Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13551 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PLATI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio e l’inammissibilità nel resto.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 co.8 D.L. n.137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO g CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, ai sensi dell’art. 606, com cod. proc. pen., che chiedono alla Corte di legittimità una rinnovata valutazione di merito in tem accertamento della responsabilità, qualificazione (anche circostanziale) del fatto, misura della sanzione
1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fonda decisione di accertamento della penale responsabilità, correttamente qualificando altresì il fatto di ra contestato in concorso (punto sul quale insiste il terzo dei motivi di ricorso), tenendo adeguatamen conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame, dal difensore dell’imputato e da parte pubblica, avendo il primo giudice scisso la complessità del delitto di rapina, non ravvisando nes funzionale tra violenza alla persona e sottrazione del telefono cellulare.
1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazio sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di mer dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere l tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 d 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
1.3. La Corte territoriale (nel motivato riconoscimento in fatto della consumata sottrazione del cellu posseduto dalla persona offesa) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alterna ipotesi ricostruttiva dei fatti operata dal ricorrente, che si scontra con la obiettiva epifania della riferita dalla persona offesa e da due testi, uno dei quali ha osservato tutte le fasi della aggressione.
1.4. L’offesa subì, ribadisce la Corte di merito, la prolungata violenza alla persona funzionale sopraffazione, cui seguì la sottrazione del cellulare posseduto. Il che configura esattamente il paradig normativo della rapina, giacché la violenza fu diretta verso la persona ed usata proprio per conseguire possesso delle cose sottratte, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558).
1.5. La Corte di merito ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la ricognizione fotografic una modalità di identificazione atipica, non riconducibile alla prova tipica funzionale al riconosci dell’accusato, ovvero la ricognizione, né al suo archetipo investigativo, ovvero l’individuazione di pers si tratta di una modalità ricognitiva fondata sulla valorizzazione della percezione visiva caratteristiche somatiche dell’accusato che si esprime attraverso una “dichiarazione” e che, non essendo riconducibile alla prova tipica, ovvero la “ricognizione”, non ne assorbe il relativo statuto, re sottoposta aee regole che disciplinano la prova dichiarativa (Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, Rv. 258173 Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437; seguite da Sez. 2, n. 13612, del 18/2/2021; Sez. 7, ord. 18248, del 23/3/2021; Sez. 2, n. 20772, del 5/5/2021; Sez. 2, n. 20836, del 18/3/2021, tutte no massimate). La ricognizione fotografica è dunque una species del genus “dichiarazione”: la “dichiarazione ricognitiva” funzionale all’identificazione essendo assimilabile a quella testimoniale ha una dig probatoria equivalente alla prova dichiarativa e, se supera il vaglio di attendibilità ed ha un’e capacità dimostrativa, può rendere superflua la ricognizione di persona. Nella fattispecie, anche il pr
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giudice ha valorizzato la piena capacità dimostrativa della dichiarazione ricognitiva della vittima .e quella consonante del teste indifferente. La Corte di appello ha, del tutto legittimamente, confermato (sul te del riconoscimento) la legittimità della valutazione del primo giudice sulla base di una rinnovata an dell’attendibilità della testimonianza terza. La Corte ha altresì confermato, con motivazione ineccepib l’irrilevanza delle discrasie rilevate dalla difesa con i motivi di appello svolti sul tema ricog motivazione si presenta dunque priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente sia con le indica ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: la stessa si sott pertanto ad ogni censura in questa sede.
1.6. Si può quindi fondatamente affermare che la ricostruzione logica dei fatti svolta nei gradi di m ha correttamente consentito di ricostruire la vicenda, assegnando all’imputato -oggi ricorrente- il descritto in imputazione. In punto di logica ricostruzione del fatto e riconoscimento della responsabi dunque, la duplice pronuncia conforme, anche per come ha argomentato l’apprezzamento della prova, non è censurabile con i motivi di ricorso spesi nell’interesse del ricorrente.
2. Anche gli ultimi due motivi di ricorso (negazione delle circostanze attenuanti generiche, misura del pena base, leggermente discosta dal margine minimo della forbice edittale e dell’aumento per la continuazione con il reato satellite di lesioni), che neppure sono stati prospettati alla Corte di mer con i motivi di gravame, né con le conclusioni rese in udienza, palesano infondatezza altrettale. Il giud di merito, tenuto conto delle modalità dei fatti (ostensive di un risentimento meditato), ha i valorizzare la cruda ed insistita violenza alla persona, stimando recessivi i generici argomenti prospet dalla difesa con i motivi di gravame diffusi sul tema della recidiva. Nessuna manifesta illogicità è pert apprezzabile nel rigetto delle circostanze innominate e, diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale con le conclusioni scritte trasmesse in data 25 gennaio 2024, nella ponderazione della misura sanzionatoria, quella posta a base della piramide e quella accrescitiva calcolata per la continuazione c la fattispecie satellite, ponendosi la pena base largamente all’interno del terzo tra minimo e massi edittale, con equa proporzione della misura calcolata per il reato satellite.
3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.