Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20032 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20032 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 01/09/1999, avverso la ordinanza in data 04/12/2024 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della proposta impugnazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Civitavecchia procede per ipotesi di riciclaggio tentato (artt. 56, 648-bis cod. pen.), in riferimento al possesso (nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino), nel bagaglio del ricorrente, di una somma di denaro contante di importo rilevante, di un orologio da polso dal non trascurabile valore commerciale, di un passaporto intestato ad altro nome, di un apparecchio cellulare ed alcune sim card.
1.1. Nell’ambito di tale procedimento, erano sottoposti a sequestro preventivo (con finalità sia impeditive che anticipatorie), con decreto del G.i.p., confermato in sede di riesame, la somma di denaro di euro 27.840,00 (in banconote di piccolo e medio taglio) ed un orologio meccanico di complicazione di una nota montres elvetica, avente un non trascurabile valore commerciale.
L’ipotesi di accusa muove dal presupposto della provenienza illecita di tali valori, argomentato sulla base delle cose in sequestro, delle modalità e del topos della detenzione, oltre che della totale assenza di redditi del detentore.
1.2. In data 14 novembre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia, convalidava il sequestro urgente eseguito dalla polizia giudiziaria e disponeva il sequestro preventivo del denaro contante e dell’orologio da polso, dei quali l’indagato non sapeva giustificare la detenzione.
1.3. Avverso detto provvedimento proponeva riesame la difesa, valorizzando l’assenza di elementi (anche solo indiziari) atti ad individuare un qualsiasi delitto presupposto del tentativo di riciclaggio contestato.
Il Tribunale per il riesame di Roma, con l’ordinanza oggi qui impugnata, confermava il decreto impugnato e replicava alle argomentazioni addotte ripetendo che, attese le circostanze di fatto del sequestro e l’assenza di reddito dell’indagato il denaro e l’orologio detenuti dovessero necessariamente avere origine illecita e che l’indagato si accingeva a trasferire altrove i valori detenuti.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, con atto tempestivamente depositato presso il Tribunale di Roma.
2.1. Il ricorrente, a ministero del difensore, ha articolato a motivo della impugnazione la violazione della legge penale e la inosservanza di quella processuale (artt. 648 bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen.), avendo il Tribunale del controllo cautelare confermato la sussistenza del fumus commissi deficti del reato di riciclaggio, senza indicare tipo e natura del delitto presupposto.
Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.
3.1. Questa Corte ha più volte affermato che nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857, del 14/11/2018, dep. 2019). Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell’argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione.
3.2. Il ricorrente sostiene che l’argomentare del Tribunale del controllo cautelare è fondato sulla erronea considerazione che i valori nel possesso dell’indagato costituissero, in qualche modo, provento di attività illecita in procinto di esser trasferiti e trasformati nella loro ontologica consistenza.
3.3. Il Tribunale ha invece argomentato il proprio convincimento attingendo ad elementi di fatto, seguendo un percorso logico (modalità clandestine del trasporto, taglio delle banconote, luogo del controllo, assenza di reddito, possesso di altri documenti assai indizianti e di strumenti atti alla non trasparente corrispondenza telefonica e telematica con terzi) che non appare censurabile in questa sede di legittimità. Motivata appare altresì la scelta di colpire col vincolo reale l’intera somma rinvenuta nel possesso clandestino dell’indagato, della quale neppure era giustificata la provenienza lecita.
Del pari è a dirsi per la corretta motivazione sul pericolo di dispersione della somma in sequestro in attesa della definitiva confisca, che si pone in sintonia con i principi recentemente dettati da questa Corte, nella massima espressione di collegialità (Sez. U., n. 36959 del 24/6/2021, Rv. 281948).
3.4. Ritiene il Collegio che un tale argomentare, che peraltro non si discosta dalla più recente giurisprudenza di questa Corte formatasi sul tema (Sez. 2, n. 28587 del 3/7/2024, COGNOME, Rv. 286727-01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, PM in proc. COGNOME) non rappresenti affatto un mero simulacro di motivazione del tutto apparente, avendo il Tribunale valorizzato in motivazione elementi di fatto concreti, attingendo al patrimonio delle fonti informative utilizzabili nell’incidente cautelare.
4. Può, dunque, affermarsi che in caso di rinvenimento di ri
-levanti somme di denaro contante o di beni preziosi, in assenza di attendibili giustificazioni del
possesso, la sussistenza del fumus
dei delitti di ricettazione e riciclaggio (per la sostenibilità del tentativo v. Sez. 2, n. 3044 del 11/12/2024, dep. 2025, De
NOME, Rv. 287788) deve essere connessa all’individuazione, non soltanto di particolari modalità di occultamento e dell’assenza di redditi leciti, ma anche di
ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto, proprio per scongiurare il pericolo di riportare in vita fattispecie (possesso ingiustificato d
valori) che la Corte costituzionale ha espunto dall’ordinamento positivo oltre 30
anni or sono.
Divengono, quindi, fondamentali quegli ulteriori elementi che accompagnano il provvedimento ablatorio per giustificare la valutazione incidentale di provenienza
illecita del contante e dell’orologio di valore, che la stessa giurisprudenza già citata ha potuto individuare (come nella fattispecie) nel contestuale possesso di
documenti e oggetti evidentemente destinati alla ulteriore dispersione della traccia illecita d’origine.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, a titolo di sanzione per la provocata inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità della questione proposta con il motivo di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I’ll aprile 2025.