Riconoscimento della Recidiva: Quando la Pericolosità Sociale Giustifica la Pena Aggravata
Il tema del riconoscimento della recidiva è centrale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Non si tratta di un automatismo, ma di una valutazione discrezionale del giudice che deve essere supportata da una solida motivazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i parametri che rendono tale valutazione insindacabile in sede di legittimità, ponendo l’accento sulla persistente pericolosità sociale del reo.
I Fatti del Processo
Il caso esaminato trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando un unico punto della sentenza: la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano proceduto al riconoscimento della recidiva.
Secondo la difesa, tale valutazione era errata. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il motivo di ricorso non era ammissibile in sede di legittimità ed era, in ogni caso, manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse applicato correttamente i principi consolidati in materia, fornendo una motivazione logica e coerente che andava ben oltre il semplice dato numerico dei precedenti penali.
Le Motivazioni sul Riconoscimento della Recidiva
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che la Corte ha ritenuto corrette. Il giudice di merito non si è limitato a constatare l’esistenza di precedenti condanne, ma ha condotto un’analisi approfondita sulla personalità dell’imputato e sulla sua storia criminale. Gli elementi chiave valorizzati sono stati:
* L’omogeneità dei reati: Le numerose condanne riportate dall’imputato in un arco temporale di ben 24 anni riguardavano fatti della stessa natura, indicando una specifica inclinazione a delinquere.
* La persistenza della condotta criminale: L’imputato ha continuato a commettere reati nonostante avesse già scontato parte delle pene e avesse avuto accesso a istituti premiali penitenziari, concepiti per favorire il reinserimento sociale.
* L’insensibilità alle finalità rieducative della pena: Tale comportamento ha dimostrato una chiara indifferenza verso il percorso di recupero e rieducazione, confermando una persistente e accresciuta pericolosità sociale.
La Corte ha concluso che le argomentazioni del ricorrente erano generiche e non si confrontavano realmente con il contenuto della sentenza impugnata, risolvendosi in una critica apparente del provvedimento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il riconoscimento della recidiva non è un calcolo matematico, ma un giudizio qualitativo. Per giustificare un aumento di pena, il giudice deve evidenziare elementi concreti che dimostrino come la carriera criminale del reo sia sintomo di una pericolosità sociale attuale e persistente. Una motivazione che si basa su questi elementi, come l’omogeneità dei reati e l’inefficacia dei precedenti percorsi sanzionatori, è da considerarsi giuridicamente corretta e difficilmente contestabile in Cassazione. La decisione serve da monito: non basta avere precedenti per essere considerato recidivo ai fini dell’aumento di pena; è necessaria una valutazione sostanziale che il giudice ha il dovere di esplicitare in modo chiaro e logico.
È sufficiente avere precedenti penali per il riconoscimento della recidiva?
No, non è sufficiente. Il giudice deve valutare elementi specifici che dimostrino una accresciuta o persistente pericolosità sociale dell’imputato, non basandosi esclusivamente sul dato asettico del numero o della gravità dei reati per i quali l’imputato ha riportato condanna.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il riconoscimento della recidiva in questo caso?
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione basata sull’omogeneità dei fatti accertati in 24 anni di condanne, sulla persistente dedizione al crimine nonostante l’esecuzione di pene e l’accesso a istituti premiali, e su una evidente insensibilità alle finalità di recupero della pena.
Un ricorso in Cassazione può contestare nel merito la valutazione del giudice sulla recidiva?
No, il ricorso in sede di legittimità (Cassazione) non può contestare la valutazione di merito, come quella sulla pericolosità sociale, se questa è sorretta da una motivazione logica e coerente con i principi di diritto. In tal caso, il motivo di ricorso è considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3873 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3873 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato in TUNISIA, il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d’appello di Trieste
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.
Il giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza) ha fatto corretta applicazione dei principi, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, che devono governare il riconoscimento della recidiva, non basandosi esclusivamente sul dato asettico del numero o della gravità dei reati per i quali l’imputato ha riportato condanna ma evidenziando una serie di elementi indicativi
della accresciuta o persistente pericolosità sociale dell’imputato, nello specifico: l’omogeneità tra i fatti accertati dalle numerose condanne riportate lungo un periodo di ben 24 anni, nonché la persistente dedizione al crimine nonostante l’esecuzione di parte di esse e l’accesso ad istituti premiali penitenziari, a dimostrazione di una persistenza della condotta criminale e di una evidente insensibilità alle finalità di recupero della pena.
Le argomentazioni sviluppate nel ricorso ignorano il contenuto della sentenza e si risolvono in una critica generica ed apparente del provvedimento.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025