Riconoscimento della continuazione: la Cassazione ribadisce la necessità di una prova rigorosa
Il riconoscimento della continuazione tra reati è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, ma la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri che i giudici devono seguire per accogliere o respingere una simile richiesta, distinguendo nettamente tra un piano criminoso unitario e una semplice abitualità a delinquere.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro l’ordinanza del Tribunale di Torino. Quest’ultimo aveva negato la richiesta di applicare il riconoscimento della continuazione a una serie di condanne definitive per reati legati allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti. L’interessato sosteneva che tutti i reati fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, chiedendo quindi una rideterminazione della pena in senso più favorevole.
Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto l’istanza, evidenziando come diversi elementi (la distanza temporale tra i fatti, la diversità dei luoghi e delle modalità di esecuzione) fossero incompatibili con l’idea di un programma criminoso unitario e preordinato. Secondo il giudice, si trattava piuttosto di un’ipotesi di abitualità criminale.
Il ricorso in Cassazione e la prova del disegno criminoso
Di fronte alla Corte di Cassazione, il ricorrente ha tentato di proporre una lettura alternativa degli elementi già valutati, sostenendo un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione. La Suprema Corte, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire alcuni principi cardine in materia.
I giudici hanno chiarito che il compito della Corte non è rivalutare nel merito le prove, ma verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato. In questo caso, il Tribunale di Torino aveva correttamente motivato la sua decisione, analizzando tutti gli indicatori rilevanti e concludendo, in modo logico e coerente, per l’assenza di un unico disegno criminoso.
La distinzione tra continuazione e abitualità
La Corte ha enfatizzato che per il riconoscimento della continuazione è necessaria una prova approfondita della sussistenza di concreti indicatori, quali:
* Omogeneità delle violazioni e del bene protetto.
* Contiguità spazio-temporale.
* Modalità della condotta e abitudini di vita.
* Soprattutto, la prova che al momento del primo reato, i successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
Non è sufficiente valorizzare solo alcuni di questi indici se i reati successivi appaiono frutto di una determinazione estemporanea, dettata dalle circostanze del momento. Nel caso in esame, i vari episodi di spaccio sembravano rispondere a singole occasioni piuttosto che a un piano organico iniziale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su due pilastri fondamentali. In primo luogo, il rigetto di una lettura del riconoscimento della continuazione basata sul mero dubbio. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite (sent. Gargiulo, 2017), la Corte ricorda che l’identità del disegno criminoso non può essere presunta in applicazione del principio del favor rei. Questo principio opera in caso di dubbio sulla colpevolezza, ma non può essere invocato per incidere sulla certezza di un giudicato, quale è la pena inflitta con sentenza definitiva.
In secondo luogo, si sottolinea che la richiesta del ricorrente si traduceva in una inammissibile richiesta di nuova valutazione dei fatti. Il giudice dell’esecuzione aveva fornito una motivazione adeguata, immune da vizi logici e rispettosa delle prove acquisite. Pertanto, non vi erano i presupposti per un annullamento della sua decisione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato: il riconoscimento della continuazione non è un beneficio automatico, ma richiede una dimostrazione rigorosa e positiva dell’esistenza di un progetto criminoso unitario, concepito prima della commissione del primo reato. La semplice ripetizione di crimini dello stesso tipo, anche in un’area geografica circoscritta, non è di per sé sufficiente e può, al contrario, essere indice di una scelta di vita criminale e di una professionalità nel reato, che sono concetti opposti a quelli della continuazione. La decisione ribadisce l’importanza di una motivazione completa e logica da parte dei giudici di merito, il cui apprezzamento dei fatti, se correttamente argomentato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Cosa si intende per ‘continuazione’ nel diritto penale?
È un istituto che permette di unificare giuridicamente più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, applicando un aumento di pena per il reato più grave anziché la somma delle pene per ciascun reato, risultando in un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Quali sono gli elementi chiave per ottenere il riconoscimento della continuazione?
È necessario dimostrare l’esistenza di un piano criminoso unitario e preordinato, stabilito prima di commettere il primo reato. Indicatori utili sono l’omogeneità delle violazioni, la contiguità di tempo e luogo, e le modalità simili della condotta, ma l’elemento decisivo è la programmazione iniziale di tutti i reati.
Il dubbio sull’esistenza di un unico disegno criminoso è sufficiente per concedere la continuazione?
No. La Corte di Cassazione, basandosi sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha stabilito che il riconoscimento della continuazione non può basarsi sul dubbio o sul principio del ‘favor rei’, poiché incide sulla certezza di una pena già stabilita con sentenza irrevocabile. È richiesta una prova positiva dell’esistenza del disegno criminoso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37760 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di TORINO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza dell’8 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Torino rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) 2), 3), 4) e 5) del provvedimento impugnato;
Ritenuto che, con unico articolato motivaai sensi dell’art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso (il tempo trascorso tra le condotte di detenzione e spaccio, la diversità dei luoghi, pur sullo stesso territorio della città di Torino, ne quali sono state eseguite, la disomogeneità delle modalità di esecuzione delle stesse), sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo che ricorreva un’ipotesi abitualità piuttosto che di continuazione;
che doveva quindi ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01) e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c GLYPH la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proce GLYPH e ella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
CoSTleciso il 26 settembre 2024
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