Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14029 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME nato a Benevento il 14/1/1983 avverso la sentenza resa il 13 settembre 2024 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli nord il 26 Febbraio 2019, che ha affermato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai reati di riciclaggio, falso e sottrazione di cose sottoposte a sequestro.
Si addebita al COGNOME di avere alterato il codice alfanumerico delle targhe di provenienza furtiva già apposte su una vettura Hyundai e di averle collocate sulla propria autovettura Alfa Romeo 156, di cui era proprietario e custode e di avere circolato con la predetta autovettura sottoposta a sequestro penale.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo:
2.1 Vizio di motivazione e violazione di legge poiché il rigetto della richiesta di riqualificaz del delitto contestato al capo A da riciclaggio a ricettazione si fonda su una motivazione viziata e contraddittoria e su un travisamento della prova.
L’assunto difensivo dell’imputato, che ha sostenuto di avere comprato le targhe già contraffatte, non è inverosimile ma la Corte ha respinto detta ricostruzione limitandosi ad affermare che il prevenuto era l’unico soggetto interessato a modificare le targhe.
Osserva il ricorrente che COGNOME ha apposto le targhe contraffatte poiché voleva utilizzare la sua autovettura, all’epoca sottoposta a sequestro, e non intendeva ostacolare l’identificazione della provenienza illecita della targa utilizzata ; non aveva alcun interesse a ribattere i caratteri de targa acquistata, dal momento che il suo interesse era quello di sviare le attenzioni investigative dal veicolo utilizzato; è contraddittorio affermare che della ribattitura delle targhe deb rispondere COGNOME in ragione del fatto che ne aveva interesse, tralasciando il chiarimento dallo stesso fornito e, soprattutto, trascurando che non vi è prova in atti di chi sia stato l’aut della ribattitura delle targhe.
2.2 Vizio di motivazione e violazione di legge poiché la sentenza impugnata non ha dichiarato la prescrizione dei reati contestati ai capi B e C, che è maturata prima della sentenza di appello, per effetto dell’esclusione in appello della circostanza aggravante della recidiva.
2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché l’imputato ha ammesso le proprie responsabilità e ha spiegato di averlo fatto solo nel corso del giudizio di appello in quanto non aveva partecipato al giudizio di primo grado perché detenuto; la Corte d’appello ha svalutato la sua confessione, ritenendola tardiva, mentre la stessa non può essere ritenuta irrilevante sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti.
1.1 II primo motivo di ricorso è fondato poiché la condotta accertata all’esito del dibattimento non integra il delitto di riciclaggio, contestato al capo A della rubrica, ma la meno grav fattispecie di ricettazione delle targhe di provenienza furtiva e contraffatte.
Occorre premettere che al Basciu è stato contestato il riciclaggio e la contraffazione delle targhe di accertata provenienza furtiva apposte sulla sua vettura, all’epoca dei fatti sottoposta sequestro penale; detta prospettazione accusatoria presuppone la prova che l’imputato abbia in qualche modo contribuito alla contraffazione delle targhe, provento di furto, e non si sia limitato ad apporle sul proprio veicolo, dopo averle acquistate.
Sul punto va osservato che il Tribunale rende una motivazione erronea in quanto fa riferimento al riciclaggio del veicolo e non al riciclaggio delle targhe, come contestato, e a pagina 4 dell sentenza richiama il principio secondo cui la manomissione di elementi che valgono alla
identificazione di un veicolo integra il delitto di riciclaggio, trattandosi di un’attività ostacolare l’accertamento della provenienza del bene. Detta giurisprudenza, a ben vedere, si riferisce alla attività diretta ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del ben identificato dai segni distintivi e quindi del veicolo, mentre nel caso in esame la contraffazio delle targhe è stata contestata come finalizzata ad ostacolare l’accertamento della provenienza furtiva delle targhe stesse.
