Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 878 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 878 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal AVV_NOTAIO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 09/12/2020, confermava la sentenza emessa in data 16/10/2019 all’ esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Palermo forza della quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena ritenuta di giustizia per i di riciclaggio ex art. 648 bis c.p.
NOME COGNOME, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazio deducendo tre motivi.
Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. nonché motivazione.
Assume che la corte territoriale non aveva adeguatamente esamiNOME la specifica formulata con l’atto di appello relativa alla mancata correlazione fra accusa e senten nel capo di imputazione era stato contestato all’ imputato che lo stesso avrebbe targa di un mezzo risultato rubato mentre la condanna del primo giudice era stata relazione “alle altre parti dell’autovettura ed al loro sezionamento”.
Osserva che i giudici di appello avevano omesso, dunque, di motivare in rela motivo di gravame proposto riguardante la conformità delle ragioni addotte dal giudice grado in relazione allo specifico fatto contestato nel capo di imputazione.
Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta sussist responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Assume che mancavano elementi per ritenere addebitabili all’ imputato le cond smontaggio e “taglio” delle parti dell’ autovettura rubata e che il rinvenimento ne dei resti dell’ autovettura non poteva automaticamente comportare l’addebitabilità a dell’ avvenuto sezionamento della stessa, con finalità di occultamento.
Con il terzo motivo lamenta violazione di legcle in relazione all’ art. 546 c.p.p
Osserva che mancava in motivazione ogni riferimento alla consapevolezza da dell’imputato in ordine ad una condotta di riciclaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va, innanzi tutto, rilevata manifesta l’infondatezza del primo motivo rigu asserita violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.
L’imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 648-bis co avere provveduto ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di un’au provento di furto della quale era stata asportata la targa.
In particolare, secondo quanto ricostruito dalla corte territoriale, l’imputat mentre era intento, insieme ad altri correi, a caricare la scocca dell’auto rubata che si trovava in corrispondenza di un capannone; all’interno del capannone venivan altri pezzi smontati della stessa auto.
Orbene risulta evidente che l’imputato ha potuto esercitare appieno il diritto quanto non sussiste alcuna immutazione del fatto storico inizialmente descritto imputazione (riciclaggio di auto provento di furto con smontaggio della targa) rispet motivato nella sentenza (riciclaggio di auto provento di furto a cui era stata smon ed altri pezzi) apparendo chiaro che i giudici di merito non hanno ricostruito un fat
quello contestato, giacché il nucleo essenziale della condotta descritta al capo A) è rim sostanzialmente immutato.
Deve, del resto, sottolinearsi che per aversi mutamento del fatto «occorre un trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella qua riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’o dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegu l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedisse e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’impu attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di dife in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Cass. Sez. U. n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, 248051).
In tale prospettiva non assume rilievo la circostanza che rispetto all’ origi contestazione i giudici di merito, nell’ ambito della medesima condotta di riciclaggio di autovettura risultata rubata, hanno fatto riferimento ad “altre parti” dell’autovettu menzionate nel capo di imputazione non potendosi ritenere che ciò abbia comportato alcun vulnus al diritto di difesa.
Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono generici, meramente reiterativi di profili di puro fatto già oggetto di congrua disamin parte dei giudici di appello e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati.
La corte di appello, con argomentazioni che non appaiono ré carenti né illogiche né contraddittorie, attraverso una conforme lettura dei dati probatori rispetto a quella offer G.U.P., ha chiarito come la responsabilità dell’ imputato oltre ogni ragionevole dubbio era emer in forza della circostanza che lo stesso era stato sorpreso mentre era intento a carica autovettura rubata sul un rimorchio, fornendo un indubbio contributo all’ azione delittuosa d cui illeceità è risultato pienamente consapevole sia in ragione della circostanza che all’ i del capannone erano state trovate altre parti del veicolo sia specialmente in ragione del f che al momento dell’ arrivo dei Carabinieri si era dato alla fuga.
In conclusione non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in quest sede quanto all’ affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di riciclagg contestazione e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazio anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prov censure formulate con il secondo ed il terzo motivo, essendo sostanzialmente tutte incentra su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del t infondate.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pe
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti d ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente