Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1650 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1650 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE di APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze; udita l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME Azzedine, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di NOME, NOME, NOME NOME e NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 13 marzo 2025 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 1 ottobre 2019 dal Tribunale di Firenze, appellata dagli imputati NOME, NOME, NOME, NOME NOME e NOME, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati di cui ai capi a), c) e) ed f) perché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena ai medesimi inflitta in relazione al residuo reato di rapina pluriaggravata in concorso di cui al capo b), loro contestato per essersi impossessati, in concorso fra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, per un numero complessivo di otto persone, della somma di euro 300,00, detenuta dalla persona offesa NOME COGNOME, che nell’occasione veniva aggredito con calci e pugni e minacciato anche con un coltello.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con due distinti atti, tutti gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiede l’annullamento.
La difesa di NOME, NOME, NOME e NOME articolava quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, e 533 cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione alla assunta valorizzazione di una ricostruzione dei fatti che doveva essere ritenuta priva di riscontro oggettivi, contraddittoria e inattendibile, nonché travisamento della prova in relazione alle posizioni di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME.
Assumeva in particolare che la Corte d’Appello aveva individuato quale prova della responsabilità dei ricorrenti le sole dichiarazioni accusatorie della parte offesa e che al riguardo aveva reso una motivazione meramente apparente, omettendo di affrontare le censure difensive sollevate in relazione alla valutazione della testimonianza della vittima, che risultava caratterizzata una serie di contraddizioni, con particolare riguardo al numero degli aggressori, che non risultava determinato con certezza.
Evidenziava che già nella fase delle indagini preliminari il G.I.P. aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni del NOME in ragione della loro scarsa capacità individualizzante e della totale assenza di riscontri in relazione al
contestato reato di rapina, considerato che il NOME aveva avuto rilevanti contrasti con alcuni suoi connazionali, nei quali risiedeva la vera causa delle plurime aggressioni subite, dovendosi pertanto ritenere che lo stesso non fosse rimasto vittima di una rapina, bensì di un vero e proprio pestaggio.
Richiamava anche il fatto che all’esito dell’istruttoria dibattimentale in primo grado il Pubblico Ministero aveva chiesto l’assoluzione di tutti gli imputati dal reato di rapina, ritenendo provato solo il contestato reato di lesioni personali (in seguito dichiarato prescritto dalla Corte d’Appello) in considerazione della mancanza di riscontri esterni riguardo alla presunta sottrazione del denaro contenuto in una fantomatica cartellina che nell’occasione il NOME avrebbe recato con sé.
Rassegnava che la Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi con le censure difensive relative alle modalità di identificazione degli aggressori, affidate a un riconoscimento fotografico postumo, effettuato dal COGNOME su un social network, riconoscimento che la difesa riteneva inattendibile in quanto basato su labili somiglianze, dovendosi anche considerare che lo stesso COGNOME aveva ammesso che si era trovato nell’impossibilità di osservare i volti degli aggressori, i quali nell’occorso indossavano dei caschi, e aveva individuato gli odierni ricorrenti facendo generico riferimento al fatto che gli stessi si somigliavano in quanto parenti.
Evidenziava, in particolare, la difesa che il NOME, nel rendere testimonianza, non aveva mai parlato di NOME e non lo aveva neppure riconosciuto al dibattimento, quando il Pubblico Ministero gli aveva esibito il fascicolo fotografico che era stato utilizzato nella fase delle indagini preliminari.
Concludeva sul punto affermando che la condanna dei ricorrenti si era risolta in una inammissibile attribuzione collettiva di responsabilità.
Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, e 533 cod. proc. pen. in relazione alla omessa valutazione di risultanze dibattimentali decisive in senso favorevole per gli imputati e in particolare della testimonianza resa da NOME, ex moglie del NOME, che nel corso delle indagini aveva affermato di non avere assistito all’aggressione del marito e nella fase dibattimentale aveva, contraddittoriamente, affermato di avere invece assistito all’aggressione, essendosi affacciata al balcone di casa; deduceva che la Corte di merito non aveva dato conto delle ragioni per le quali, a fronte di tale clamorosa contraddizione, aveva comunque ritenuto credibile la testimone.
Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione degli artt. 110 e 628 cod. pen. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina, evidenziando che la cartellina all’interno della quale, a tenore delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, sarebbe stata custodita la somma di denaro contante sottratta non era mai stata rinvenuta e contestando l’affermazione della Corte di merito secondo la quale la sottrazione della cartellina doveva essere considerata quale sviluppo logicamente prevedibile dell’azione criminosa, finalizzata a ledere l’integrità fisica del NOME, dovendosi considerare che tale argomentazione costituiva in realtà una mera congettura e che, sotto altro profilo, non era stata fornita la prova del dolo specifico caratterizzante il reato di rapina in capo ai ricorrenti.
Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 62-bis cod. pen., contestando in particolare il giudizio di bilanciamento effettuato dalla Corte d’Appello che, senza confrontarsi con i rilievi difensivi sollevati sul punto, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, rispetto alle contestate aggravanti, dovendosi considerare che gli imputati, nonostante le loro limitate risorse economiche, avevano risarcito il NOME versando la complessiva somma di euro 8.500,00, dando prova di sincera resipiscenza.
La difesa di NOME articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 110 cod. pen., 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.
Dopo aver precisato che con l’atto di appello era stata chiesta una più accurata valutazione delle emergenze investigative, con particolare riguardo alle incerte dichiarazioni della persona offesa e della di lui moglie e all’assenza di riscontri a tali dichiarazioni, la difesa assumeva che la Corte d’Appello non si era confrontata adeguatamente con tali doglianze, ritenendo la responsabilità del ricorrente sulla scorta di affermazioni generiche e apodittiche in relazione alla attendibilità del racconto del NOME.
Deduceva inoltre che non era stato precisato il contributo materiale o morale che il ricorrente avrebbe fornito rispetto alla perpetrazione della rapina, considerato che la persona offesa aveva reso dichiarazioni contraddittorie in relazione al numero e all’identità dei suoi aggressori, nonché al momento della materiale sottrazione della cartellina contenente la somma di denaro in contanti, e considerato altresì che il successivo riconoscimento fotografico
doveva ritenersi inattendibile in quanto effettuato sulla base di immagini reperite dallo stesso COGNOME su un social network e relativo a soggetti che lo stesso COGNOME aveva affermato indossare dei caschi durante l’aggressione.
Né, ad avviso della difesa, era stata fornita adeguata motivazione in relazione alla sussistenza in capo al ricorrente del dolo del reato di rapina, considerato che nell’occorso la violenza era stata esercitata per punire la vittima e non per sottrarle dei beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si esamina dapprima il ricorso proposto nell’interesse di NOME, NOME, NOME COGNOME NOME e NOME.
Il primo motivo è fondato limitatamente alle posizioni di NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, risultando assorbiti, in relazione alle suddette posizioni, gli ulteriori motivi.
La Corte d’Appello di Firenze ha richiamato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa NOME COGNOME, che aveva ricordato che, dopo essere uscito dalla propria abitazione per recarsi al lavoro, era stato avvicinato da un connazionale che lo aveva colpito al volto e a una mano con pugni e con il manico del coltello, che subito dopo erano sopraggiunte altre sei persone che lo avevano aggredito e percosso con dei bastoni, facendolo cadere a terra e che nel corso dell’aggressione gli era stata sottratta la cartellina che recava con sé, all’interno della quale erano custoditi dei documenti e la somma di euro 350,00 in contanti.
Il NOME aveva anche precisato di avere riconosciuto uno degli aggressori nella persona del ricorrente NOME COGNOME, che conosceva in quanto cliente del ristorante che gestiva, con il quale aveva avuto dei problemi, nonché un altro degli aggressori, di nome COGNOME, che aveva individuato nel soggetto che inizialmente lo aveva colpito con pugni e con il manico di un coltello.
In relazione agli altri aggressori la persona offesa aveva affermato che nell’occorso i medesimi indossavano dei caschi e che li aveva riconosciuti nei giorni successivi, dopo aver effettuato delle ricerche anche sui social media, avendoli notati mentre erano seduti all’interno di un bar; li aveva quindi riconosciuti in fotografia nei locali degli uffici del Commissariato P.S. di Peretola.
