Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2335 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in EGITTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 dicembre 2016 il Tribunale di Bergamo condannava NOME alla pena di quattro anni di reclusione e cinquemila euro di multa per la ricettazione di sei autocarri e di una carta di circolazione, così riqualificato il fatto contestato in imputazione quale riciclaggio continuato.
Con sentenza del 17 giugno 2022 la Corte di appello di Brescia, rigettando l’appello dell’imputato, con il quale si era chiesta l’assoluzione, e accogliendo
quello del AVV_NOTAIO generale, riqualificava il fatto come originariamente contestato e condannava l’imputato alla pena di cinque anni di reclusione e millecinquecento euro di multa.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, in presenza di un quadro “di totale incertezza con riferimento all’identità dell’imputato” e “di totale assenza di prove quanto al coinvolgimento dello stesso in relazione ai fatti contestatigli”.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 648-bis cod. pen., e carenza di motivazione circa gli elementi costitutivi del reato.
Non vi è prova del coinvolgimento dell’imputato nelle operazioni di smembramento dei veicoli che si svolgevano in un capannone nel quale egli non fu mai visto. In ogni caso, non avendo il ricorrente svolto alcuna attività volta a “impedire l’accertamento della provenienza di tali beni”, sarebbe configurabile non il delitto di riciclaggio ma quello di ricettazione, come ritenuto dal Tribunale.
2.3. Omessa motivazione in ordine all’aumento della pena per la continuazione.
2.4. Motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche.
2.5. Mancanza di motivazione sulla misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.
4.1. La Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla sicura identificazione dell’imputato quale il soggetto che acquisì la disponibilità del capannone all’interno del quale si svolsero le operazioni di montaggio e smontaggio dei veicoli di provenienza delittuosa e ciò sulla base non solo della intestazione dell’utenza cellulare che contattò i proprietari del locale e dell’autogrù, ma anche dei riconoscimenti fotografici effettuati in dibattimento
dal coimputato NOME COGNOME (assolto) e dai testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME nella fase delle indagini, poi confermati in dibattimento, nonché delle dichiarazioni del teste NOME COGNOME (pagg. 8-9).
La difesa ha obliterato le argomentazioni della sentenza impugnata sul punto, così come quelle inerenti al ruolo di primo piano svolto nelle operazioni di smembramento dei veicoli da NOME, che procurò il suddetto capannone, pagando il corrispettivo per il suo utilizzo, nonché l’autogrù e l’ulteriore attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle operazioni illecite, svolte dai soggetti sorpresi dalla polizia giudiziaria, che egli stesso aveva accompagnato sul posto (pag. 10).
4.2. L’imputato, dunque, non si limitò a ricevere i veicoli di provenienza delittuosa ma, con le plurime condotte sopra ricordate, organizzò l’attività criminale che gli operanti di P.G. intervenuti presso il capannone ebbero modo di verificare, constatando che alcuni mezzi erano già stati privati delle targhe e che in un bidone stavano bruciando carte di circolazione e altri documenti relativi ai veicoli di provenienza furtiva (pag. 11).
Avuto specifico riguardo al settore delle autovetture, va ribadito che si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, attraverso un’attività che impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario che ne è stato spogliato, ciò in quanto con la norma incriminatrice di cui all’art. 648 bis cod. pen. il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271533; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265097; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, dep. 2013, Bonnici, Rv. 256454).
4.3. La motivazione sull’aumento per la continuazione non è mancante, ma è ricavabile da quella, specifica e puntuale, relativa alla pena base (pag. 11), trattandosi di continuazione interna e dovendosi altresì evidenziare che l’aumento determinato dalla Corte di appello per altri sei reati di riciclaggio è stato particolarmente contenuto (complessivamente un anno di reclusione e 688 euro di multa)
4.4. La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non è affatto apparente, avendo la sentenza impugnata rimarcato i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di elementi di segno positivo (pag. 10).
Va ribadito in proposito che l’omesso riconoscimento delle suddette attenuanti può essere legittimamente giustificato anche sulla base dei soli precedenti penali (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) ovvero in assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610); inoltre, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826).
4.5. La motivazione non è mancante neppure in ordine all’applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato, avendo la Corte di appello richiamato non solo i precedenti penali specifici dall’imputato ma anche le modalità e la gravità della condotta della quale egli si è reso responsabile, mostrandosi quale “soggetto che gravita in ambienti illeciti ed è refrattario al rispetto delle regole imposte dall’ordinamento, perciò socialmente pericoloso” (pag. 11).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2023.