Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19876 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
– Presidente –
NOME
UP – 22/05/2025 R.G.N. 5658/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME MaurizioCOGNOME nato a Foggia il giorno 8/12/1971
rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
COGNOME NOMECOGNOME nata a Foggia il giorno 18/7/1989 rappresentata ed assistita dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 20/2/2024 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che dalla difesa dell’imputato COGNOME e stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
letta la memoria difensiva datata 01/04/2025 a firma del difensore dell’imputato COGNOME di replica alla requisitoria scritta presentata dal Procuratore generale;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME COGNOME che ha concluso riportandosi al contenuto della requisitoria scritta già depositata ed insistendo per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito il difensore dell’imputato COGNOME avv. NOME COGNOMEin sostituzione dell’avv. NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso anche riportandosi al contenuto dello stesso;
udito il difensore dell’imputata COGNOME avv. NOME COGNOMEin sostituzione dell’avv. NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso al contenuto del quale si Ł riportata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20 febbraio 2024 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 21 aprile 2021, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ha:
disapplicato la recidiva contestata all’imputato NOME COGNOME ed ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei confronti dello stesso, con conferma nel resto della sentenza impugnata;
dichiarato NOME COGNOME penalmente responsabile del reato alla stessa ascritto al capo B della rubrica delle imputazioni e, riconosciute all’imputata le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, l’ha condannata a pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa.
L’affermazione della penale responsabilità del COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE Ł intervenuta in relazione a tre fatti di riciclaggio (art. 648bis cod. pen.) (capi A, C e D della rubrica delle imputazioni) relativi (in sintesi):
il primo, alla sostituzione di un semirimorchio di marca Acerbi, provento dei delitti di sottrazione di beni sottoposti a sequestro penale e di riciclaggio, in particolare montandovi una targa recante una sequenza alfanumerica originariamente assegnata ad altro semirimorchio di marca COGNOME e provenienza lecita ed intestandolo alla D.PRAGIONE_SOCIALE simulando la vendita in favore di tale società a mezzo della fattura n. 59/2017;
il secondo, alla sostituzione di un semirimorchio di marca COGNOME provento dei delitti di furto, di ricettazione di beni fallimentari e di riciclaggio, in particolare montandovi una targa con sequenza alfanumerica originariamente assegnata ad altro semirimorchio sempre di marca COGNOME ma di provenienza lecita;
il terzo, alla sostituzione di un semirimorchio di marca COGNOME, provento del delitto di riciclaggio, in particolare montandovi una targa con sequenza alfanumerica originariamente assegnata ad altro semirimorchio di marca NOME M.V. ma di provenienza lecita.
L’affermazione della penale responsabilità della COGNOME (assolta in primo grado con la formula ‘perchØ il fatto non costituisce reato’), amministratrice e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE Ł intervenuta in relazione al reato di riciclaggio (capo B della rubrica delle imputazioni) per avere intestato alla predetta società la proprietà del semirimorchio di cui al capo A della rubrica delle imputazioni.
Tutti i reati sono contestati come commessi in epoca anteriore e prossima al 28 febbraio 2019.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo quanto segue.
2.1. Per il COGNOME:
2.1.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 108 cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU nonchØ per erronea applicazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione all’ordinanza del 20 febbraio 2024.
Osserva la difesa del ricorrente che in occasione dell’udienza camerale del 20 febbraio 2024 l’avv. NOME COGNOME depositava nomina conferita dal di Palma in favore dell’avv. NOME COGNOME con revoca di ogni altro precedente difensore. PoichØ detta nomina era stata rilasciata dall’imputato il giorno prima dell’udienza di discussione l’avv. COGNOME chiedeva un termine a difesa.
La Corte di appello, tuttavia, concedeva solo un rinvio ad horas e stante l’impossibilità dell’avv. COGNOME di raggiungere Bari nella mattinata, esigenza ritualmente rappresentata dall’avv. COGNOME la Corte territoriale decideva comunque di procedere oltre, nominando per l’imputato un sostituto d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ed invitando tutte le parti a concludere.
Rileva, pertanto, parte ricorrente che in tal modo sarebbe stato violato il diritto di difesa con riferimento alle disposizioni di legge sopra indicate.
2.1.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 648bis e 648 cod. pen., nonchØ per erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla confessione resa dall’imputato.
Osserva la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che la prova
della colpevolezza del COGNOME deriverebbe dalle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso in sede di interrogatorio di garanzia.
I Giudici di merito non avrebbero apprezzato favorevolmente la veridicità e la genuinità di tali dichiarazioni che, in realtà – sostiene la difesa del ricorrente – erano particolarmente generiche con riguardo alle operazioni compiute sui veicoli, con la conseguenza che i Giudici avrebbero dovuto operare una riqualificazione delle condotte di riciclaggio in quella di cui all’art. 648 cod. pen.
A ciò si aggiunge che, essendo intervenuto un ribaltamento processuale della posizione dell’imputata COGNOME, ciò costituirebbe la prova di inattendibilità della versione resa dagli imputati a cui si aggiunge che operando in tal modo la Corte di appello avrebbe ‘parcellizzato’ la confessione del COGNOME ritenendola attendibile solo in parte e menzognera circa l’affermata estraneità della COGNOME ai fatti di riciclaggio.
2.1.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 62bis , 133 e 81 cod. pen.
Si duole al riguardo la difesa del ricorrente che da parte dei Giudici di merito non sarebbe stata tenuta in debita considerazione la circostanza che senza la confessione dell’imputato giammai si sarebbe potuti addivenire all’affermazione della penale responsabilità dello stesso e che la confessione del COGNOME, resa nell’immediatezza degli accertamenti, sarebbe dimostrativa di un ravvedimento dello stesso, elementi che avrebbero dovuto portare non solo al riconoscimento allo stesso delle circostanze attenuanti generiche ma anche ad un maggiore contenimento del trattamento sanzionatorio, ivi compresi gli aumenti di pena per la riconosciuta continuazione dei reati in contestazione.
2.2. Per la Tarantino:
2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533, 535, 606, comma 3bis cod. proc. pen., 110 e 648 cod. pen. e 6 CEDU.
Osserva preliminarmente la difesa della ricorrente che l’affermazione della penale responsabilità della stessa sarebbe intervenuta in violazione della regola dell”oltre ogni ragionevole dubbio’.
Non sarebbero, inoltre, stati rispettati dalla Corte di appello i principi che presidiano il ribaltamento di una sentenza assolutoria non avendo gli stessi prodotto una c.d. ‘motivazione rafforzata’.
A ciò si aggiunge che i Giudici di appello non avrebbero potuto ribaltare la decisione del Giudice di primo grado senza avere proceduto, anche di ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni decisive per l’accertamento dei fatti di cui Ł processo, tra cui lo stesso imputato, e ciò anche se si Ł proceduto con le forme del rito abbreviato.
Ricorda, poi, la difesa della ricorrente che la decisione di assoluzione operata dal G.u.p. era fondata sull’assenza di un apporto effettivo e consapevole della Tarantino alla consumazione del reato contestato alla stessa e che, per l’affermazione della penale responsabilità della stessa, occorre la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La COGNOME prosegue parte ricorrente, ha fornito tutti gli elementi necessari a prova della propria discolpa, escludendo di essere stata a conoscenza della provenienza delittuosa del veicolo di cui all’imputazione ed il COGNOME ha dato conferma di ciò.
A ciò si aggiunge che la Corte di appello avrebbe operato un inammissibile frazionamento dell’apporto dichiarativo fornito dagli imputati in tal modo errando nella valutazione degli elementi probatori ed in particolar modo delle dichiarazioni del COGNOME che ha escluso ogni coinvolgimento della COGNOME nelle condotte illecite.
2.2.2. Vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Rileva la difesa della ricorrente che la Corte di appello non avrebbe fornito risposte alle doglianze difensive riportate nei motivi di gravame e riguardanti la compartecipazione dell’imputata al delitto di riciclaggio commesso dal coimputato COGNOME.
A ciò si aggiunge che difetterebbe anche un corretto adempimento dell’obbligo motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato all’imputata.
La difesa dell’imputato COGNOME in data 1° aprile 2025 ha fatto pervenire alla Cancelleria di questa Corte una memoria di replica alle conclusioni scritte anticipate dal Procuratore generale ribadendo ed ampliando le argomentazioni a sostegno del primo motivo di ricorso di cui al superiore paragrafo 2.1.1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME non Ł fondato.
Risulta dagli atti che l’imputato COGNOME era difeso di fiducia nel giudizio di primo grado dall’avv. NOME COGNOME il quale ha anche sottoscritto l’atto di appello presentato nell’interesse dello stesso.
Con atto in data 19 febbraio 2024 (quindi il giorno antecedente all’udienza innanzi alla Corte di appello), il COGNOME nominava quale proprio difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME.
Deve immediatamente rilevarsi che l’atto di nomina depositato all’udienza del 20 febbraio 2024 contiene l’espressa revoca del precedente difensore di fiducia.
La Corte di appello, come si evince dal verbale della predetta udienza, prendeva atto della richiesta di concessione di un termine a difesa formulata dall’avv. NOME COGNOME per conto dell’avv. COGNOME ma rilevava che il procedimento già perveniva da un rinvio e che la posizione del COGNOME doveva essere valutata con riferimento alla richiesta riqualificazione del reato di riciclaggio in quello di ricettazione ed alla esclusione della recidiva avendo l’imputato ammesso gli addebiti e per tale ragione accordava alla difesa solo un rinvio ad horas .
Risulta sempre dal predetto verbale di udienza che, dopo una breve sospensione, l’avv. COGNOME alla ripresa dell’udienza riferiva di avere contattato telefonicamente l’avv. COGNOME il quale lo aveva informato di non essere in grado di raggiungere Bari in mattinata e, pertanto, la Corte nominava quale sostituto d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. lo stesso avv. COGNOME (il quale sostituiva anche l’avv. COGNOME per delega orale) ed invitava le parti a concludere.
Osserva l’odierno Collegio che questa Corte di legittimità ha già avuto modo condivisibilmente di chiarire che «Il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. Ł funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo» (così Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 – 01; v. anche, Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, W., Rv. 274036 – 01).
Del resto, Ł appena il caso di rilevare che l’imputato era assistito da un difensore di fiducia fin dal giudizio di primo grado, difensore che Ł rimasto tale fino alla revoca de qua , e che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la difesa – in presenza di un imputato confesso verteva esclusivamente su questioni giuridiche non particolarmente complesse.
Ne consegue che la nomina conferita all’avv. COGNOME solo il giorno prima dell’udienza, con contestuale revoca del precedente difensore di fiducia, appariva avere la sola funzione di ottenere
una dilatazione dei tempi processuali non altrimenti giustificata.
E’ appena il caso di ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, a loro volta, già avuto modo di chiarire che «Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251497 – 01).
Alla luce di quanto rilevato ritiene l’odierno Collegio che bene ha operato la Corte di appello nel decidere di procedere come sopra e che di conseguenza nessuna nullità Ł ravvisabile nel caso in esame.
2. Manifestamente infondato Ł, poi, il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME.
Già il G.u.p. nella sentenza di primo grado aveva dato atto che il COGNOME con dichiarazioni rese fin nell’immediatezza del controllo operato nei suoi confronti dal personale del P.S. il giorno 28 febbraio 2019 e, poi, confermate sia innanzi al G.i.p. in sede di applicazione di misura cautelare e, successivamente, in sede di esame innanzi allo stesso Giudice, ha reso abbia confessione per tutti gli addebiti, ammettendo di aver acquistato di volta in volta un semirimorchio in pessime condizioni, di aver acquisito la disponibilità di un analogo veicolo attraverso fornitori non meglio identificabili e di aver trasferito i dati di identificativi del primo sull’altro (‘ provvedendo a clonarlo … tale operazione l’ho effettuata personalmente ‘ … ‘ i rimorchi li ho manomessi, ho demolito i miei che erano proprio vecchi, e ho rifatto quelli là … li ho fatti ripunzonare i numeri … tutti e tre ‘)
La Corte di appello (v. pagg. 5 e 6 della relativa sentenza), a sua volta, ha debitamente dato atto delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato e, con motivazione da ritenersi certamente congrua e logica, ha anche spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibile il narrato del COGNOME evidenziando come le dichiarazioni dello stesso convergono con gli accertamenti compiuti dalla P.G.
Sul punto non può l’odierno Collegio che constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, le dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di interrogatorio innanzi al G.i.p. in data 8 gennaio 2020 (di cui al verbale allegato al ricorso) sono tutt’altro che generiche.
La difesa del ricorrente deduce al riguardo una violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell’imputato ma, Ł appena il caso di ricordare che «PoichØ la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non Ł ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non Ł in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 – 01).
A ciò si aggiunge, con una osservazione che Ł da ritenersi estesa anche a quanto si osserverà in sede di esame del ricorso formulato nell’interesse dell’imputata COGNOME, che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del
singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01).
Assolutamente corretta Ł, poi, la qualificazione giuridica delle condotte attribuite al COGNOME come violazione dell’art. 648bis cod. pen.
E’ indubbio che le operazioni che l’imputato ha ammesso di aver compiuto sui veicoli di provenienza delittuosa nel dettaglio indicati nelle imputazioni, il cui contenuto in fatto non Ł neppure contestato dalla difesa del ricorrente, siano tali da realizzare il tipico effetto dissimulatorio richiamato dell’art. 648bis cod. pen.
Del resto, al di là delle ‘ripunzonature’ indicate anche dallo stesso imputato, appare sufficiente ricordare che questa Corte di legittimità ha già avuto modo reiteratamente di chiarire che «integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa – per il quale Ł necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall’art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione – vi apponga una targa di sua proprietà poichØ, così facendo, ostacola l’accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell’agente» (così Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271553 – 01).
Quanto detto rende quindi manifestamente infondata la richiesta di riqualificazione delle condotte dell’imputato come violazione dell’art. 648 cod. pen.
Manifestamente infondato Ł altresì il terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME e relativo al trattamento sanzionatorio allo stesso irrogato.
Già il G.u.p. pur avendo dato atto della piena confessione resa dell’imputato, in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dello stesso ha evidenziato che deve tenersi conto che il COGNOME risulta pluripregiudicato per insolvenza fraudolenta, ricettazione ed altri reati minori ed annovera carichi pendente per le violazioni dell’art. 416 e dell’art. 648bis cod. pen.
La Corte di appello, a sua volta, dopo avere richiamato anche i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ha debitamente spiegato le ragioni per le quali in assenza di elementi ulteriormente valorizzabili rispetto alla confessione (peraltro intervenuta allorquando i beni oggetti di contestazione erano già stati rinvenuti da parte della P.G. in possesso dell’imputato), non ricorrono le condizioni per riconoscere al Di Palma le circostanze attenuanti generiche.
Sul punto deve ricordarsi che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 – 01) e, ancora, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Quanto, piø in generale, al trattamento sanzionatorio deve, poi essere ricordato che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, Ł sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”,
come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01).
I primi due motivi di ricorso formulati nell’interesse dell’imputata COGNOME non sono fondati.
4.1. Deve innanzitutto ricordarsi che il comma 3bis dell’art. 603 cod. proc. pen. cosi come riformato dalla c.d. riforma ‘Cartabia’, vigente all’epoca del giudizio di appello, stabilisce testualmente che «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5».
Questa Corte ha altresì stabilito che «In tema di impugnazioni, la regola processuale sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale di cui all’art. 603, comma 3bis , cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio ” tempus regit actum “» (Sez. 5, n. 9907 del 26/02/2025, Bianchi, non mass.; in motivazione, la Corte ha evidenziato che tale ultimo principio va riferito non al momento della presentazione della impugnazione, ma al tempo in cui l’atto del procedimento, ricompreso nel giudizio di impugnazione, viene ad essere compiuto), con la conseguenza che detta norma, nella sua nuova formulazione, era applicabile al momento della celebrazione del giudizio di appello.
Tale disposizione fa chiaramente salva l’applicazione dei commi 1 e 3 del medesimo articolo: e, dunque, anche la possibilità di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale d’ufficio, se il giudice la ritiene assolutamente necessaria. Tale regola non subisce eccezioni nel caso in cui il giudizio di primo grado sia svolto con rito abbreviato. Infatti, Ł stato piø volte chiarito che, nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado (nella specie, nei confronti della COGNOME si Ł proceduto con il rito abbreviato non condizionato, come precisato a verbale all’odierna udienza dalla difesa), Ł consentito al giudice disporre ex officio , ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti (Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 284947 – 01). Come Ł stato opportunamente rilevato al riguardo, «l’interesse dell’imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all’interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l’ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato (cfr., Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320)» (ancora Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Rv. 284947 – 01, in motivazione).
Fermo quanto precede del tutto corretta appare, dunque, la decisione del giudice di appello di non procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative alla luce della valutata assenza del presupposto normativo (assoluta necessità per l’accertamento dei fatti).