A fronte di tali dichiarazioni e dei rilievi critici sollevati al riguardo con gli di appello, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa, la Corte territoriale ha ritenuto tali dichiarazioni “soggettivamente credibili e, nel loro nucleo essenziale, sufficientemente precise e coerenti” in quanto caratterizzate da “spontaneità e genuinità”, affermando che “la sovrapposizione di nomi tra le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari e in dibattimento” non costituiva ragione per ritenere non veritiero il narrato del NOME (v. pag. 16 della sentenza impugnata)
La Corte di merito ha anche individuato alcuni elementi di riscontro a tali dichiarazioni, costituiti dalle deposizioni dei testimoni di p.g. COGNOME e COGNOME, che avevano riferito in ordine ai riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa, nonché dalle fotografie che il NOME aveva tratto da un social network e consegnato agli agenti operanti, le quali ritraevano le effigi degli imputati, e ancora dalla connotazione delle lesioni patite dalla parte offesa, del tutto compatibile con la dinamica dei fatti riferita dallo stesso COGNOME.
La Corte d’Appello, tuttavia, dopo aver dato atto che il COGNOME aveva affermato che – con l’eccezione dei ricorrenti NOME e NOME, che erano stati riconosciuti dalla vittima nell’immediatezza – gli aggressori nell’occorso indossavano dei caschi, non ha chiarito in che modo lo stesso COGNOME fosse stato in grado di riconoscere, nei giorni successivi, gli altri aggressori, in che modo aveva individuato gli odierni ricorrenti NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, considerato che i medesimi, in occasione della perpetrazione del reato, si erano presentati al suo cospetto indossando dei caschi, in tal modo celando all’osservatore le fattezze dei loro volti.
Sul punto la sentenza impugnata incorre nel vizio di manifesta illogicità della motivazione, dovendosi evidenziare una evidente frattura logica fra la premessa (l’affermazione della persona offesa, ritenuta plausibile dalla Corte di merito, secondo la quale gli aggressori, tra i quali gli odierni ricorrenti COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel corso dell’aggressione indossavano dei caschi) e le conseguenze che se ne traggono (la persona offesa è stata in grado di riconoscere i volti dei tre menzionati aggressori) (v., in relazione al concetto di manifesta illogicità della motivazione, ex multis, Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 – 01).
La medesima sentenza, pertanto, deve essere annullata nei confronti di NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Le considerazioni fin qui svolte non si attagliano alla posizione del ricorrente NOME COGNOME, che, a differenza degli aggressori intervenuti successivamente, è stato immediatamente riconosciuto dal COGNOME come il soggetto che per primo si era avvicinato e lo aveva colpito con pugni e con il manico di un coltello, dunque in un momento anteriore rispetto all’intervento degli altri aggressori muniti di casco da motociclista; di tali dichiarazioni della persona offesa la sentenza impugnata dà puntualmente conto.
Risultano, pertanto, eccentriche rispetto alla posizione del citato NOME COGNOME le censure difensive, contenute nel primo motivo di ricorso, relative alle modalità di identificazione degli aggressori, affidate a un riconoscimento fotografico postumo effettuato su un social network, che la difesa ha assunto essere inattendibile in quanto basato su !abili somiglianze, considerato che lo stesso COGNOME aveva ammesso che si era trovato nell’impossibilità di osservare i volti degli aggressori, i quali nell’occorso indossavano dei caschi.
Emerge dal tenore del provvedimento impugnato che il NOME non ha mai dichiarato che NOME indossasse un casco e che quest’ultimo è stato riconosciuto dalla vittima nell’immediatezza come il primo aggressore che si era avvicinato armato di coltello.
La motivazione resa al riguardo dalla Corte territoriale appare, pertanto, immune da vizi; deve, per l’effetto ritenersi l’infondatezza del motivo in trattazione in relazione alla posizione di NOME COGNOME.
Gli ulteriori motivi di ricorso verranno trattati solo riguardo a tale ultima posizione, poiché in relazione alle posizioni dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME COGNOME detti motivi risultano assorbiti per effetto della ritenuta fondatezza del primo motivo dai proposto nell’interesse questi ultimi.
