Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Sant’Agata di Militello il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Patti, emessa il 24 settembre 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio, commesso apponendo su una autovettura di provenienza furtiva targhe diverse anche inerenti al numero di telaio del motore.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. L’unico elemento di fatto utilizzato dalla Corte di appello per giungere alla condanna, ritenuto insufficiente dal ricorrente, è stato quello di ritenere che egl avesse concorso nel reato ascrittogli per il mero possesso, accertato diversi anni prima, del veicolo dal quale erano state sottratte le targhe apposte sull’automobile di provenienza illecita ritrovata abbandonata su una pubblica via.
Non è stato provato che la condotta materiale fosse stata commessa dal ricorrente e la Corte di appello non avrebbe valutato adeguatamente le giustificazioni da questi fornite, secondo cui l’automobile alla quale erano riferibili le targhe apposte sul mezzo rubato, gli fosse stata sottratta da ignoti, dopo che l’imputato aveva abbandonato l’auto su un terreno di sua proprietà;
vizio della motivazione per non avere la Corte tenuto conto RAGIONE_SOCIALE doglianze contenute nell’atto di appello, siccome volte ad escludere la responsabilità del ricorrente e che il ricorso trasfonde integralmente;
violazione di legge con nullità della sentenza impugnata dovuta al difetto di correlazione tra accusa contestata e sentenza, posto che al ricorrente era stata ascritta la condotta materiale di sostituzione RAGIONE_SOCIALE targhe dell’automobile e non quella di concorso in tale attività illecita;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio anziché ricettazione lieve.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte ha fondato la responsabilità del ricorrente con giudizio di merito immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede affiancando l’indiscusso possesso in capo all’imputato del mezzo dal quale erano state sottratte le targhe rinvenute apposte sull’automobile di provenienza illecita, con la inverosimiglianza RAGIONE_SOCIALE giustificazioni fornite circa il fatto di avere anni pri abbandonato l’automobile da lui posseduta in un fondo di sua proprietà dal quale
altri l’avrebbero sottratta, tuttavia senza alcuna indicazione specifica dei tempi luoghi e modalità della condotta altrui, mai oggetto di denuncia da parte dell’imputato.
Pertanto, non risulta fedele alla ricostruzione operata in sentenza l’assunto difensivo secondo il quale la Corte di appello si sarebbe basata sul mero possesso da parte del ricorrente dell’automobile dalla quale erano state sottratte le targhe.
Peraltro, il primo giudice aveva anche valorizzato l’ulteriore indizio, confermativo della ipotesi d’accusa, costituito dal fatto che sul mezzo rubato era stato ritrovato uno scontrino emesso da un esercizio commerciale di un paese siciliano nel quale l’imputato, proprio in quel giorno, era stato controllato dalle forze dell’ordine.
Il secondo motivo, sempre attinente al giudizio di responsabilità, rimane assorbito dalle considerazioni appena svolte.
Il terzo motivo non è ammissibile in quanto già il primo giudice aveva evidenziato che il ricorrente doveva essere ritenuto responsabile “quantomeno” a titolo di concorso nel reato (fg. 4 della sentenza del GUP), sicché era onere difensivo eccepire con l’atto d appello il difetto di correlazione tra accus contestata e sentenza, trattandosi di nullità a regime intermedio (la mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza è una nullità a regime intermedio che in quanto verificatasi in primo grado deve essere dedotta fino alla sentenza del grado successivo e non per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 269886; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 253217).
Nel caso in esame, peraltro, l’accusa non era stata modificata in termini tali da violare le prerogative difensive, configurandosi pur sempre una condotta materiale di inevitabile contributo dell’imputato al prelievo RAGIONE_SOCIALE targhe dal mezzo da lui posseduto, finalizzato alla loro apposizione sul mezzo rubato, vale a dire una condotta comunque rientrante nel perimetro dell’accusa non modificato se non nelle modalità esecutive, identici rimanendo gli elementi decisivi del fatto.
Il quarto motivo è generico perché non tiene conto della pacifica giurisprudenza di legittimità, citata anche dalla sentenza impugnata, secondo la quale, la manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri di identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio, perch ostacola l’accertamento della provenienza del bene (fattispecie relativa alla sostituzione della targa di un motociclo Sez. 2, Sentenza n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059 e successive conformi).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.01.2024.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME