Riciclaggio Veicoli: Trasferire un’Auto Rubata all’Estero è Reato?
Il confine tra ricettazione e riciclaggio può essere sottile, ma la giurisprudenza ha tracciato linee guida precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: il trasferimento all’estero di un’auto rubata e alterata costituisce un’operazione di riciclaggio veicoli. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché tale condotta va oltre la semplice ricettazione.
I Fatti del Processo
Due soggetti venivano condannati in primo grado e in appello per il reato di riciclaggio in relazione a due autovetture di provenienza furtiva. Uno dei due imputati era stato condannato anche per il reato di ricettazione di altri veicoli. I fatti contestati risalivano al 2012.
La difesa degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo un unico motivo: la violazione di legge. Secondo la tesi difensiva, il semplice trasferimento dei veicoli all’estero non sarebbe stato sufficiente a configurare il più grave reato di riciclaggio, ma al massimo quello di ricettazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse adeguatamente motivata e conforme ai principi consolidati dalla stessa Cassazione.
A causa della manifesta infondatezza del ricorso, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione giuridica del trasferimento all’estero del bene rubato. La Corte ha ribadito un principio di diritto cruciale, citando una precedente sentenza (Cass. n. 51414/2013): “Integra il delitto di riciclaggio, il trasferimento di un veicolo rubato ed alterato negli aspetti identificativi in un paese straniero trattandosi di un’operazione volta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.”
In altre parole, l’attività non si limita alla mera ricezione di un bene rubato (ricettazione). Il trasferimento in un altro Stato, specialmente se accompagnato da alterazioni dei dati identificativi (come il numero di telaio), è un’azione concreta finalizzata a “ripulire” il bene. Questa operazione rende molto più difficile, se non impossibile, per le autorità risalire alla sua origine criminale, che è esattamente la condotta punita dalla norma sul riciclaggio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. La distinzione tra ricettazione e riciclaggio non dipende dalla natura del bene, ma dalle operazioni compiute su di esso. Quando l’agente non si limita a ricevere o nascondere la refurtiva, ma compie atti idonei a mascherarne l’origine illecita per reinserirla nel mercato legale, si entra nel campo del riciclaggio veicoli. Il trasferimento transfrontaliero è considerato una delle più classiche operazioni di “lavaggio”, poiché complica le indagini e allontana fisicamente e giuridicamente il bene dal luogo del reato presupposto. La decisione serve da monito: qualsiasi azione che ostacoli attivamente la tracciabilità di beni illeciti comporta conseguenze penali molto più severe rispetto alla semplice ricezione degli stessi.
È sufficiente trasferire un veicolo rubato all’estero per commettere il reato di riciclaggio?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il trasferimento di un veicolo rubato e alterato nei suoi dati identificativi in un paese straniero è un’operazione che ostacola l’identificazione della sua provenienza delittuosa, integrando così il delitto di riciclaggio.
Qual è la differenza tra ricettazione e riciclaggio evidenziata in questa ordinanza?
La ricettazione consiste nel ricevere o occultare un bene di provenienza illecita. Il riciclaggio, invece, implica un passo ulteriore: compiere operazioni sul bene (come alterarlo e trasferirlo all’estero) al fine specifico di mascherarne l’origine criminale per reinserirlo nel circuito economico.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se emerge una colpa nella proposizione del ricorso (ad esempio perché manifestamente infondato), anche al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51746 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51746 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ABOMEY( BENIN) il 06/09/1960
NOME nato il 02/11/1991
avverso la sentenza del 03/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 3 ottobre 2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in data 17 aprile 2014, nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in relazione per entrambi al reato di riciclaggio di due autovetture di provenienza furtiva nonché per il solo NOME COGNOME al reato di ricettazione di altri veicoli. I reati in contestazione risultano accertati rispettivamente nel maggio e nel luglio del 2012.
Propone ricorso per cassazione (con atto unico) il difensore di entrambi gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di riciclaggio che non sarebbe configurabile per il solo fatto di avere trasferito delle autovetture all’estero.
I ricorsi (come detto presentati con atto unico) sono manifestamente infondati e quindi devono essere dichiarati inammissibili.
La decisione assunta dai Giudici di merito è adeguatamente motivata ed è conforme al principio enunciato da questa Corte di legittimità secondo il quale «Integra il delitto di riciclaggio, il trasferimento di un veicolo rubato ed alterato negli aspetti identificativi in un paese straniero trattandosi di un’operazione volta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.» (Sez. 2, n. 51414 del 18/09/2013, kaci, Rv. 258195).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.