Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28246 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28246 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESAGNE il 08/03/1976
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l’assenza di elementi
ritenuto che probatori posti a base del giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente, non è
formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, oltre che inteso a sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie valorizzate dai
giudizi di merito, reiterando profili di censura già dedotti in appello, esso risulta privo di specificità, non essendo connotato dai requisiti richiesti, a pena di
cod. proc. pen., non inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett.
c, essendo confrontato con la complessità delle ragioni argomentate nella decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
contrariamente a quanto contestato, la Corte territoriale con osservato che,
motivazione esente da vizi (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), ha congruamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a
fondamento della ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in quanto non avendo la difesa fornito alcun elemento effettivamente dimostrativo della “immediata” – nel senso letterale di “non mediata” – riconducibilità della detenzione delle cose di provenienza illecita al furto, debba ritenersi correttamente qualificata la vicenda in esame ai sensi dell’art. 648 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME Rv. 270120 – 0; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278225 – 0);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.