Riciclaggio Veicoli: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Il reato di riciclaggio veicoli rappresenta una seria minaccia per l’economia legale e la sicurezza pubblica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi sulla valutazione delle prove e sul bilanciamento delle circostanze, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato. Questa decisione offre spunti cruciali sulla specificità necessaria per un ricorso in sede di legittimità e sulla non fondatezza di alcune questioni di costituzionalità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di riciclaggio. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver sostituito il proprio furgone, un modello datato 1987, con un veicolo molto più recente (prodotto a partire dal 2006) utilizzando parti provenienti da un mezzo rubato. L’obiettivo era chiaro: ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del nuovo veicolo.
La difesa aveva tentato di sostenere una tesi alternativa: le riparazioni sul veicolo sarebbero state effettuate da un dipendente all’insaputa del proprietario. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già smontato questa versione con una motivazione definita dalla Cassazione ‘logica e persuasiva’, sottolineando l’evidente differenza strutturale tra i due modelli di furgone, che rendeva inverosimile un intervento così radicale senza il consenso del proprietario.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su diversi motivi. In primo luogo, ha riproposto le stesse doglianze già respinte in appello, contestando la ricostruzione dei fatti e la proprietà del veicolo. In secondo luogo, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo all’articolo 69, comma 4, del codice penale.
Nello specifico, la difesa lamentava l’incostituzionalità della norma nella parte in cui vieta al giudice di considerare le attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva qualificata (prevista dall’art. 99, comma 4 c.p.). Secondo il ricorrente, tale divieto violerebbe i principi di uguaglianza e di personalità della pena sanciti dalla Costituzione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul riciclaggio veicoli
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Per quanto riguarda i primi motivi, i giudici hanno evidenziato la loro ‘aspecificità’. Il ricorso, infatti, si limitava a reiterare argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con una motivazione ‘esaustiva, corretta giuridicamente e congrua logicamente’. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, e non può riesaminare i fatti se la motivazione della sentenza impugnata è priva di vizi logici.
Ancora più netta è stata la posizione sulla questione di costituzionalità. La Corte ha definito la questione ‘manifestamente infondata’, richiamando un suo precedente orientamento (Cass. Pen., Sez. 3, n. 29723/2024). È stato chiarito che il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è una disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, ma non sfocia in ‘manifesta irragionevolezza o arbitrio’. Questa scelta del legislatore è giustificata dalla necessità di dare il giusto peso alla ‘plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive’, valorizzando negativamente la componente soggettiva del reato in chi persevera nel commettere illeciti.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità del Ricorso
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali. Primo, un ricorso in Cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza d’appello, non una semplice riproposizione di argomenti già valutati. Secondo, la disciplina sul bilanciamento tra circostanze, pur con le sue eccezioni come quella relativa alla recidiva qualificata, è frutto di una scelta ponderata del legislatore che la giurisprudenza ritiene conforme ai principi costituzionali. La decisione, pertanto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando la sua responsabilità per il reato di riciclaggio veicoli.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per aspecificità?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è aspecifico, e quindi inammissibile, quando si limita a reiterare genericamente doglianze già introdotte in appello e respinte dalla Corte territoriale con una motivazione esaustiva, corretta e logica, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata.
È possibile che le attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva qualificata?
No, l’ordinanza conferma che l’art. 69, comma 4, del codice penale vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma 4, c.p. La Corte ha ribadito che questa norma non è incostituzionale, in quanto rappresenta una scelta non irragionevole del legislatore.
Come ha stabilito la Corte la piena consapevolezza dell’imputato nel reato di riciclaggio?
La Corte ha confermato la validità della motivazione della sentenza di secondo grado. Quest’ultima aveva logicamente escluso che le modifiche al veicolo potessero essere avvenute all’insaputa del proprietario, data la notevole e palese differenza tra il modello originale del 1987 e quello sequestrato, prodotto a partire dal 2006, rendendo evidente la consapevole partecipazione al riciclaggio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4504 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4504 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GARDONE VAL TROMPIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
‘ Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Corte di Appello di Brescia che ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell’imputato il trattamento sanzioNOMErio irrogatogli per il delitto di riciclaggio;
rilevato che il primo, secondo, terzo e quinto motivo sono aspecifici in quanto reiterano genericamente doglianze già introdotte in sede d’appello e disattese dalla Corte territoriale su scorta di un’esaustiva motivazione che non presta il fianco a censura per correttezza giuridica congruenza logica; che, infatti, la sentenza impugnata (pag. 4 e segg.) ha ampiamente illustrato le fonti che attestano la proprietà del furgone Fiat Iveco in capo al ricorrente, di cui l’Ant sorpreso alla guida del mezzo, era un mero dipendente; ha escluso con argomenti logici e persuasivi che il veicolo potesse aver subito da parte del dipendente riparazioni con utilizzo ricambi tratti dal furgone rubato all’insaputa dell’imputato; ha dato conto del fatto che il ve sequestrato, alla stregua degli accertamenti di P.g., era un modello Iveco prodotto a partire da 2006 mentre l’originario furgone del COGNOME era stato prodotto e immatricolato nell’anno 1987 ha, infine, escluso la ravvisabilità dell’attenuante di cui all’art. 648bis, comma 3,cod.pen, base delle risultanze della denunzia di furto, da cui consta che il mezzo asportato era posteggiat in area pubblica, con conseguente configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n 7, cod.pen.; la difesa non si rapporta in termini puntuali alla motivazione reiettiva della Cort merito, votando l’impugnazione all’inammissibilità;
considerato che risulta ugualmente inammissibile il quarto motivo che denunzia in termini assertivi l’operato giudizio di bilanciamento, prospettando l’incostituzionalità dell’art. 69,co 4, nella parte in cui esclude la possibilità di ritenere le circostanze attenuanti generiche preva rispetto alla recidiva qualificata ai sensi dell’art. 99,comma 4,cod.pen, questione negativamente delibata da questa Corte, la quale ha statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti gene sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposi derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuante comune che, come tale, no ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzioNOMErio, ma di valorizzare, i misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025
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Il Consigliere est.
Il Presidente