Riciclaggio veicoli: quando la reimmatricolazione diventa reato
Il tema del riciclaggio veicoli è al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che offre chiarimenti fondamentali sulla distinzione tra questo grave delitto e la meno grave fattispecie della ricettazione. La Suprema Corte ha stabilito che l’attività di reimmatricolazione di un’auto rubata tramite documenti falsi integra pienamente il reato di riciclaggio, poiché mira a occultarne l’origine illecita. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di una donna, ritenuta colpevole del delitto di riciclaggio. Nello specifico, l’imputata aveva provveduto alla reimmatricolazione di un veicolo di provenienza furtiva, utilizzando a tal fine documentazione falsa. La decisione, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Contro quest’ultima sentenza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito su più fronti.
I Motivi del Ricorso e le Argomentazioni Difensive
La difesa ha articolato il proprio ricorso su diversi punti, tentando di smontare l’impianto accusatorio. In primo luogo, ha contestato la valutazione sulla responsabilità penale, sostenendo che i giudici avessero errato nel ricostruire i fatti. In secondo luogo, ha chiesto alla Corte di riqualificare il reato da riciclaggio (art. 648-bis c.p.) a ricettazione (art. 648 c.p.), un’ipotesi meno grave. Infine, ha criticato la dosimetria della pena, ritenendola eccessiva e invocando una mitigazione.
La Decisione sul Riciclaggio Veicoli della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto le argomentazioni difensive manifestamente infondate, confermando la solidità delle decisioni dei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha smontato punto per punto le censure della difesa. Per quanto riguarda la responsabilità, i giudici hanno ribadito che l’elemento centrale del reato era l’accertata condotta di reimmatricolazione del veicolo rubato con documenti falsi, un’azione attribuita direttamente alla ricorrente.
Il punto cruciale della motivazione riguarda la distinzione tra riciclaggio e ricettazione. La Cassazione ha aderito alla sua costante giurisprudenza, secondo cui il delitto di riciclaggio veicoli si configura in ogni attività che costituisce un ostacolo concreto all’identificazione della provenienza illecita del bene. La reimmatricolazione di un’auto, dandole una nuova e apparentemente lecita identità, rientra a pieno titolo in questa categoria. Non si tratta di una mera ricezione di un bene rubato, ma di un’operazione attiva volta a “ripulirlo” e a reinserirlo nel mercato legale.
Infine, anche la censura relativa alla pena è stata respinta. I giudici di merito avevano adeguatamente motivato la sanzione applicata e la difesa non ha saputo indicare alcuna circostanza decisiva che fosse stata trascurata e che potesse giustificare una riduzione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di reati contro il patrimonio. La linea di demarcazione tra la ricettazione e il più grave reato di riciclaggio è netta: mentre la prima punisce la ricezione passiva di un bene illecito, il secondo sanziona chi compie operazioni attive per mascherarne l’origine. Nel contesto del riciclaggio veicoli, la reimmatricolazione con documenti falsi è considerata una delle condotte più classiche ed efficaci per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. La decisione serve quindi come un chiaro monito: chiunque si adoperi per dare una parvenza di legalità a un veicolo rubato non risponderà di semplice ricettazione, ma del ben più grave delitto di riciclaggio, con conseguenze sanzionatorie molto più severe.
 
Qual è la differenza tra ricettazione e riciclaggio nel caso di un veicolo rubato?
La ricettazione consiste nel semplice acquisto o ricezione di un bene di provenienza illecita. Il riciclaggio, invece, implica un’attività ulteriore e attiva finalizzata a ostacolare l’identificazione della sua origine delittuosa, come ad esempio la reimmatricolazione del veicolo con documenti falsi per dargli una nuova identità legale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha stabilito che i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano già esaminato e correttamente risolto le questioni sollevate, senza che la difesa prospettasse nuovi e validi argomenti giuridici.
La condotta di reimmatricolazione di un veicolo rubato costituisce sempre riciclaggio?
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, confermato in questa ordinanza, sì. Qualsiasi attività che ponga un ostacolo all’identificazione della provenienza del bene rientra nel delitto di riciclaggio. La reimmatricolazione è considerata una condotta tipica che realizza pienamente questa fattispecie.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4432  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, in data 14/1/2021, aveva riconosciuto l’imputata NOME colpevole del delitto di riciclaggio ascritto al capo a), condannandola alla p ritenuta di giustizia;
-letto il ricorso e la memoria a firma del difensore che contesta la preliminare valutazi d’inammissibilità dell’impugnazione;
-rilevato che i primi due motivi che censurano la conferma del giudizio di responsabili della prevenuta per l’addebito ascritto e adombrano l’immutazione del fatto per effet dell’accertata insussistenza della titolarità in capo alla NOME dell’agenzia di pr automobilistiche sono manifestamente infondati, trattandosi di profili che i giudici terri hanno adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso (pag. 2/3) segnalando che l’affermazione COGNOME di COGNOME colpevolezza COGNOME riposa, COGNOME come COGNOME da COGNOME contestazione, COGNOME sull’accertata reimmatricolazione ad opera della ricorrente del veicolo di provenienza furtiva mediant l’utilizzo di falsa documentazione;
-che ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in ordine alla richiest riqualificazione del fatto ex art. 648 cod.pen., disattesa dalla Corte di merito in aderenza costante giurisprudenza di legittimità che ravvisa il profilo qualificante del delitto ex a bis cod.pen. in ogni attività che costituisca ostacolo all’identificazione della provenienz bene, categoria nel quale si inscrive a pieno titolo la condotta della prevenuta;
-che quanto alla dosimetria della pena i giudici territoriali hanno chiarito l’assen elementi positivamente apprezzabili ai fini dell’invoc:ata mitigazione sanzionatoria e la di non ha segnalato alcuna circostanza di decisiva rilevanza meritevole d’apprezzamento e pretermessa dalla sentenza impugnata;
-ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve esse dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
Il President:e