La Corte, per respingere la censura difensiva in ordine all’attribuibilità della condotta contraffazione delle targhe al Basciu e giustificare l’addebito di riciclaggio, osserva ch l’imputato era l’unico soggetto interessato a porre in essere la ribattitura delle targhe, c risultavano apposte sul veicolo di sua proprietà, sottoposto a sequestro. Ma detta motivazione richiama un unico argomento, oltretutto di natura indiziaria, a sostegno della prospettazione accusatoria, che non si palesa all’evidenza idoneo, da solo, a fondare il giudizio di responsabilità per il più grave delitto di riciclaggio.
Di contro la Corte scredita l’assunto difensivo dell’imputato, il quale con dichiarazioni spontanee ha ammesso di avere acquistato le targhe già contraffatte per farne uso, senza concorrere nella contraffazione materiale. Deve invece osservarsi che tale ricostruzione si palesa plausibile secondo l’id quod plerumque accidit, in relazione alla finalità perseguita dall’imputato di eludere il vincolo apposto al suo veicolo, e non risulta smentita da ulteriori emergenze processuali.
Non può, peraltro, trascurarsi la considerazione logica che l’imputato era in possesso delle targhe originarie del suo veicolo, sottoposto a sequestro penale, e avrebbe potuto alterare quelle, mentre è verosimile che abbia preferito acquistare delle targhe da apporre sulla sua auto, per farne uso e potere circolare sottraendosi al vincolo del sequestro.
In assenza di elementi di fatto idonei a dimostrare l’ipotesi d’accusa restituita dal cap d’imputazione, secondo cui COGNOME avrebbe acquistato le targhe per poi alterarle, e considerata la prova della detenzione e utilizzo delle targhe contraffatte, la condotta ascritta al COGNOME dev essere inquadrata nell’ambito del delitto di ricettazione, non essendo stato adeguatamente dimostrato il suo coinvolgimento nell’attività di contraffazione delle targhe, finalizzata ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Per le ragioni sin qui esposte, non emergendo la prova che l’imputato abbia falsificato o concorso a contraffare le targhe rinvenute nella sua disponibilità, alla riqualificazione del fat contestato al capo A come ricettazione si accompagna l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’affermazione di responsabilità per il falso in certificazioni, contestato al capo B.
2.11 secondo motivo è manifestamente infondato poiché dall’esame degli atti emerge che all’ordinario termine per la prescrizione del reato di cui all’art. 334 cod.pen., fissato al 30 Ap 2024, devono essere aggiunti 458 giorni di sospensione perché il processo è stato rinviato dal 9/1/2019 al 26/2/2019 su istanza della difesa e dal 21/4/2023 al 4/6/2024 per adesione all’astensione degli avvocati. Il termine prorogato di prescrizione per il più grave reato
ricettazione matura in dieci anni e quindi non prima del 30 ottobre 2026, senza conside intervenute sospensioni.
3.La terza censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche non può essere al mo esaminata poiché l’accoglimento del primo motivo ha comportato un ridimensionamento dell
gravità complessiva del fatto addebitato al Basciu e, di conseguenza, del tratt sanzionatorio, che sarà oggetto di rivalutazione da parte del collegio di rinvio.
4.Per le ragioni sin qui esposte si impone la trasmissione degli atti ad altra sezione d di appello di Napoli che, preso atto della qualificazione giuridica della condotta cont
capo A come ricettazione e dell’annullamento senza rinvio dell’affermazione di responsab per il reato di falso,contestato al capo B, rideterminerà la pena da applicare ai resid
cui all’art. 648 e 334 cod.pen., per i quali l’affermazione di responsabilità deve irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata:- limitatamente al reato di cui al capo 9pe fatto non sussiste;-limitatamente alla qualificazione giuridica del reato di cui all’a cod.pen. che qualifica come ricettazione.
Dichiara precluso l’esame del motivo di ricorso inerente al riconoscimento delle circo attenuanti generiche. Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di A Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui cod.pen..
Roma 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidinte
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