Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27261 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27261 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME – Relatore – NOME COGNOME NOME COGNOME
Sent. n. sez. 586/2025 UP – 09/05/2025 R.G.N. 8213/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a CROTONE il 05/03/1969
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
Con sentenza emessa, allÕesito di giudizio abbreviato, lÕ11 gennaio 2023, il Tribunale di Crotone aveva condannato COGNOME NOME in ordine al reato di furto, aggravato dallÕavere commesso il fatto con destrezza e su cose esposte alla pubblica fede.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l’imputato si sarebbe impossessato di un trapano professionale, prelevandolo dal bagagliaio dell’autovettura di Menzano Elio, che l’aveva lasciato momentaneamente aperto. In particolare, l’imputato, mentre transitava lungo la pubblica via in sella alla propria bicicletta, si sarebbe accorto del fatto che il proprietario aveva lasciato aperto il bagagliaio dell’auto e ne aveva approfittato per impossessarsi del trapano, per poi allontanarsi. L’imputato veniva riconosciuto dal maresciallo COGNOME NOME, figlio di NOME, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Crotone. Il COGNOME, visionando le immagini riprese da un sistema di videosorveglianza installato nella zona, riconosceva nel Vallelonga lÕautore del delitto.
Con sentenza pronunziata il 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto lÕimputato per non avere commesso il fatto. In particolare, la Corte di appello ha contestato la rilevanza del riconoscimento effettuato, attraverso la visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, dal maresciallo COGNOME. Riconoscimento che, peraltro, si presentava ÇindebolitoÈ dal fatto che era stato effettuato da un soggetto non indifferente all’episodio e dal fatto che lÕimputato non era stato ugualmente riconosciuto da altro agente di polizia giudiziaria, che pure aveva visionato le medesime immagini.
Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione.
Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 192 cod. proc. pen.
Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata, Çsul piano squisitamente giuridicoÈ, nella parte in cui contesta la rilevanza del riconoscimento effettuato dal maresciallo COGNOME mediante la visione delle immagini riprese dal sistema di video sorveglianza.
Sotto altro profilo, sostiene che la motivazione sarebbe viziata da una manifesta illogicitˆ nella valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, che sarebbero pienamente idonee a provare il fatto contestato, in quanto connotate dalla gravitˆ, dalla precisione e dalla concordanza.
Il maresciallo COGNOME invero, aveva riconosciuto con certezza l’imputato. Il riconoscimento sarebbe pienamente attendibile, atteso che: le immagini erano perfettamente nitide e vi erano condizioni ottimali di luce, essendo stato il reato commesso in pieno giorno e sulla pubblica via; il reo, al momento del furto, aveva il volto scoperto.
Il ricorrente ritiene prive di logica le argomentazioni addotte dalla Corte di appello al fine di limitare l’attendibilitˆ del riconoscimento effettuato dal maresciallo COGNOME. La circostanza che egli fosse il figlio della persona offesa, invero, sarebbe priva di rilevanza, atteso che il maresciallo non avrebbe avuto alcun interesse ad attribuire il fatto proprio all’odierno imputato. La circostanza che l’altro agente di polizia giudiziaria non avesse anch’egli riconosciuto lÕimputato sarebbe del tutto neutra.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere accolto.
LÕunico motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello cade in errore nel contestare la rilevanza di un riconoscimento effettuato da un agente di polizia giudiziaria, attraverso la visione delle immagini riprese da un sistema di videosorveglianza. Al riguardo, va ribadito che il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico (cfr. Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, COGNOME, Rv. 260791; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, COGNOME, Rv. 246925).
é vero, poi, che la valutazione di tale indizio è rimessa al giudice di merito, ma è altrettanto vero che il giudice di merito deve motivare, in modo congruo e logico, in ordine allÕesercizio di tale potere discrezionale.
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello Ð peraltro nel ribaltare una sentenza di condanna pronunciata in primo grado Ð si è limitata a contestare genericamente la rilevanza della fonte di prova e ad addurre argomentazioni che, nei termini in cui sono state esposte, appaiono poco logiche.
Quanto alla circostanza che il riconoscimento risulterebbe ÇindebolitoÈ dal fatto che era stato effettuato da un soggetto non indifferente all’episodio, invero, va rilevato che la Corte territoriale non ha chiarito quale interesse avrebbe avuto il figlio della persona offesa ad attribuire il reato proprio all’odierno imputato.
Quanto alla circostanza che lÕimputato non era stato ugualmente riconosciuto da altro agente di polizia giudiziaria, che pure aveva visionato le medesime immagini, va rilevato che: dalla sentenza impugnata, si desume che, in un primo
momento, il collega del COGNOME aveva visionato le immagini e non aveva riconosciuto alcuna persona a lui nota; successivamente, quelle stesse immagini erano state visionate dal maresciallo COGNOME, che aveva riconosciuto una persona a lui nota, ossia il Vallelonga. Ebbene, appare chiaro che, per dare rilevanza al diverso esito che avevano avuto le due visioni dei filmati, sarebbe stato necessario dimostrare che entrambi gli agenti di polizia giudiziaria avessero conoscenza pregressa della persona del Vallelonga. Il collega del COGNOME, infatti, non avrebbe mai potuto riconoscere una persona, se questa non fosse stata a lui nota prima di visionare il filmato.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Cos’ deciso, il 9 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME