Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37781 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 7 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da NOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato;
Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che la Corte di appello ha esaminato gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, sottolineando che i due episodi di spaccio di stupefacenti sono stati commessi a rilevante distanza temporale tra loro (oltre 5 anni) e che l’istante non aveva offerto alcun elemento specifico per dimostrare la programmazione della seconda condotta all’epoca in cui veniva commessa la prima;
che il ricorso non si confronta con tali argomenti ma si limita a sottolineare che tra i due fatti era intercorso un lungo periodo di detenzione;
che la detenzione, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non esime il giudice dal valutare gli altri elementi in grado di rivelare la preordinazione (Sez. 1, n. 37382 del 05/04/2019, Rv. 276842-01), ma tale valutazione è stata effettuata dal giudice di merito in maniera del tutto congrua i rt.s24e evidenziaRde che la mera ripetizione della medesima condotta dopo un così lungo periodo di detenzione poteva solo essere dimostrativa di una proclività a delinquere, piuttosto che di risalente programmazione;
che doveva i quindi / ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»; S U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delMcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ildricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024
Il C i nsigliere estensore
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Il Presidente