Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14080 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14080 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
Deve solo aggiungersi che la difesa sostiene che non vi Ł prova che l’imputato sia stato colto nell’atto di smontare il veicolo piuttosto che nella situazione opposta di una attività finalizzata a montare nuovamente il mezzo.
I Giudici hanno motivato sul punto in maniera logica alla luce delle complessive ulteriori circostanze legate allo stato dei luoghi indicate nelle sentenze di merito deducendo che le manovre dell’imputato sul veicolo «non potevano in alcun modo giustificare la riparazione dello stesso».
Sul punto, deve solo evidenziarsi che nel caso in esame il ricorrente propone, peraltro in via
ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perchØ sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, COGNOME, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioŁ desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204).
Non fondati sono, poi, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, nei quali la difesa dell’imputato lamenta l’omessa derubricazione del contestato reato di riciclaggio in quello di ricettazione e rileva che, in ogni caso il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. sarebbe rimasto a livello di tentativo.
Questa Corte di legittimità ha, infatti, già avuto modo di chiarire che «Integra l’elemento oggettivo del reato di riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, di provenienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione normativa di operazione adatta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene» (Sez. 2, n. 12766 del 11/03/2011, Spagnolo, Rv. 249678 01; Sez. 2, n. 15092 del 02/04/2007, COGNOME Rv. 236354 – 01).
Quanto al profilo consumativo del reato non può che rilevarsi che l’evidenziato disassemblaggio di un considerevole numero di pezzi del veicolo di provenienza furtiva consente di escludere che il reato sia rimasto a livello di tentativo, ancorchØ l’imputato sia stato controllato mentre era intento a smontare ‘altri’ pezzi del veicolo stesso, in quanto trattasi – in relazione ai pezzi già smontati – di operazione idonea ad ostacolarne l’identificazione circa la provenienza illecita.
A nulla rileva, poi, la circostanza sottolineata dalla difesa del ricorrente che gli operanti di P.G. siano riusciti a ricondurre i componenti già smontati al veicolo di provenienza furtiva in quanto il reato si configura allorquando l’azione compiuta realizzi, comunque, un ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa dei beni.
Manifestamente infondato Ł, infine, il terzo motivo di ricorso nel quale la difesa del ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 648-bis, comma 4, cod. pen.
Va detto subito che la questione era stata posta in maniera del tutto generica in sede di appello il che caratterizzava di inammissibilità detto motivo di gravame.
La Corte di appello vi ha dato comunque risposta a pag. 8 della sentenza impugnata evidenziando che «il motociclo al momento del furto era esposto alla pubblica fede e bloccato, sicchØ il delitto di furto risulta pluriaggravato, con conseguente applicabilità di una pena superiore a cinque anni di reclusione».
Rileva peraltro la difesa che il motoveicolo al momento della sottrazione non era esposto alla pubblica fede in quanto era stato parcheggiato in un luogo in cui era presente una telecamera.
Al riguardo si deve ricordare, a sostegno della manifesta infondatezza anche in punto di diritto della tesi difensiva, che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che «In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non Ł esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire
l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» ( ex ceteris : Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 01).
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/04/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME