Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2029 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2029 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a S. Severo il 23/7/2000
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 7/3/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell ‘ art.
611,comma 1 bis
, cod.proc.pen.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanziona torio con rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari confermava la penale responsabilità di NOME in ordine al contestato delitto di riciclaggio aggravato e continuato e disponeva la sostituzione della pena detentiva di anni tre, mesi quattro di reclusione con la detenzione domiciliare per la medesima durata, formulan do all’uopo le necessarie prescrizioni.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto i seguenti motivi, enunziati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173,comma 1, disp.att. cod.proc.pen.:
2.1 la violazione di legge in relazione agli artt. 56,648bis cod.pen. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha disatteso la richiesta di riqualificazione dei fatti contestati alla stregua del delitto tentato sulla base di argomenti giuridici errati, ritenendo in particolare che il delitto di cui all’art. 648 -bis cod.pen. costituisca una fattispecie a consumazione anticipata, come tale incompatibile con l’ipotesi tentata , in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità,la quale ha reiteratamente chiarito che, a seguito della novellazione operata con la L. 55/1990, la nuova formulazione del delitto di riciclaggio consente la configurabilità di atti idonei diretti in modo non equivoco ad ostacolare l’individuazione della provenienza del bene, escludendo la perdurante natura giuridica del delitto ex art. 648bis cod.pen. quale reato a consumazione anticipata. Aggiunge con riguardo alla fattispecie a giudizio che le targhe pertinenti il veicolo in corso di cannibalizzazione al momento dell’intervento della P.g.,seppur smontate, si trovavano nelle vicinanze e furono prontamente recuperate dagli operanti, dovendo in conseguenza escludersi che fosse stata recisa ogni connessione tra il bene e i dati identificativi dello stesso.
2.2 Il vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.
Il difensore deduce che la Corte territoriale ha reso una motivazione lacunosa e illogica in punto di sussistenza della recidiva ex art. 99,comma 2 n. 2 cod.pen., omettendo di argomentare circa la ravvisabilità di una relazione qualificata tra il reato a giudizio e quello di combustione illecita di rifiuti per il cui il ricorrente ha in passato riportato condanna al fine di escludere la occasionalità della ricaduta. Aggiunge che risulta incongrua l’affermazione di una maggiore pervicacia criminale dell’impu tato e di una sua più accentuata propensione a delinquere a fronte dell’ammissione dell’imputato alla sostituzione della pena.
Il difensore censura, inoltre, per manifesta illogicità la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche in quanto, a fronte dell’avvenuta ammissione degli addebiti , risultano indebitamente valorizzate la mancata comparizione in giudizio e la contestazione della natura del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo è infondato in maniera manifesta. Contrariamente a quanto assume la difesa, la Corte territoriale non ha negato la compatibilità del tentativo con la fattispecie di riciclaggio come attualmente formulata, avendo al contrario richiamato (pag.3-4) plurime decisioni di legittimità che in tal senso si sono espresse, ma ha opportunamente evidenziato la necessità di avere riguardo, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, ai connotati dell’attività illecita a giudizio. Sulla scorta di detta premessa la sentenza impugnata ha, con argomentazione logicamente e giuridicamente ineccepibile, evidenziato che l’imputato risponde in concorso con i correi della già avvenuta cannibalizzazione di sei autovetture di provenienza furtiva, le cui
scocche sono state rinvenute nel sito all’atto dell’intervento della P.g. e dell’arresto in flagranza del prevenuto. In relazione a detti reperti, relativi a veicoli già completamente destrutturati con asportazione delle componenti meccaniche e di carrozzeria riutilizzabili, non può nutrirsi alcun dubbio circa l’avvenuta consumazione dell’illecito. In proposito questa Corte ha chiarito in fattispecie analoga che è corretta la qualificazione del delitto nella forma consumata quando i pezzi del veicolo di provenienza furtiva siano stati disassemblati, trasferiti da un furgone a un autoarticolato e confusi con beni di origine lecita da destinare alla rivendita all’estero, di tal che risulta ostacolata l’identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe, Rv. 285909 – 01) . Con riguardo all’autovettura Audi della quale, all’atto dell’intervento degli operanti, era in corso lo smontaggio ad opera dell’imputato e di COGNOME NOME NOME– delle portiere e del portellone mentre risultavano già asportate le targhe, rinvenute occultate tra le sterpaglie, deve richiamarsi il principio (di valenza generale anche se affermato frequentemente in relazione alla determinazione della competenza territoriale) secondo cui in tema di riciclaggio il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 282019 -01; Sez. 2, n. 10525 del 13/02/2025, Rv. 287629 -01; nel senso che il reato di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive, Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, P.m. in proc. Bokossa e altro, Rv. 267511 -01; Sez. 2, n. 34511 del 29/04/2009, Raggio Rv. 246561 – 01). Nella specie, la privazione delle targhe, ovvero -come accertato dalla P.g. per altri veicoli in contestazionel’asportazione del numero di telaio e dei documenti di immatricolazione, costituisce il primo di una serie di atti finalizzati a recidere il collegamento tra il bene di provenienza furtiva e i dati destinati ad identificarlo sicché la condotta segna l’inizio d el momento consumativo che si protrae fino alla completa destrutturazione del veicolo, risultando all’evidenza superata la soglia del mero tentativo, ovvero degli atti prodromici univocamente indirizzati alla realizzazione della condotta tipica.
A tanto deve aggiungersi che la confutazione difensiva si attesta sui rilievi di diritto senza confrontarsi con la fattispecie concreta per come accertata in sede dibattimentale e senza chiarire in relazione a quali delle plurime autovetture oggetto dell’incolpazione ascritta concorsualmente all’indagato si porrebbe in concreto un problema di qualificazione giuridica, per tal verso incorrendo in genericità della censura.
Il secondo motivo è fondato. All’imputato è contestata la recidiva infraquinquennale in relazione alla quale la Corte di merito ha disatteso le doglianze difensive con una motivazione che appare lacunosa e ai limiti dell’apparenza in quanto omette ogni verifica in ordine alla relazione intercorrente tra il precedente per il delitto di combustione illecita di rifiuti ( ritenuto unitamente alla contravvenzione di gestione non autorizzata degli stessi) per cui l’imputato ha
riportato condanna irrevocabile e l ‘addebito a giudizio, e trascura di chiarire le ragioni per cui, in concreto, la ricaduta nel reato, lungi dal connotarsi come occasionale, debba invece intendersi quale espressione di ingravescente pericolosità del suo autore e di più accentuata colpevolezza, secondo le costanti indicazioni fornite al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.
Risulta, inoltre, affetta da illogicità manifesta la motivazione rassegnata a fondamento della conferma del giudizio di comparazione nel senso dell’equivalenza, avendo i giudici d’appello (pag. 9) sostenuto che l’ammissione di responsabilità da parte del r icorrente risulta nella sostanza contraddetta dalle contestazioni mosse circa la natura del reato ascrittogli e dal disinteresse mostrato agli esiti del giudizio, cui è rimasto assente. Si tratta, invero, di argomenti che non appaiono pertinenti rispetto alla richiesta di rivisitazione del giudizio di comparazione e connotano in senso negativo il legittimo esercizio di facoltà e diritti dell’imputato e del difensore, non potendo ragionevolmente affermarsi che la scelta tecnica di contestare la qualificazione giuridica del fatto infici la portata delle dichiarazioni ammissive dell’imputato ovvero che la mancata partecipazione al giudizio attinga lo stesso esito, non prestandosi dette legittime opzioni ad essere ricomprese nelle direttrici dell’art. 133 cod.pe n. che presidiano la dosimetria della pena.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari mentre le residue censure debbono essere dichiarate inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME