I medesimi vizi sono, infine, denunziati con riferimento alla mancanza di motivazione del rigetto dello specifico motivo di appello con il quale era stata dedotta la inosservanza dell norma processuale che riconosce il diritto alla scelta del rito abbreviato condizionato all
incombenze istruttorie ritenute necessarie, avendo. il Tribunale negato l’accesso al rito in quanto la richiesta subordinazione era in contrasto con la necessaria speditezza del rito, ma in dibattimento, lo stesso Tribunale, aveva poi ritenuto necessaria l’escussione delle persone offese, che avevano svolto operazioni di riconoscimento in fotografia già nel corso delle indagini preliminari.
Con memoria del 26 ottobre 2023 il difensore del ricorrente, notiziato della fissazione de ricorso in settima sezione, ribadiva le ragioni della ammissibilità di tutti mo ripercorrendone in sintesi i contenuti.
3.1. Seguivano le conclusioni rassegnate alla odierna udienza pubblica, riportate in epigrafe.
COSIDERATO IN DIRITTO
I motivi primo, secondo e quarto dei motivi di ricorso sono ammissibili e fondati, il ter resta assorbito.
1.1. Con il primo ed il secondo dei motivi di ricorso, la difesa si duole della omessa (primo) apparente (secondo) motivazione del giudice del controllo di merito sulla decisione di primo grado, non avendo la Corte speso argomenti sul dedotto deficit probatorio circa la corretta identificazione fotografica dell’imputato, atteso anche che questi aveva, sin dal primo contatto con la giurisdizione cautelare, chiesto la ricognizione della sua persona, che avrebbe smentito le tre ricognizioni fotografiche già svolte, dacché tutte le persone offese avevano descritt l’aggressore con caratteristiche nosografiche diverse dalle sue e tutte avevano specificato il linguaggio (est europeo) usato dal rapinatore come indicativo della provenienza dai Paesi dell’oriente europeo; diversa era comunque l’indicazione della capigliatura, dell’altezza, de colore degli occhi, che aveva colpito in particolare una delle persone offese, e della carnagione. Sul punto la difesa aveva speso argomentazioni concrete con dettagliatissimi motivi di gravame, censurando specificamente il punto della decisione di primo grado che aveva sorvolato sulle discrasie dei “ricognitori” dei fatti sub B e C, mentre aveva giustifica riconoscimento del tutto negativo della persona offesa del reato sub A con la distanza cronologica (di appena un anno) dalle precedenti dichiarazioni predibattimentali. La difesa aveva altresì evidenziato che altra sezione della medesima Corte di appello aveva, in riferimento ad altra rapina commessa con le stesse modalità, negli stessi giorni, motivato il proscioglimento dello stesso imputato facendo leva proprio sulla inconciliabilità dell identificazione dell’autore con un soggetto descritto con una loquela che tradiva la provenienza dall’est europeo, mentre l’imputato (arrestato in flagranza per una delle rapine e descritto pe quell’episodio come di carnagione olivastra, di bassa statura e con accento magrebino) è di provenienza magrebina e di carnagione olivastra. Quella Corte aveva specificamente argomentato la decisione, affermando che in una cittadina sul cui territorio insiste una popolazione residente di 120.000 persone è ben possibile che diverse rapine siano commesse,
. con modalità similari .da diversi soggetti; possibilità, questa, che Ja sezione della Corte .o impugnata aveva apoditticamente escluso.
1.2. Ugualmente deve ritenersi per il quarto motivo di ricorso, avendo la Corte rigettato motivo di appello, specificamente dedicato al tema del respingimento della richiesta di definizione con rito abbreviato condizionato alla ricognizione di persona, senza alcuna argomentazione. Proprio la istruttoria dibattimentale aveva dimostrato come la richiesta cui era stata condizionata la scelta del rito fosse assolutamente fondata, in quanto persona offesa, escussa in dibattimento non aveva riconosciuto l’imputato quale autore del fatto descritto al capo A. Dunque, l’imputato vantava il diritto (art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato a seguito della sentenza Corte costituzionale, n. 23 del 31 gennaio 1992) ad essere quanto meno ristorato nella misura della sanzione, per la motivazione illogica e processualmente contraddittoria che aveva sorretto la decisione di primo grado di rigettare la richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato condizionato.
S’impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio -per nuovo giudizioad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che dovrà specificamente argomentare, sia in ordine alle doglianze di merito esposte con i motivi di gravame sui criteri di riten affidabilità della ricognizione fotografica dell’imputato quale autore delle condotte descritte capi A, B e C; che in riferimento alla logica sottesa al rigetto della richiesta di definizion procedimento con i rito abbreviato condizionato alla identificazione di persona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024.