Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1788 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1788 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 10 maggio 2021, confermava la co pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, in data 10 giugno 2014, nei confronti NOME, in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nella irrogazione della pena in misura pari al minimo edittale, risulta del tutto generico, indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, po in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall’art. 581, co cod. proc. pen.;
Considerato, in ogni caso, che la censura difensiva è manifestamente infondata, in il secondo giudice ha puntualmente argomentato a pagina 4 della sentenza impugnata sul irrogata, peraltro minima, evidenziandone la congruità e l’impossibilità di ulteriore in ragione della gravità dell’episodio e del precedente penale gravante sul prevenuto
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
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