Riciclaggio Veicoli: Quando l’Alterazione Supera la Semplice Ricettazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha tracciato una linea netta tra il reato di ricettazione e quello, ben più grave, di riciclaggio veicoli. La pronuncia chiarisce che determinate operazioni su un’automobile di provenienza illecita, come l’alterazione del numero di telaio e la sostituzione del motore, non costituiscono una semplice ricezione di merce rubata, ma una vera e propria attività volta a ‘ripulire’ il bene, integrando così il delitto di riciclaggio. Analizziamo insieme la decisione e le sue importanti implicazioni.
Il Fatto Giuridico
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di riciclaggio. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver alterato gli elementi identificativi di un veicolo, sostituendone il motore e abradendo il numero di telaio, al fine di ostacolarne il riconoscimento come provento di un delitto. L’imputato, tramite il suo legale, si è rivolto alla Suprema Corte chiedendo l’annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha articolato il ricorso su due punti principali. In primo luogo, ha contestato la sussistenza stessa degli elementi materiale e soggettivo del reato di riciclaggio. In secondo luogo, ha richiesto che la condotta venisse riqualificata nel meno grave reato di ricettazione. Secondo la tesi difensiva, le azioni compiute non erano sufficientemente complesse da integrare un’operazione di ‘ripulitura’ tipica del riciclaggio.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni della difesa. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali.
La distinzione tra ricettazione e riciclaggio veicoli
Il cuore della motivazione risiede nella netta differenziazione tra i due reati. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente evidenziato che la sostituzione dell’organo motore e, soprattutto, l’abrasione del numero di telaio sono condotte che vanno ben oltre la semplice ricezione di un bene rubato. Queste operazioni non si limitano a occultare il bene, ma sono specificamente dirette a rendere difficile, se non impossibile, l’identificazione della sua provenienza illecita. È proprio questo ‘quid pluris’, questa attività manipolatoria finalizzata a mascherare l’origine delittuosa, che qualifica la condotta come riciclaggio. L’alterazione degli elementi identificativi del veicolo è sintomatica sia della consapevolezza della sua origine illegale sia dello scopo perseguito di immetterlo nuovamente nel mercato come ‘pulito’.
I limiti del giudizio di legittimità
La Suprema Corte ha inoltre ribadito un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti e le prove come se fosse un terzo grado di giudizio. Il ricorso, secondo i giudici, tendeva proprio a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, proponendo criteri di valutazione diversi da quelli, logicamente e giuridicamente corretti, adottati dal giudice di merito. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva ai giudici di primo e secondo grado, e la Cassazione può intervenire solo in caso di vizi logici o giuridici palesi nella motivazione, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati.
Le conclusioni
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un orientamento giurisprudenziale consolidato, ribadendo che qualsiasi operazione su un bene di provenienza illecita, finalizzata a ostacolare concretamente l’accertamento della sua origine, integra il delitto di riciclaggio. Per i riciclaggio veicoli, dunque, non è necessario compiere complesse operazioni finanziarie: anche interventi tecnici mirati, come l’alterazione di telaio e motore, sono sufficienti a configurare il reato più grave, con conseguenze sanzionatorie decisamente più severe rispetto alla semplice ricettazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove del caso, un’attività che per legge è riservata esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può giudicare solo la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti.
Quali azioni specifiche su un veicolo configurano il riciclaggio anziché la ricettazione?
Secondo la Corte, l’alterazione degli elementi identificativi del veicolo, come la sostituzione del motore e l’abrasione del numero di telaio, sono condotte che integrano il reato di riciclaggio. Questo perché sono finalizzate a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita del bene.
Qual è la differenza fondamentale tra ricettazione e riciclaggio secondo questa ordinanza?
La differenza fondamentale sta nell’attività posta in essere. La ricettazione consiste nel semplice acquisto o occultamento di un bene di provenienza illecita. Il riciclaggio, invece, implica un’attività aggiuntiva di manipolazione del bene stesso, volta specificamente a ‘ripulirlo’ per mascherarne l’origine criminale e renderne difficile il tracciamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33576 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33576 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i due motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 20,7944);
che, in particolare, il primo motivo di ricorso, volto a sostenere l’insussistenza dell’elemento materiale e di quello soggettivo del reato di riciclaggio, non si confronta con la sentenza impugnata, che argomenta correttamente, alla pagina 8, come l’alterazione degli elementi identificativi del veicolo e la sostituzione dell’organo motore siano condotte che integrano l’elemento materiale e nel contempo sintomatiche della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e dello scopo perseguito;
che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che propone la riqualificazione della condotta come ricettazione, non tiene conto delle specifiche considerazioni, a pagina 9 della sentenza impugnata, relative alla sostituzione dell’organo motore i,, e all’abrasione del numero di telaio, sicuri indici quanto meno del fine di rendere a; c.t- kt hicut PvQ-ii~attlA2. più/di le»el proveniènza illecita del bene;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.