Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31449 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31449 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il 05/07/1980
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso NOME COGNOME e la memoria pervenuta in data 20/06/2025, dunque, da ritenersi tardiva;
ritenuto che i primi tre motivi – che denunciano violazione di legge e manifesta illogicità e omessa motivazione in relazione rispettivamente i) alla configurabil del riciclaggio contestato, ii) alla mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. ovvero nell’ipotesi contravvenzionale d all’art. 712 cod. pen., iii) alla mancata derubricazione del reato contestato nell’ipotesi di ricettazione ovvero in quella del tentativo di riciclaggio – no consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pe inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. essendo fondati su profili di censura, che si risolvono nella reiterazione di q già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni p a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettend di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagine da 3 a 6 della sentenza impugnat ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha dato c con pertinenti richiami alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, d ragioni per le quali nel caso di specie è stato correttamente configurat riciclaggio, valorizzando la assoluta inattendibilità delle dichiarazioni dall’imputato e le circostanze di fatto cadute sotto la diretta percezione verbalizzanti); che, del resto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell’affermare che integra l’elemento oggettivo del reato di cui all 648-bis cod. pen. anche il mero smontaggio di singoli pezzi non muniti di codice identificativo, ai fini della loro alienazione o del loro riutilizzo, di un bene registrato, come un ciclomotore, di provenienza delittuosa, atteso che anche dett condotta costituisce una operazione atta ad ostacolare l’identificazione de provenienza delittuosa del bene (Sez. 2, n. 46321 del 21/09/2016, COGNOME, Rv. 268401 – 01; Sez. 2, n. 12766 del 11/03/2011, Spagnolo, Rv. 249678 – 01); che, invero, per escludere il delitto di riciclaggio non rileva che il bene astrattamente tracciabile, ciò che accade in assenza di alterazione dei suoi identificativi (numeri di telaio e di motore, oltre alla targa), qualora, prop forza di interventi di manomissione delle sue componenti, se ne alteri l’identit modo da non renderlo più riconoscibile; che, per converso, un bene può restare fisicamente identico e, ciò nondimeno, di difficile tracciabilità a causa di plu trasferimenti, dopo che è stato sottratto alla sfera di controllo del suo titolar che, dunque, la sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell’ogge Corte di Cassazione – copia non ufficiale
materiale del reato non rappresenta un elemento ineludibile per la punibilità riciclaggio, potendo configurarsi la condotta punibile anche in presenza di attiv che, pur non mutando l’essenza del bene di provenienza delittuosa, costituiscan pur sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e siano altresì caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene q provento di precedente delitto (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe, Rv. 285909 – 01; Sez. 2, n. 46754 del 26/09/2018, D., Rv. 274081 – 01, in motivazione);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 de sentenza impugnata, ove è valorizzato l’ingente valore del bene riciclato precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato e l’assenza di qualsiv segno di resipiscenza), anche considerato il principio affermato da questa Cort secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego de concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elemen favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suff che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanen disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso devo essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.