4.2. Quanto al diverso problema dell’obbligo di ‘motivazione rafforzata’ deve osservarsi quanto segue.
Il G.u.p. (v. pagg. 3 e 4 della relativa sentenza) dopo avere dato correttamente atto del fatto che il cambio di intestazione del veicolo di cui al capo B della rubrica delle imputazioni, oltre a costituire condotta materiale idonea ad integrare il reato di riciclaggio poteva essere anche indice
della consapevolezza della COGNOME circa l’origine illecita del bene, anche tenendo conto del fatto che detto cambio di intestazione sembrerebbe del tutto simulato, posto che la ditta della donna ha sede nello stesso luogo di quella dell’imputato e che il semirimorchio non ha mai cambiato collocazione ed anzi Ł rimasto sempre nel possesso di fatto del COGNOME, ha tuttavia osservato che, a ben vedere, potrebbero apparire proprio tali connotati dell’operazione indici della convinzione che la finalità di essa dovesse essere altra «non si vede infatti come solo una modifica formale di intestazione avrebbe potuto frustrare l’identificabilità della reale natura e provenienza di un veicolo che in realtà rimaneva come tutti gli altri nel possesso del dante causa, nello stesso luogo, destinato allo stesso utilizzo, tant’Ł che veniva coinvolto fin da subito negli stessi controlli di P.G.»
Lo stesso giudice aveva poi aggiunto che il COGNOME ha riferito di avere effettivamente venduto il mezzo e di averne ricevuto il pagamento ma che il veicolo si trovava ancora in suo possesso in quanto lo prendeva in affitto quando gli serviva, precisando poi che la COGNOME non sapeva nulla circa la provenienza illecita del bene.
La stessa COGNOME ha, poi, reso al G.i.p. dichiarazioni conformi affermando che non sapeva nulla della provenienza illecita del bene e che il COGNOME « mi aveva sempre detto che era tutto ok … acquistato e pagato … e io gliel’ho affittavo e lui mi dava comunque un onere in merito a questa cosa … lui pagava una specie di affitto ».
La Corte di appello dal canto proprio, sulla corretta premessa che commette il delitto di riciclaggio anche colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, Ł comunque idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita di essi, risulta avere debitamente illustrato gli elementi idonei a confutare quanto osservato dal G.u.p., debitamente indicando gli elementi idonei per ritenere provata in capo alla Tarantino la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione alla stessa, richiamando:
la circostanza che il rimorchio non fuoriusciva mai dalla effettiva disponibilità del COGNOME anche dopo l’alienazione alla società RAGIONE_SOCIALE;
la circostanza che la COGNOME pur confermando le dichiarazioni del COGNOME circa l’affitto del mezzo non ha fornito elementi a conforto dell’esistenza di tale accordo;
la circostanza che la COGNOME ha inverosimilmente affermato di avere acquistato un mezzo senza neppure vederlo;
la circostanza – ritenuta assai dubbia – che le società dei due imputati fossero realmente distinte al punto che nel decreto di sequestro di prevenzione della D.P.MRAGIONE_SOCIALE emesso dal Tribunale di Bari risulta emesso nei confronti del COGNOME.
Ne consegue, che in presenza di differenti valutazioni di merito circa la sussistenza in capo alla Tarantino dell’elemento soggettivo del reato in contestazione alla stessa la Corte di appello ha comunque posto in essere una ‘motivazione rafforzata’ indicando le ragioni per cui gli elementi indicati hanno assunto una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado.
Nessun elemento emerge quindi per ritenere viziata o carente la motivazione adottata sul punto dalla Corte di appello che risulta quindi avere fornito adeguata risposta alle doglianze difensive sul punto.
Manifestamente infondato Ł, infine, il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputata COGNOME vertente sul trattamento sanzionatorio alla stessa riservato.
La Corte di appello risulta avere adeguatamente motivato sul punto (v. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).
A ciò si aggiunge che, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio riservato alla predetta imputata, la Corte di appello Ł partita dal minimo della pena detentiva e pecuniaria stabilita per il reato in contestazione, applicando una riduzione assai prossima al massimo sia della pena detentiva che di quella pecuniaria per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pena che poi Ł stata ulteriormente ridotta per il rito, con la conseguenza che anche sotto tale profilo nessun vizio Ł rilevabile nell’operato della Corte territoriale.
Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 22/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME