Riconoscimento della Continuazione: Non Basta la Somiglianza tra Reati
Il riconoscimento della continuazione tra reati è un istituto fondamentale del diritto penale che permette di mitigare la pena quando più crimini sono legati da un unico disegno. Tuttavia, come chiarisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la semplice omogeneità dei reati e la loro vicinanza nel tempo non sono sufficienti a provarne l’esistenza. La Corte ha ribadito che è necessaria la prova di una programmazione iniziale, escludendo i casi in cui i reati sono frutto di decisioni estemporanee.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato con sentenze definitive per diversi reati, si rivolgeva al Tribunale di Monza, in qualità di giudice dell’esecuzione, per chiedere il riconoscimento della continuazione tra le varie condotte illecite. L’obiettivo era ottenere l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole, unificando le pene sotto il vincolo di un presunto unico disegno criminoso.
Il Tribunale rigettava la richiesta. Avverso questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice non aveva adeguatamente considerato elementi cruciali come la somiglianza delle violazioni penali e la loro prossimità temporale, che avrebbero dovuto far propendere per l’esistenza di un piano unitario.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del giudice dell’esecuzione. I giudici di legittimità hanno chiarito che il loro compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Nel caso specifico, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta ampia, coerente e priva di vizi logici. Il giudice di merito aveva correttamente valutato tutti gli elementi, concludendo che i reati non erano parte di un progetto premeditato, ma piuttosto espressione di “dolo d’impeto”, ovvero di reazioni estemporanee e contingenti a situazioni specifiche.
Il ruolo del riconoscimento della continuazione
La Corte ha sottolineato un principio cardine: per il riconoscimento della continuazione non è sufficiente che i reati siano compatibili con un unico disegno criminoso. È necessario dimostrare che tale disegno esisteva ab origine, prima della commissione del primo reato. L’onere della prova grava su chi richiede il beneficio e, in caso di dubbio, non si può applicare il principio del favor rei per presumere l’esistenza di un piano unitario, poiché ciò andrebbe a incidere sulla certezza di una sentenza già passata in giudicato.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su due pilastri principali.
Il primo è la distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare gli elementi fattuali. Il suo controllo è limitato alla verifica che la motivazione sia logicamente coerente, giuridicamente corretta e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato vizi di questo tipo, ma ha semplicemente proposto una lettura alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Il secondo pilastro è la rigorosa interpretazione dei requisiti per la continuazione. La giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, ha stabilito che l’identità del disegno criminoso deve essere provata in modo concreto. Non basta che le condotte siano omogenee o vicine nel tempo. È indispensabile dimostrare una programmazione iniziale che abbracci tutti gli episodi delittuosi. L’assenza di tale prova porta a concludere che i reati sono autonomi, frutto di decisioni separate e contingenti, come correttamente ritenuto dal giudice dell’esecuzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il beneficio della continuazione non è un automatismo derivante dalla somiglianza dei reati. È un istituto che richiede una prova rigorosa della preordinazione di più condotte illecite. La decisione sottolinea anche i confini invalicabili del giudizio di Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Per chi intende chiedere il riconoscimento della continuazione, è cruciale fornire elementi concreti che dimostrino, al di là di ogni dubbio, l’esistenza di un piano criminoso unitario concepito prima di agire.
Quando può essere negato il riconoscimento della continuazione tra reati?
Il riconoscimento della continuazione può essere negato quando non viene fornita la prova di un’originaria e unitaria progettazione dei comportamenti criminosi. Se i reati risultano essere espressione di decisioni estemporanee e contingenti (dolo d’impeto), anziché l’attuazione di un piano prestabilito, il beneficio non viene concesso.
Cosa significa che i reati sono espressione di ‘dolo d’impeto’?
Significa che la volontà di commettere il reato è nata in modo improvviso e si è tradotta immediatamente in azione, senza una fase di pianificazione o premeditazione. È il contrario di un reato commesso in esecuzione di un ‘disegno criminoso’, che presuppone una deliberazione anticipata.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare un unico disegno criminoso?
La Corte di Cassazione non ha il potere di rivalutare nel merito gli elementi di fatto per accertare l’esistenza di un disegno criminoso. Il suo controllo è limitato alla legittimità della decisione impugnata, verificando che la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente, completa e non in contrasto con i principi di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39628 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2025 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 03/06/2025, con la quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di NOME COGNOME, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1), 2), 3) e 4) del provvedimento impugnato;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell’esecuzione non aveva valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso quali l’omogeneità delle violazioni penali e la prossimità temporale delle condotte che non si ravvisa nell’ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati;
che il giudice dell’esecuzione ha valutato tutti gli elementi con adeguata motivazione e il ricorrente ne propone un’alternativa lettura, basata esclusivamente sull’assunto che i titoli di reato, il dolo e il modus operandi erano compatibili con i requisiti di cui all’art. 81 cod. pen.; anche tali profili sono st specificamente apprezzati nel provvedimento impugnato dal giudice che tuttavia, secondo un plausibile percorso logico, ha concluso che gli illeciti risultano espressivi di dolo d’impeto, espressivi di reazioni estemporanee e contingenti;
che doveva quindi ritenersi indinnostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01) e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez.
6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
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