Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27473 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27473 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del TRIBUNALE di Milano lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Con ordinanza del 1° aprile 2025 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione ai reati giudicati con sei sentenze di condanna emesse dal Tribunale e dalla Corte di appello di Milano per delitti contro il patrimonio e per la contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica.
L’istanza originaria aveva ad oggetto due gruppi di reati: il primo costituito da quelli giudicati con le sentenze del Tribunale di Milano l’11 dicembre 2015 e della Corte di appello di Milano il 16 luglio 2019 per i reati di tentato furto aggravato e furto aggravato commessi l’11 ottobre 2015 e il 6 settembre 2015; il secondo da quelli giudicati con le sentenze del Tribunale di Milano emesse il 28 novembre 2017, il 10 gennaio 2019, 13 dicembre 2019 e il 13 maggio 2021 per analoghi delitti (ad eccezione della seconda relativa alla contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen.) commessi dal 18 ottobre 2017 al 6 luglio 2018.
Il ricorrente lamenta l’omessa considerazione, da parte del giudice dell’esecuzione, della esatta articolazione dell’istanza, essendosi soffermato il giudicante sull’intero percorso criminale del condannato, anzichØ su quanto specificamente dedotto nella domanda.
L’esame avrebbe dovuto essere limitato, quindi, all’oggetto della richiesta che aveva riguardo a delitti commessi in due precisi ambiti temporali e accomunati dalle stesse modalità di consumazione.
Peraltro, dal certificato del casellario emerge che, per due distinti gruppi di reati, sia in sede di esecuzione che di cognizione, la continuazione Ł stata già riconosciuta.
– Relatore –
Sent. n. sez. 2391/2025
CC – 11/07/2025
R.G.N. 17047/2025
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare la medesimezza del bene giuridico tutelato dalle norme violate, la vicinanza cronologica dei fatti di cui ai due gruppi di sentenze, le condizioni di tempo e di luogo di consumazione dei reati.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
Sussiste il vizio di motivazione apparente eccepito con l’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità.
Risulta dalla stessa formulazione dell’istanza che la stessa Ł stata avanzata suddividendo i reati per i quali sono state riportate le condanne in due distinti gruppi.
Nel primo sono stati inclusi quelli di cui alle sentenze del Tribunale di Milano del’11 dicembre 2015 e della Corte di appello di Milano del 16 luglio 2019, nel secondo quelli di cui alle sentenze del Tribunale di Milano del 28 novembre 2017, del 10 gennaio 2019, del 13 dicembre 2019 e del 13 maggio 2021.
Inoltre, nella richiesta Ł stata rappresentata al giudice dell’esecuzione la circostanza che alcuni dei reati per i quali NOME ha riportato condanna sono già stati oggetto di riconoscimento della continuazione.
La motivazione di rigetto ha totalmente pretermesso sia la prima che la seconda circostanza.
Evocando la «scelta di vita connotata dalla decisione di commettere furti per procurarsi i mezzi economici necessari al suo sostentamento, come peraltro implicitamente ammesso dallo stesso difensore ritenendo il tutto incompatibile con l’unicità del disegno criminoso», ha così omesso di considerare sia l’oggetto della richiesta, sia il pregresso riconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione.
Dalla lettura delle conclusioni dell’istanza originaria Ł evidente quale fosse il contenuto della richiesta ovvero la sua suddivisione per gruppi, per come esattamente segnalato in ricorso.
Si Ł determinato, per tale prima ragione, un vizio di motivazione meramente apparente essendo stata totalmente obliterata la modalità di proposizione dell’istanza originaria.
Inoltre, Ł specificamente stato dedotto l’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione tra le sentenze di cui ai nn. 3) e 5), per come descritte nell’istanza.
Deve ritenersi applicabile, anche al caso del pregresso riconoscimento della continuazione in sede di cognizione per identità di ratio , il principio per cui «il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258227 – 01; Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285790 – 01).
Peraltro, la motivazione ha effettivamente trascurato di considerare anche l’omogeneità dei reati per i quali sono state riportate le condanne e l’arco temporale in cui sono stati commessi (settembre – ottobre 2015 quelle del primo gruppo; ottobre 2017 – luglio 2018 quelle del secondo).
Da quanto esposto, consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perchØ proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella piø ampia autonomia decisionale, dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Così Ł deciso, 11/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME