Riciclaggio Veicolo: Mettere la Targa Propria su un Mezzo Rubato è Reato
Apporre la propria targa su un ciclomotore o un’auto di provenienza illecita non è una semplice furbizia, ma un’azione che può integrare il grave delitto di riciclaggio veicolo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 4443 del 2024, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per questo reato. La decisione consolida un principio fondamentale: qualsiasi operazione volta a ‘ripulire’ un bene di origine criminale, ostacolando l’identificazione della sua provenienza, rientra a pieno titolo nel riciclaggio.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo, riconosciuto colpevole del delitto di riciclaggio. La sua colpa era quella di aver ricevuto un veicolo di provenienza delittuosa e di avervi apposto una targa di sua proprietà. Questo semplice gesto, secondo l’accusa, era finalizzato a impedire che le forze dell’ordine potessero risalire alla natura illecita del mezzo, facendolo apparire come se fosse nella sua legittima disponibilità.
La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale e confermata in appello, veniva impugnata dall’imputato davanti alla Corte di Cassazione. La difesa sosteneva che tale condotta non potesse essere qualificata come riciclaggio ai sensi dell’art. 648-bis del codice penale.
La Questione Giuridica: Quando si Configura il Riciclaggio Veicolo?
Il nucleo della questione legale ruotava attorno alla definizione di ‘riciclaggio’. Il delitto non si limita al solo trasferimento di denaro sporco, ma abbraccia tutte quelle operazioni su beni provenienti da reato che sono idonee a ostacolare l’identificazione della loro origine criminale. La difesa dell’imputato tentava di sostenere che la semplice apposizione di una targa non fosse un’operazione così complessa da rientrare in questa fattispecie.
La Corte, tuttavia, è stata chiamata a decidere se un comportamento apparentemente semplice come la sostituzione della targa avesse la capacità concreta di ‘ripulire’ l’apparenza del veicolo, ingannando su chi ne fosse il legittimo proprietario e rendendo più difficile il lavoro degli investigatori.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Riciclaggio Veicolo
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile e confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi appone su un veicolo di provenienza delittuosa una targa di sua proprietà.
Il ragionamento è lineare: la targa, ai sensi del Codice della Strada, identifica l’intestatario del certificato di circolazione. Sostituendola, si crea una falsa apparenza di legittimità, poiché il veicolo risulta formalmente associato a una persona diversa dal ladro o dal ricettatore. Questa operazione, dunque, è palesemente finalizzata a ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del mezzo. La Corte ha richiamato precedenti specifici, rafforzando l’orientamento secondo cui qualsiasi attività che interferisce con la tracciabilità di un bene illecito è punibile come riciclaggio. Inoltre, la Corte ha giudicato del tutto generico il secondo motivo di ricorso, in quanto la difesa non aveva specificato quali elementi decisivi sarebbero stati trascurati nei precedenti gradi di giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche e serve da monito. Dimostra che il reato di riciclaggio ha un campo di applicazione molto ampio e non riguarda solo complesse operazioni finanziarie. Anche azioni apparentemente minori, se compiute con lo scopo di mascherare l’origine illecita di un bene, possono portare a una severa condanna penale. Per chi acquista veicoli usati, la sentenza sottolinea l’importanza di verificare sempre la corrispondenza tra i documenti, il numero di telaio e la targa. Per la giustizia penale, questa ordinanza conferma una linea interpretativa rigorosa, volta a colpire ogni forma di mimetizzazione dei proventi di reato, garantendo così una maggiore efficacia nella lotta alla criminalità.
Cambiare la targa a un veicolo rubato è considerato riciclaggio?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, apporre la propria targa su un veicolo di provenienza illecita integra il delitto di riciclaggio, poiché è un’azione che ostacola l’identificazione dell’origine criminale del mezzo.
Perché apporre la propria targa su un mezzo rubato costituisce reato?
Perché tale condotta, creando una corrispondenza fittizia tra il veicolo e un legittimo proprietario, è specificamente diretta a ostacolare l’accertamento della sua provenienza delittuosa, facendolo apparire come un bene nella legittima disponibilità dell’agente.
Cosa succede se un motivo del ricorso in Cassazione è troppo generico?
Se un motivo di ricorso è ritenuto generico, cioè non chiarisce quale elemento di decisiva rilevanza sia stato trascurato dai giudici dei gradi precedenti, la Corte lo dichiara inammissibile, senza entrare nel merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4443 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Catania confermava la decisione del Gip del Tribunale di Ragusa che, in data 24/5/2018, aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del delitto di riciclaggio, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
-rilevato che il primo motivo che revoca in dubbio la qualificazione del fatto ai dell’art. 648 bis cod.pen. è reiterativo di rilievi correttamente disattesi dalla Corte alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di ri la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall’art. 9 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione – v una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l’accertamento della provenienz delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell’agente (Sez. 2, n. 39702 17/05/2018, Rv. 273899 – 01; n. 56391 del 23/1:11/2017, Rv. 271553 – 01).
-considerato che il secondo motivo è del tutto generico, avendo il difensore omesso d chiarire quale elemento di decisiva rilevanza prospettato nell’atto d’appello sia pretermesso dai giudici territoriali;
-ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore deHa RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
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La Consigliera estensore
Il Presidente