Riconoscimento della continuazione: quando l’unicità del disegno criminoso non sussiste
Il riconoscimento della continuazione tra reati è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che consente di mitigare il trattamento sanzionatorio quando più violazioni della legge penale sono riconducibili a un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa dimostrazione della sussistenza di specifici indicatori. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo istituto, chiarendo che la semplice successione di reati, anche se commessi dalla stessa persona, non è sufficiente a integrare la continuazione.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine dal ricorso di un soggetto condannato con due sentenze irrevocabili distinte. L’interessato si era rivolto al giudice dell’esecuzione, chiedendo di applicare l’articolo 671 del codice di procedura penale per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle due condanne. La sua richiesta, tuttavia, era stata rigettata dalla Corte d’Appello di Torino. Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge e un vizio di motivazione da parte del giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il ricorrente si fosse limitato a proporre una lettura alternativa degli elementi già correttamente valutati nel precedente grado di giudizio, senza evidenziare reali fratture logiche o violazioni di legge. La motivazione del provvedimento impugnato è stata giudicata adeguata, coerente e rispettosa dei principi giurisprudenziali in materia.
Le Motivazioni: perché il riconoscimento della continuazione è stato negato?
La Corte ha spiegato in dettaglio le ragioni che ostacolavano l’applicazione dell’istituto. La decisione si fonda sull’analisi di una serie di indicatori concreti che, nel loro complesso, escludevano l’esistenza di un’originaria e unitaria programmazione dei delitti.
L’assenza di un unico disegno criminoso
Il fulcro della decisione risiede nella mancata dimostrazione di un ‘unico disegno criminoso’. La giurisprudenza, in particolare quella delle Sezioni Unite, ha stabilito che per aversi continuazione è necessario che i reati successivi al primo siano stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, già al momento della commissione del primo. Non basta che i reati siano frutto di una generica tendenza a delinquere, ma occorre una progettazione unitaria ab origine.
Gli indicatori concreti analizzati dai giudici
Nel caso specifico, il giudice dell’esecuzione aveva evidenziato diversi elementi che contrastavano con l’ipotesi di un piano unitario:
* Eterogeneità delle modalità esecutive: I reati erano stati commessi con tecniche e procedure diverse.
* Distanza temporale: Tra le condotte era intercorso un lasso di tempo significativo (circa tre anni), un intervallo troppo ampio per presupporre una programmazione unitaria.
* Diversità di luoghi e contesti: I crimini si erano svolti in luoghi e situazioni differenti.
* Contributo di soggetti diversi: La partecipazione di complici differenti nei vari episodi indeboliva l’idea di un piano comune e precostituito.
Questi fattori hanno portato il giudice a concludere che le condotte fossero il risultato di determinazioni estemporanee e occasionali, piuttosto che l’attuazione di un programma criminoso concepito in un unico momento.
Il principio del ‘favor rei’ non è applicabile
Un punto cruciale sottolineato dalla Corte è che l’incertezza o il dubbio sull’esistenza del disegno criminoso non può risolversi a favore del reo. Il principio del ‘favor rei’ non si applica in questa fase, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza di una pena già passata in giudicato. Spetta quindi al richiedente fornire la prova, o quantomeno solidi elementi indicativi, dell’unicità della programmazione.
Le Conclusioni: Implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento rigoroso in materia di continuazione. Per ottenere questo beneficio in sede esecutiva, non è sufficiente allegare la mera commissione di più reati, ma è indispensabile dimostrare, attraverso indicatori concreti e convergenti, che essi sono stati concepiti come parte di un unico progetto fin dall’inizio. La distanza temporale, la diversità delle modalità operative e dei contesti sono elementi che, se presenti, rendono molto difficile provare l’esistenza di un disegno criminoso unitario, portando al rigetto della richiesta.
Cosa è necessario dimostrare per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati?
È necessario provare l’esistenza di un unico disegno criminoso, ovvero che i reati successivi al primo siano stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, già al momento della commissione del primo. La prova deve basarsi su indicatori concreti come l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e le modalità della condotta.
Perché nel caso specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il giudice di merito aveva correttamente escluso l’unicità del disegno criminoso basandosi su elementi concreti, quali l’eterogeneità delle modalità di esecuzione, il contributo di soggetti diversi, la notevole distanza temporale tra i reati (circa tre anni) e la diversità dei luoghi e contesti, ritenendo le condotte frutto di decisioni occasionali.
Il dubbio sull’esistenza di un unico disegno criminoso può portare al riconoscimento della continuazione in base al principio del ‘favor rei’?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che il principio del ‘favor rei’ (il favore verso l’imputato in caso di dubbio) non si applica per dimostrare l’esistenza della continuazione in sede esecutiva, in quanto si andrebbe a incidere sulla certezza di una pena già stabilita da una sentenza definitiva (giudicato).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16863 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16863 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/10/1988
avverso l’ordinanza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 18 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Torino rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle due irrevocabili, meglio specificate nel provvedimento impugnato;
Ritenuto che, con motivi articolati ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e di motivazione;
che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli element valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo tutti g indicatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’eterogeneità delle modal esecuzione dei reati, il contributo di differenti soggetti, la distanza tem delle condotte (circa tre anni), la diversità dei luoghi e dei contesti in c stati commessi e l’assenza di una pianificazione unitaria, sottolineando i p incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di val probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludend per l’occasionalità delle condotte piuttosto che per la continuazione;
che doveva ; quindi ritenersi indimostrata l’originaria progettazione de comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati d giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessi anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, d una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-tempor le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le ab programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenz non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dì determinaz estemporanea»; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01) e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato d dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in qua riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicat relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1,n. 30977del 26/06/201
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deci o il 6 marzo 2025