Riciclaggio Sostituzione Targa: Quando Cambiare una Targa Diventa Reato?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati contro il patrimonio, chiarendo la configurabilità del riciclaggio con sostituzione targa. Anche la semplice alterazione della targa di un veicolo rubato, senza modificare altri dati identificativi come il numero di telaio, è sufficiente a integrare il grave delitto di riciclaggio. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio per i reati di riciclaggio e contraffazione. All’imputato veniva contestato di aver utilizzato motocicli e ciclomotori di provenienza furtiva, sui quali aveva apposto una targa artigianale. Tale targa, peraltro, riproduceva la combinazione alfanumerica di quella regolarmente rilasciata per un ciclomotore intestato a suo figlio e da lui utilizzato. L’imputato si rivolgeva alla Suprema Corte sostenendo che la sua condotta non potesse essere qualificata come riciclaggio.
La Questione Giuridica: Semplice Sostituzione della Targa e Riciclaggio
Il punto centrale del ricorso verteva su una questione precisa: la sostituzione della targa di un veicolo rubato, in assenza di altre alterazioni ai suoi dati identificativi (come il numero di telaio), è una condotta idonea a configurare il delitto di riciclaggio previsto dall’art. 648-bis del codice penale? Secondo la difesa, tale azione non sarebbe stata sufficiente a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita del mezzo.
Inoltre, l’imputato contestava il diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, avendo offerto una somma di denaro a ristoro di una delle vittime.
Le Motivazioni della Cassazione sul Riciclaggio Sostituzione Targa
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della difesa manifestamente infondate. Gli Ermellini hanno richiamato il loro consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la condotta tipica del riciclaggio consiste in qualsiasi operazione volta a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di un bene.
Nel caso specifico del riciclaggio con sostituzione targa, la Corte ha affermato che tale operazione è di per sé idonea a creare un’apparenza di liceità e a rendere più difficile per le forze dell’ordine ricondurre il veicolo al furto subito dal legittimo proprietario. La targa è, infatti, il primo e più immediato strumento di identificazione di un veicolo in circolazione. La sua sostituzione integra pienamente quella “condotta idonea a ostacolare l’individuazione della provenienza del veicolo” richiesta dalla norma.
Il Diniego della Circostanza Attenuante del Risarcimento
La Corte ha confermato anche la decisione dei giudici di merito di non concedere la circostanza attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n. 6, c.p.). La motivazione è duplice:
1. Tardività dell’offerta: L’iniziativa risarcitoria è stata presa solo dopo l’ordinanza di ammissione al rito abbreviato, quindi in una fase avanzata del procedimento, perdendo così il suo valore di spontanea e tempestiva riparazione del danno.
2. Parzialità del risarcimento: Il risarcimento offerto riguardava solo uno dei ciclomotori di provenienza illecita e non l’intera condotta criminosa contestata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame consolida un principio di estrema importanza: non sono necessarie complesse operazioni di “ripulitura” per commettere il reato di riciclaggio. Anche un’azione apparentemente semplice come la sostituzione della targa di un motorino rubato è sufficiente per essere condannati per un reato grave, che prevede pene severe. Questa decisione serve da monito, sottolineando come il sistema giudiziario consideri qualsiasi atto finalizzato a mascherare l’origine illegale di un bene come un serio attacco all’ordine economico e alla corretta amministrazione della giustizia. Infine, viene ribadito che, per beneficiare di attenuanti come il risarcimento del danno, è necessario agire in modo completo e tempestivo.
La semplice sostituzione della targa di un veicolo rubato costituisce reato di riciclaggio?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, sostituire la targa di un veicolo di provenienza illecita è una condotta idonea a ostacolare l’identificazione della sua origine e, pertanto, integra il delitto di riciclaggio ai sensi dell’art. 648-bis del codice penale.
Per ottenere l’attenuante del risarcimento del danno, è sufficiente risarcire solo una parte del danno causato?
No, la Corte ha chiarito che il risarcimento parziale non è sufficiente. Nel caso di specie, l’attenuante è stata negata anche perché il risarcimento era relativo a uno solo dei diversi ciclomotori di provenienza illecita oggetto del reato.
È possibile ottenere l’attenuante del risarcimento se l’offerta viene fatta dopo l’inizio del processo?
No, l’ordinanza evidenzia che la tardività dell’iniziativa è un motivo per negare l’attenuante. L’offerta di risarcimento, essendo avvenuta dopo l’ammissione al rito abbreviato, è stata considerata non tempestiva dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di leg relazione all’art. 648 bis cod. pen., ritenendo insussistente nei fatti accertati la condotta tipi del delitto di riciclaggio (mancando alterazioni nei dati identificativi dei motocicli e cicl tutti di provenienza furtiva, rinvenuti nella disponibilità del ricorrente) si fonda su moti risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla territoriale richiamando il costante orientamento di legittimità che individua nella sostit della targa originale del mezzo, compresi i motocicli ed i ciclomotori, la condotta idone ostacolare l’individuazione della provenienza del veicolo (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gall Rv. 273899 – 01); generica e manifestamente infondata l’ulteriore censura che ritiene insussistente il delitto di contraffazione della targa artigianalmente realizzata e utiliz ricorrente (peraltro portante la stessa combinazione alfanumerica di quella rilasciata pe ciclomotore intestato al figlio ed a lui in uso) per circolare con i mezzi di provenienza furti il secondo motivo, relativo all’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art.62, cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte giustificato in modo corretto la decisione sia per la tardività dell’iniziativa assunta (dopo l’ordinanza di ammissione al rito abbreviato 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043 – 01), sia per la natura parziale del risarcimento, relativo ad uno solo dei ciclomotori di provenienza illecita;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.