Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48306 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48306 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/02/2023, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del 07/06/2022 del G.i.p. del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di NOME COGNOME alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il reato di rapina pluriaggravata (dall’essere stata la violenza o minaccia commessa da più persone riunite e dall’essere stato il fatto commesso nei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen. e nei confronti di persona ultrasessantacinquenne) in concorso ai danni di NOME COGNOME.
Secondo il capo d’imputazione, il menzionato reato di rapina pluriaggravata in concorso (artt. 110 e 628, primo e terzo comma, n. 1, n. 3-bis e n. 3-quinquies, cod. pen.) era stato contestato all’imputato «perché, in concorso con Fall Falluo,
per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, dopo aver seguito COGNOME NOME dentro il portone di casa, mediante violenza consistita nel palpeggiarlo alla ricerca degli oggetti da lui detenuti e nel prenderlo per un braccio per portarlo fuori dall’ascensore, s’impossessavano, strappandoglielo dal polso, dell’orologio marca “Rolex” modello “Submariner” del valore di circa 8.000 E, sottraendolo così al legittimo proprietario. Fatto aggravato perché commesso da più persone riunite, nei luoghi di cui all’art. 624-bis e in danno di persona ultrasessantacinquenne. In Milano, il 26 ottobre 2020. Con la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata».
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a quattro motivi, che saranno enunciati, ai sensi dell’art. 173, comma 1, cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e l’illogicità della motivazione con riguardo al riconoscimento dell’imputato come autore della rapina.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Milano abbia valorizzato il riconoscimento dell’imputato come autore della rapina che era stato effettuato dalla polizia giudiziaria operante e che era stato da questa espresso, nella propria relazione, con la frase, così riportata nel ricorso, «quest’ufficio riconosce uno dei due rapinatori, NOME» e contesta, in proposito, come tale riconoscimento sia del tutto anonimo, in quanto non riconducibile a uno specifico soggetto che ebbe a effettuarlo, e privo di qualsiasi spiegazione in ordine alle modalità della sua effettuazione.
Il ricorrente deduce l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata là dove la Corte d’appello di Milano afferma che, «sebbene dalle immagini estrapolate e riversate in atti non sia – per il vero possibile visionare con precisione il volto dell’odierno imputato, si ritiene che gli inquirenti avessero elementi aggiuntivi in forza dei quali riconoscere COGNOME», atteso che, in tale modo, «non si sanziona – decretandone l’inutilizzabilità l’indicazione monca degli operanti ma la si valorizza sulla base di una presuntiva e apodittica certezza di elementi a sostegno del riconoscimento che benché non indicati sono ritenuti sicuramente nella disponibilità degli operanti».
Il COGNOME rappresenta poi che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica anche là dove la Corte d’appello di Milano ha valorizzato il fatto che la difesa dell’imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato «non condizionato – neppure – all’interrogatorio degli agenti, nel contraddittorio delle parti, ovver ad una perizia fisiognomica», atteso che «hiedere l’abbreviato non significa accettare come valido e vero tutto il contenuto del fascicolo».
Il ricorrente rappresenta ancora che la polizia giudiziaria avrebbe «inizialmente segnalato compatibilità del rapinatore con il COGNOME» con riferimento a un’altra rapina (quella di cui al capo A dell’ordinanza di custodia cautelare), mentre «oi le indagini spostano il mirino su tale Pathe».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione con riguardo alla «corrispondenza del giubbotto in sequestro» precisamente, del giubbotto che era stato sequestrato a seguito della perquisizione che era stata effettuata presso l’abitazione dell’imputato – con quello che era stato indossato dal rapinatore nel corso della rapina.
Il ricorrente deduce che, come aveva sottolineato in sede di discussione orale, « in atti la foto del giubbotto in sequestro che presenta chiaramente due diverse lucidità nei tessuti tra parte alta e parte bassa. I fotogrammi del rapinatore non evidenziano questa differenza poiché il piumino è tutto dello stesso tessuto».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la mancanza della motivazione con riguardo all’«aggancio delle celle» compatibili con il luogo della rapina e rappresenta di avere «egnalato e lamentato», senza ottenere risposta dalla Corte d’appello di Milano, «il fatto che si tratta di celle che coprono il centro d Milano e quindi un’area fittamente popolata e che quindi l’indizio si diluisce parecchio rispetto a zona isolata».
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la mancanza della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte d’appello di Milano omesso di motivare in ordine al fatto che tali circostanze attenuanti «erano state chieste anche per via della condotta durante il giudizio e durante la carcerazione con produzione di buste paga per lavoro in carcere e partecipazione a corsi e scuole».
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi – i quali, attenendo tutti all’affermazione di responsabilit dell’imputato, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati, nei termini che seguono.
Cominciando dall’esame del primo di essi, relativo al riconoscimento dell’imputato come autore della rapina che era stato effettuato dalla polizia giudiziaria, si deve osservare come la Corte d’appello di Milano, nell’esaminare tale aspetto, dopo avere dato atto di come, dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, non fosse «possibile visionare con precisione il volto dell’odierno imputato», sull’assunto, in sé non illogico, che «l’identificazione di un soggetto ben può avvenire anche sulla base di elementi diversi dal solo viso, quali – ad esempio – il modo di camminare, l’andatura, il vestiario, altre caratteristiche del corpo, come l’altezza, la fisicità, la corporatura», riteneva l’attendibilità d
riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria con la motivazione che «si ritiene che gli inquirenti avessero elementi aggiuntivi in forza dei quali riconoscere COGNOME».
Orbene, esclusa o, comunque, ritenuta difficoltosa la possibilità di visualizzare, nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza, il viso – il quale costituisce la caratteristica principale di una persona, ai fini della sua identificazione – del rapinatore, si deve ritenere che la Corte d’appello di Milano avrebbe dovuto verificare come, cioè sulla base di quali altre caratteristiche fisiche o altro emerse dalle stesse immagini, la polizia giudiziaria fosse pervenuta a riconoscere nel COGNOME lo stesso rapinatore. Con la conseguenza che si doveva ritenere altresì rilevante individuare il soggetto, appartenente alla polizia giudiziaria, che, sulla base delle stesse immagini, era pervenuto a riconoscere il COGNOME.
È vero infatti che, come è stato esattamente osservato dalla Corte d’appello di Milano, in tema di giudizio abbreviato, gli atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria riproducono, seppur nella dimensione cartolare, una prova dichiarativa e devono essere valutati liberamente, in base ai parametri che regolano l’apprezzamento di queste ultime, ove compatibili, in conformità ai criteri generali di valutazione delle prove (Sez. 3, n. 16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv. 283069-01). Ma proprio tali criteri generali di valutazione delle prove avrebbero imposto di verificare le modalità, diverse dal riconoscimento del suo viso, che avevano consentito di identificare l’imputato.
Quanto al secondo e al terzo motivo, relativi ai due elementi, rispettivamente, della corrispondenza del tipo di giubbotto che era stato sequestrato all’imputato con quello che era stato indossato dal rapinatore nel corso della rapina e “dell’aggancio” di celle compatibili con il luogo di consumazione della stessa, posto che a tali elementi si può riconoscere un valore solo indiziario, si deve rilevare come la Corte d’appello di Milano abbia omesso qualsiasi considerazione con riguardo alle deduzioni che erano state avanzate dal COGNOME – delle quali pure la stessa Corte dà atto (si vedano le pagine 4 e 6 della sentenza impugnata) relativamente: a) alle asserite diffusione tra i giovani del tipo di giubbotto de quo e diversità di materiale tra il giubbotto in sequestro e quello che era stato indossato dal rapinatore; b) all’asserita copertura, da parte delle celle “agganciate” dal telefono cellulare del COGNOME, del centro di Milano. Circostanze che, qualora riscontrate, erano in grado di inficiare (quella relativa alla diversità di materiale tra il giubbotto in sequestro e quello che era stato indossato dal rapinatore) o di ridurre (le altre due) la portata dei due menzionati indizi.
L’esame del quarto motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi tre motivi.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Così deciso il 31/10/2023.