Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8995 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
awerso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di ROMA
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d. Igs. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari il 28 settembre 2023 che aveva disposto nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domicílíari in relazione al reato di rapina.
Avverso l’ordinanza del tribunale ha presentato ricorso l’imputato deducendo, con un primo motivo, manifesta illogicità motivazionale in relazione al riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa e, con un secondo motivo, contraddittorietà in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato.
Entrambi i profili sollevati dalla difesa sono manifestamente infondati e condannano pertanto il ricorso alla inammissibilità.
3.1 In relazione all’identificazione dell’indagato non vi è alcuna illogicità motivaziona nell’ordinanza del tribunale del riesame che ha ricordato come le due persone offese avessero fin da subito descritto in termini analoghi la persona dell’indagato fornendo in particolare il dettaglio assai particolare, al punto da essere decisivo, del tatuaggi forma di lacrima sotto l’occhio. Non vi possono essere pertanto dubbi sulla validità
identificativa del riconoscimento, pur se effettuato a distanza di tempo, nemmeno valorizzando la incerta collocazione del disegno (sotto l’occhio sinistro piuttosto d destro -indicato solo ‘presumibilmente’ dalla persona offesa) ovvero il fatto che gli al soggetti rappresentati in fotografia fossero privi di tatuaggio -data l’estrema particolar e rarità del tertium comparationis, esso stesso rappresenta di per sé un elemento altamente identificativo. Il ricorrente, pur richiamando formalmente un vizio riconducibil alle categorie del vizio di motivazione, in realtà, con la censura proposta, non lamenta una motivazione manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, ponendosi inammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio e scordando che, secondo il diritto vivente, è preclus alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso un diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque d attendibilità delle fonti di prova» (così, ex pluris Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 e; in senso conforme, Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Infine, sul tatuaggio quale elemento significativo del riconoscimento, ex ceteris, Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019 Ippolito Rv. 277013- 01.
3.2 Nessuna contraddittorietà è ravvisabile in ordine alla qualificazione del fatto come rapina giacché la sottrazione del cellulare della persona offesa è stata preceduta dall’imposizione delle mani sul corpo della dipendente del negozio e dal trattenimento forzoso della stessa ad opera dell’imputato. Su tali aspetti la motivazione fornisc adeguata giustificazione in termini logici ed analitici, descrivendo congruamente i fatt ed indicando correttamente le fonti di conoscenza. Né il fatto che il cellular eventualmente si trovasse sul banco a fianco della persona offesa consente di derubricare la rapina in furto, attesa la contestualità tra violenza e sottrazione e finalizzazione della prima alla seconda. Come più volte affermato, si deve avere riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell’assistere impotente all’apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell’agente (Sez. 2, n. 4057 del 24/02/2000 Lamaj Rv. 215703; Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016 Campo Rv. 268173 – 01). Logicamente – pertanto – il Tribunale ricollega le violenze precedenti all’impossessamento successivo.
4. In base a quanto precede va dichiarata l’inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
GLYPH
La Presidente