Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17323 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto di estromettere la parte civile dal giudizio dinanzi a questa Corte e di accogliere il proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata deliberata 1’11 ottobre 2023 dalla Corte di Assise di appello di Catania che, investita del giudizio di rinvio dopo annullamento parziale della prima sezione penale di questa Corte, ha escluso la circostanza aggravante dei motivi abietti – con conseguente rideterminazione della pena – nei confronti di NOME COGNOME, condannato per i delitti di omicidio volontario e detenzione e porto di arma comune da sparo.
La Corte di appello, nel rideterminare la pena dell’ergastolo inflitta all’imputato in primo grado in quella di anni trenta di rec usione a seguito
dell’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 1), cod. pen., ha tenuto conto dell’aumento di pena legato alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, siccome «contestata e mai esclusa» dal primo Giudice.
Avverso detta decisione ricorre l’imputato con il ministero del difensore di fiducia, che ha affidato l’impugnativa di legittimità ad un unico motivo, che denunzia violazione di legge perché il Giudice del rinvio avrebbe travalicato i limiti del devolutum, riconoscendo a COGNOME la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale senza, tuttavia, che tale aggravante fosse mai stata ritenuta sussistente nei precedenti gradi di giudizio.
I giudici di merito, infatti, non si erano mai soffermati sull’aggravante, che avrebbe richiesto, invece, uno specifico esame, anche perché rilevante ai fini del risarcimento del danno.
Il ricorso indulge, quindi, sul tema del vincolo di rinvio, che non consente di esaminare questioni non devolute o non strettamente collegate a quelle devolute dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte: ne discende che, poiché l’annullamento con rinvio della prima sezione penale concerneva solo il riconoscimento della circostanza aggravante dei motivi abietti, la Corte di merito non avrebbe potuto ritornare sul tema della recidiva, ma solo su quello del trattamento sanzionatorio, “riaperto” dal venir meno della circostanza aggravante che determinava la pena dell’ergastolo. La sussistenza della recidiva, mai riconosciuta, costituirebbe violazione del divieto di reformatio in peius, giacché le sentenze di merito erano state impugnate solo dall’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento
Effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, la Corte di Assise di Siracusa – come anche la Corte di assise di appello, nella sentenza poi annullata con rinvio da questa Corte quanto alla circostanza aggravante dei motivi abbietti – non aveva menzionato la recidiva, tema sul quale non vi era motivazione alcuna, il che conduce alla conclusione che tale circostanza non fosse stata riconosciuta dal primo Giudice e che, quindi, essa non possa essere considerata oggi, con la sentenza di appello, ai fini della commisurazione della pena temporanea.
La motivazione del Collegio di primo grado, infatti, pur in presenza della contestazione, da parte del pubblico ministero, della recidiva -eiterata, specifica e infraquinquennale, non aveva affrontato quest’ultimo aspetto, neanche
tenendone conto ai fini della determinazione della pena per i reati satellite nell’ottica del vaglio che si imponeva ex art. 72, comma 2, cod. pen.; tale mancata statuizione non è stata oggetto di appello del pubblico ministero.
Detta mancanza ha una precisa ripercussione sulla questione che oggi pone il ricorrente: la motivazione circa la sussistenza dei presupposti per riconoscere la recidiva, infatti, sarebbe stata necessaria giacché è incontrastata l’esegesi di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che, nel concreto, la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame specifico, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, COGNOME; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, COGNOME, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838). Più in particolare, come insegnano Sezioni Unite Schettino cit., «la contestazione della recidiva, onere dell’organo dell’accusa che intenda farne oggetto di decisione giurisdizionale, non consolida alcunché, dovendosi fare riferimento alle statuizioni adottate dal giudice. La facoltatività della recidiva – ma l’utilizzo d una locuzione ‘tradizionale’ non deve far credere che si compia un giudizio ontologicamente differente da quello che attiene alle altre circostanze del reato si traduce in un obbligo motivazionale che ove inadempiuto apre all’ipotesi di una violazione di legge o di un vizio di motivazione. Di certo l’avvenuta contestazione non può prendere il posto di una statuizione mancante». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Data l’assenza di riferimenti espressi ma anche indiretti al giudizio che prelude al riconoscimento della recidiva nella sentenza di primo grado, non può parlarsi, nella specie, neanche di motivazione implicita – pur legittimata da Sezioni Unite Schettino – che non è un archetipo che sostituisce la motivazione effettiva, ma è «una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un’argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica o giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda». Donde – proseguono le Sezioni Unite – «anche ove si faccia ricorso a tale particolare modalità argomentatíva deve
risultare che sia stata compiuta la specifica indagine imposta dalla contestazione della recidiva»,
Dalle riflessioni svolte consegue che, non essendo stata riconosciuta la recidiva in primo grado e non essendovi stato appello della parte pubblica sul punto, il riconoscimento non può di certo avvenire, per la prima volta, nel giudizio di appello, a fortiori in un giudizio celebrato dopo l’annullamento con rinvio di questa Corte sul solo punto della decisione concernente il riconoscimento della circostanza aggravante dei motivi abbietti rispetto all’omicidio.
La sentenza, dunque, va annullata quanto al riconoscimento della recidiva pluriaggravata, che deve essere esclusa, esclusione cui consegue il rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Catania, che dovrà rideterminare conseguentemente il trattamento sanzionatorio.
P.Q. M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude, e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania.
Così deciso il 26/03/2024.