Riciclaggio e reato presupposto: la prescrizione non salva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla relazione tra il riciclaggio e il reato presupposto, ovvero il delitto da cui provengono i fondi illeciti. La Suprema Corte ha confermato la condanna per riciclaggio di un’imputata, dichiarando inammissibile il suo ricorso e ribadendo l’autonomia del reato di riciclaggio rispetto alle sorti del reato originario.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di riciclaggio emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputata, non accettando la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due motivi principali. In primo luogo, lamentava vizi di motivazione e violazioni di legge riguardo all’esistenza stessa del reato presupposto e alla sua presunta prescrizione. In sostanza, la difesa sosteneva che se il reato originario era estinto per prescrizione, anche l’accusa di riciclaggio doveva cadere.
L’analisi della Corte sul riciclaggio e reato presupposto
La Corte di Cassazione ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata su due aspetti fondamentali, uno di natura procedurale e l’altro di diritto sostanziale.
In primo luogo, la Corte ha sottolineato che i motivi presentati dall’imputata miravano a una ‘rilettura’ delle prove e dei fatti già valutati dai giudici di merito. Questo tipo di richiesta è inammissibile in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale della decisione, la Corte ha definito ‘manifestamente infondato’ il motivo relativo alla prescrizione del reato presupposto. I giudici hanno chiarito un principio cardine del nostro ordinamento penale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su principi consolidati. Viene ribadito che il compito della Cassazione non è quello di rivalutare gli elementi di fatto, attività riservata esclusivamente ai giudici di merito. Se la motivazione delle sentenze precedenti è logica, adeguata e priva di contraddizioni, come nel caso in esame, la ricostruzione dei fatti non può essere messa in discussione.
Sul punto di diritto, la Corte ha affermato con chiarezza che la configurazione del delitto di riciclaggio è autonoma rispetto alle vicende del reato presupposto. Per la sussistenza del riciclaggio, non è necessario che l’autore del reato originario sia stato effettivamente punito, né che il reato sia ancora punibile. Di conseguenza, l’eventuale estinzione del reato presupposto per prescrizione non ha alcun effetto sulla punibilità del riciclaggio. Questa interpretazione rafforza l’efficacia degli strumenti di contrasto al reimpiego di capitali illeciti, colpendo la condotta di ‘ripulitura’ del denaro a prescindere dall’esito processuale del delitto che lo ha generato.
Conclusioni: L’Autonomia del Reato di Riciclaggio
La decisione in commento consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Stabilisce in modo inequivocabile che chi compie operazioni per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro o altri beni risponde del reato di riciclaggio, anche se il reato da cui tali beni provengono si è estinto per prescrizione. Questa autonomia garantisce che le maglie della giustizia non si allarghino per motivi procedurali legati al reato originario, concentrando la repressione penale sulla gravità della condotta di chi inquina l’economia legale con proventi illeciti.
La prescrizione del reato da cui provengono i soldi (reato presupposto) annulla il reato di riciclaggio?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione del reato presupposto non fa venire meno la configurazione del delitto di riciclaggio, il quale non richiede per il suo perfezionamento la punizione o la punibilità effettiva del reato originario.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché sollevava questioni di merito. Il compito della Corte di Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge, non di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso?
A causa della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAPRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 03/10/2023 della Corte di appello di Salerno, che lha confermato la sentenza in data 21/06/2022 del Tribunale di Salerno, che l’aveva condannata per il reato di riciclaggio.
1. Deduce:
1.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione e alla sussistenza del reato presupposto e alla prescrizione.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si sollevano questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni ha evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta là prova della colpevolezza dell’imputato in ordine al reato ascrittole.
A tale riguardo va ribadito che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la prescrizione del reato presupposto non fa venire meno la configurazione del riciclaggio, che per il suo perfezionamento non richiede l’effettiva punizione e/o pinibilità di quello.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente