Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48388 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48388 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ;
considerato che il primi quattro motivi di ricorso, tutti vertenti sul riconosci dell’imputato operato da parte del teste COGNOMECOGNOME in violazione delle norme che sovrintendon alla ricognizione ( art. 213 c.p.p.), sono palesemente infondati oltre che reiterativi di mot vagliati dalla Corte di appello, adeguatamente disattesi con motivazione giuridicamente corrett e aderente ai dati processuali ( cfr.pag.4). Sul punto va infatti ricordato che “Il riconoscimento dell’imputato operato in udienza, nel corso dell’esame testimoniale, è atto di identificaz diretta, effettuato con dichiarazioni orali, valido e processualmente utilizzabile anche s l’osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione personale” ( Sez. 2 , n. 23970 del 31/03/2022, Rv. 283392).
ritenuto che il quinto motivo di ricorso non è scrutinabile perché concernente una questione sulla quale il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolut alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.