Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10371 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10371 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648pen., non è consentito perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzio dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal gi merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplici ragioni del suo convincimento; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassa quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della deci la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tut U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha confermato la responsabilità per ricicla valorizzando il decisivo inserimento sull’auto provento di furto della targa moglie del ricorrente (pag. 3 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 648 cod. pen., è aspe quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed eserci il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
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