Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49354 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49354 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Brescia nei confronti del
G.I.P. del Tribunale di Milano con ordinanza del 17/05/2023 dal G.I.P. del Tribunale di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il riicorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Tribunale di Brescia;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del udite, nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Brescia; udite, nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di
Brescia;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 maggio 2023 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano il 9 maggio 2023.
Con quest’ultima ordinanza il Tribunale del riesame di Milano, investito della competenza a provvedere sul sequestro preventivo disposto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano il 5 gennaio 2023, ex art. 309 cod. proc. pen., si dichiarava territorialmente incompetente a pronunciarsi sulla misura cautelare sottoposta al suo vaglio. Conseguiva a tale declaratoria la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., risultando il più grave dei reati contestati agli indagati, ex artt. 648-bis cod. pen. e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, commesso a Palazzolo sull’Oglio.
A sua volta, investito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia della competenza a provvedere sul sequestro preventivo disposto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia sollevava conflitto di competenza negativo, ex art. 28 cod. proc. pen.
A sostegno del conflitto proposto si evidenziava che, pur essendo incontroversa la sussistenza di una connessione tra il reato associativo di cui al capo 1 e i molteplici reati-fine, ascritti agli indagati ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18 e 19, tale vincolo non assumeva un rilevo decisivo, in ragione del fatto che il delitto più grave, contestato ex artt. 648-bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006, riguardava solo a una parte dei soggetti coinvolti nelle indagini preliminari.
Ne discendeva la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano a pronunciarsi sul sequestro preventivo disposto nei confronti degli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con la conseguente proposizione del conflitto di competenza negativo oggetto di vaglio.
CONSIDERATO IIN DIRITTO
In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia e il Tribunale del riesame di Milano, contemporaneamente, ricusavano la cognizione della medesima
questione loro deferita, rappresentata dal sequestro preventivo disposto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME nel corso delle indagini preliminari attivate Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dando così luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata alla Suprema Corte.
Tanto premesso, deve rilevarsi che è incontroverso e non contestato dalle stesse autorità giudiziarie in conflitto che sussista un vincolo di connessione tra il reato associativo di cui al capo 1 della rubrica – che veniva ascritto agli indagati ai sensi dell’art. 416, primo, secondo, terzo, quinto comma, cod. pen. – e i residui reati-fine, contestati ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19.
Tali complesse attività illecite si sviluppavano attraverso una sequenza accuratamente pianificata, che prevedeva il trasferimento del denaro dalle società riconducibili al sodalizio di cui al capo 1 in depositi costituiti presso isti di credito croati; il successivo prelievo delle somme dagli istituti di credito croa dove erano state depositate per essere trasportate in Italia, debitamente occultate, attraverso il valico di frontiera; la consegna del denaro trasportato ad altri soggetti, che avveniva in vari luoghi del territorio italiano non identific uno dei quali rappresentato dalla sede di una società riconducibile alla consorteria criminale in esame, ubicata a Palazzolo sull’Oglio, dove veniva sequestrata una parte delle somme riciclate.
In questa cornice, l’ipotesi di reato di maggiore gravità riguarda il riciclaggio transnazionale di valuta contestato agli indagati ex artt. 648-bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006, che si perfezionava, dopo il trasferimento e la movimentazione delle somme riciclate, con la consegna del denaro ai destinatari, che avveniva in diverse località del territorio italiano. Di tali somme, una parte, dopo essere stata prelevata in un istituto di credito croato e fatta transitare in Italia, veniva individuata nella sede di una società riconducibile al sodalizio di cui al capo 1, ubicata a Palazzolo sull’Oglio, presso la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo controverso con provvedimento del 18 febbraio 2023.
Ne discende che è alla fattispecie di cui agli artt. 648-bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006 che occorre fare riferimento per dirimere il conflitto negativo in esame, tenendo conto delle connotazioni a forma libera e a consumazione progressiva di tale reato, che si perfeziona con qualsiasi movimentazione transfrontaliera di valuta caratterizzata da finalità dissimulatorie, che postula l’individuazione del luogo dove tali obiettivi si concretizzano. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In tema di riciclaggio di denaro tramite movimentazione transfrontaliera di valuta, il de t
si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatorie, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autorità preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste» (Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021, GIP Tribunale di Milano, Rv. 282314 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Il delitto di riciclaggio si consum con la realizzazione dell’effetto dissimulatori() conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648-bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria» (Sez. 2, n. 1857 del 16/11/2016, dep. 2017, Ferrari, Rv. 269316 – 01).
Il delitto di riciclaggio attuato mediante movimentazione transfrontaliera di valuta, dunque, si perfeziona nel luogo in cui è realizzata l’operazione economica connotata da finalità dissimulatorie, idonee a ostacolare la rilevazione del transito da parte delle autorità preposte ai valichi di frontiera e la provenienza illecita della valuta trasportata.
Tuttavia, le attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano non avevano consentivano di individuare il luogo dove si realizzava il trasporto transfrontaliero di valuta, essendosi accertato unicamente che il denaro, dopo essere prelevato in istituti di credito croati, veniva fatto transitare nel nostro Paese attraverso i valichi di frontiera. Ne consegue che, nel nostro caso, non essendo stata individuata l’area del confine nazionale in cui avveniva il trasporto transfrontaliero del denaro, non si può che fare riferimento all’unica località individuata nel corso delle indagini preliminari quale luogo di concretizzazione delle attività dissimulatorie, rappresentato dalla sede di una società riconducibile al sodalizio di cui al capo 1, ubicata a Palazzolo sull’Oglio, dove veniva sequestrata una parte delle somme riciclate.
Né rileva, in senso contrario, la circostanza che l’autovettura su cui ha effettuato il viaggio di ritorno dalla Croazia uno degli indagati sia stata vist attraversare il valico di Trieste il 23 gennaio 2017 – che è il giorno precedente alla perquisizione eseguita a Palazzolo sull’Oglio -, in quanto tale servizio di osservazione si limita a dare conto dell’ultimo dei trasporti di valuta ma nulla
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dice sui luoghi in cui sono avvenuti i precedenti i movimenti transfrontalieri controversi.
Il Tribunale del riesame di Milano, pertanto, individuava correttamente il luogo di consumazione del reato più grave, il riciclaggio transnazionale di valuta, in Palazzolo sull’Oglio – dove, come detto, veniva sequestrata una parte delle somme riciclate -, che è l’unica località dove, nel corso delle indagini preliminari, veniva accertata la concretizzazione delle attività dissimulatorie oggetto di vaglio.
Deve, infine, rilevarsi che l’individuazione, quale reato più grave, del delitto di riciclaggio transnazionale di valuta impedisce l’applicazione delle regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen., determinando, al contempo, l’attrazione della competenza per territorio sui reati connessi; attrazione che rende priva di rilievo la circostanza, dedotta dall’autorità giudiziaria rimettente, secondo cui la contestazione di tale ipotesi delittuosa riguarda solo alcuni degli indagati del procedimento originariamente attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza della stessa autorità rimettente, alla quale devono trasmettersi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 6 settembre 2023.