Il secondo motivo proposto per NOME COGNOME è infondato, risultando del tutto irrilevante la dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni rese da NOME, ex moglie della persona offesa, che in un primo momento aveva dichiarato di non avere assistito all’aggressione del marito e successivamente aveva, in maniera contraddittoria, affermato di aver potuto osservare l’aggressione mentre era affacciata al balcone di casa, precisando che tuttavia non aveva potuto riconoscere gli aggressori.
L’irrilevanza di tale contraddizione e delle dichiarazioni della COGNOME nel suo complesso risulta evidente se si considera che la teste ha sempre comunque affermato di non saper riconoscere gli aggressori del marito e che i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato sulle sole
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dichiarazioni della parte offesa e sui riscontri alla stessa, individuati in elementi diversi dalle dichiarazioni della COGNOME.
4. È infondato anche il terzo motivo.
La Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni – ritenute chiare e specifiche – del NOME concernenti le modalità dell’aggressione e in particolare la sottrazione della cartellina contenente documenti e denaro contante.
In relazione all’elemento soggettivo del reato di rapina, dalla Corte di merito ritenuto sussistente in capo a tutti gli aggressori, il giudice di secondo grado ha affermato, in maniera del tutto congrua, che “anche se l’iniziale intento degli aggressori verosimilmente era stato quello di una spedizione punitiva nei confronti del NOME, deve ritenersi che l’impossessamento dei beni, anche se frutto di un accordo estemporaneo, sia stato effettivamente realizzato, non essendo stati rinvenuti soldi e documenti” (v. pag. 18 della sentenza impugnata).
Invero, il fatto che non fosse mai stata rinvenuta la cartellina contenente i documenti e il denaro contante, lungi dal costituire, come vorrebbe la difesa, un elemento idoneo ad escludere il reato contestato, è stato dalla Corte di merito ritenuto congruamente un elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto impossessamento della cosa sottratta, condotta che la medesima Corte ha attribuito a tutti gli aggressori ritenendo, in maniera non contraddittoria né manifestamente illogica, che tale impossessamento fosse stato il frutto quantomeno di un “accordo estemporaneo”.
5. È infine infondato anche il quarto motivo.
Deve ritenersi che la Corte d’Appello abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, con il congruo richiamo alla giovane età degli imputati e al parziale risarcimento del danno del quale aveva beneficiato la vittima.
Del resto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la valutazione degli elementi favorevoli che consentono il riconoscimento delle attenuanti generiche è del tutto svincolato dal giudizio di comparazione, tra circostanze di segno opposto, che ha la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 35828 del 04/06/2010, Gambardella, Rv. 248501 – 01).
Per quanto fin qui esposto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere rigettato.
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Anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME è infondato.
La Corte d’Appello ha richiamato le dichiarazioni della persona offesa che, in relazione alla posizione del NOME, ha dichiarato di averlo riconosciuto nell’immediatezza e che lo conosceva in quanto cliente del proprio ristorante che gestiva.
La Corte di merito, confrontandosi adeguatamente con le doglianze dedotte con l’atto di appello, ha dunque evidenziato che il riconoscimento del NOME, al pari di quello di NOME, era avvenuto con modalità del tutto diverse rispetto a quelle che avevano caratterizzato il riconoscimento degli altri aggressori, avendo la persona offesa precisato di aver riconosciuto il COGNOME immediatamente e, soprattutto, di vantare nei confronti dello stesso una conoscenza pregressa, circostanza quest’ultima che rende ancor più attendibile il riconoscimento.
In relazione, poi, alla specifica condotta tenuta dal COGNOME nel corso dell’aggressione, devono essere qui richiamate le considerazioni svolte in sede di trattazione della posizione di NOME in relazione all’attribuzione a tutti gli aggressori della condotta di impossessamento della cosa sottratta.
In conclusione, alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze; i ricorsi di COGNOME NOME e NOME devono essere rigettati e per l’effetto i detti ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME, NOME NOME e NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Rigetta i ricorsi di NOME e NOME e condanna i detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/10/2025