Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9169 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9169 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il 06/03/1985
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12/5/2024 che, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pavia in data 22/11/2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato al reato di cui all’art. 703 cod. pen. ascrittogli al capo B) perché e per prescrizione ed ha confermato, invece, il giudizio di penale responsabilità in relazione delitti di tentata rapina aggravata, ricettazione e riciclaggio di cui, rispettivamente, ai c D) ed E) dell’imputazione, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti due motivi di impugnazione:
1.1. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo D) della rubrica, per erronea qualificazione del come ricettazione del veicolo marca COGNOME, anziché come furto, pur essendo stato questo consumato nella stessa notte e nel medesimo luogo (Cervesina) del reato di tentata rapina per cui lo stesso veicolo venne utilizzato per tentare di sfondare il muro ove era posizionato bancomat preso di mira dagli autori del fatto.
1.2. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo E) della rubrica, per erronea qualificazione del come riciclaggio ai sensi dell’art. 648 bis cod. pen. nonostante non vi sia stata alcuna alterazio degli elementi identificativi della provenienza del bene di cui si tratta, atteso che il tela furgone RAGIONE_SOCIALE non era stato alterato, né si era proceduto ad alcuna sostituzione della targa dello stesso, ancora da immatricolare, ma solo all’applicazione di fogli di plasti riproducenti targhe associate ad altro furgone.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con rito cartolare, in assenza di richi di trattazione orale.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, premesso che dalla sentenza di primo grado emerge che il ricorrente non ha reso dichiarazioni in ordine all’ipotizzato furto, deve rilevarsi nel disattendere il motivo di appello con il quale si chiedeva di qualificare le condotte contesta ai capi D) ed E) come furto unicamente sulla base della vicinanza temporale tra la sottrazione dei beni ed il loro illecito utilizzo, la Corte territoriale, constatando che la sottrazione dei oggetto dei due reati era avvenuta in luoghi e date diverse, per quanto vicine alla rapina di c al capo A), ha valorizzato l’assenza di elementi ulteriori idonei ad attribuire al Losett responsabilità per il furto dei veicoli, così facendo buon governo dei principi riconosciuti da ques Corte di Cassazione in tema di ricettazione, secondo cui dall’ingiustificato possesso di refurtiv proveniente da furti commessi in tempi e luoghi diversi e in danno di soggetti diversi ben può legittimamente desumersi, in assenza di elementi positivamente indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di quei furti, che esso sia frutto di ricettazione (Sez. 1, n. 4600
del 29/10/2004, Di, Rv. 230319).
3.2. Analogamente, quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata correttamente non ha ritenuto determinante la circostanza che il veicolo non era stato ancora immatricolato, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della configurazione del rea contestato, l’apposizione, sul furgone poi utilizzato per la rapina, di fogli plastificati ripro targhe associate ad altro furgone: si tratta di valutazione coerente con il principio di d riconosciuto da questa Corte di legittimità secondo cui integra il delitto di riciclaggio la con di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa – per il quale è necessar ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall’art. 97, d.lgs. 3 aprile 285, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione – vi apponga una targa di proprietà poiché, così facendo, ostacola l’accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell’agente. (Sez. 2, Sentenza n. 39702 del 17/05/2018, Rv. 273899).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 13/12/2024.