Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40086 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40086 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
/A/
Motivi della decisione
Con sentenza in data 24/02/2022 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del giudice delle indagini preliminari che ha condannato, all’esito del giudizio abbreviato, NOME NOME per concorso in riciclaggio e falso.
I giudici di merito hanno dato atto che l’imputato è stato trovato alla guida di un’autovettura provento di furto a bordo della quale vi erano arnesi e materiali chiaramente utilizzabili per l’effrazione di serrature e comunque per commettere azioni illecite. La macchina aveva targa contraffatta su quella originale al fine di evitare o almeno ridurre il rischio di essere immediatamente scoperto alla guida di un veicolo rubato.
Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo nullità della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di riciclaggio. Sostiene che nel caso di specie non si verte in ipotesi di riciclaggi perché la Corte d’appello non ha indicato gli elementi fattuali dai quali infierire circostanza che l’imputato abbia materialmente o moralmente effettuato le operazioni volte ad ostacolare l’illegittima provenienza del bene risultando sul punto la motivazione apodittica e insufficiente. L’imputato è stato trovato alla guida di un bene alterato ma ciò secondo il ricorrente non è sufficiente per affermare il concorso nel reato. Lamenta anche mancata risposta in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 648 cod. pen.
Il ricorso che investe esclusivamente la condanna per il reato di riciclaggio è fondato nei limiti di seguito indicati.
È vero che secondo il consolidato principio di diritto il delitto di riciclaggio configura anche nelle ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l’identificazione dell’autovettura, ma è altresì vero che la decisione impugnata si fonda essenzialmente sull’accertamento degli operanti i quali, in data 01/12/2018, hanno notato transitare nella pubblica via un’autovettura Fiat 500 con targa palesemente contraffatta e sul fatto che il conducente del veicolo, accortasi della presenza dei carabinieri, si è accostato a destra simulando un guasto ed a fronte delle domande poste dai militari con riguardo alla non conformità della targa ha eluso il controllo e si è dato alla fuga
A bordo della macchina sono stati trovati due passamontagna, due paia di guanti, un cacciavite, un paio di occhiali e un cappello con visiera. E’ stato inoltr appurato che la targa era stata realizzata su un supporto in plastica stampata verosimilmente molto simile a quella in uso alla motorizzazione e sotto questa vi
era la targa originale del mezzo che dalla banca dati risultava provento di furto denunciato il 28/10/2018 dal proprietario.
È indubbio, pertanto, che l’imputato aveva disponibilità di una vettura di provenienza furtiva con targa contraffatta, sulla quale sono stati trovati arnesi e materiale chiaramente utilizzabile per commettere azioni illecite. La disponibilità di tale mezzo, come dedotto dalla difesa non prova però che il ricorrente abbia realizzato o concorso a realizzare le operazioni finalizzate ad ostacolare l’identificazione del mezzo quale provento di altro delitto.
Il comportamento tenuto dal prevenuto al momento dell’accertamento del fatto, per come delineato in sentenza, appare neutro, in relazione alla qualificazione dello stesso come ricettazione o come riciclaggio, considerato che il NOME era sicuramente consapevole di viaggiare su una vettura di provenienza illecita con targa contraffatta sulla quale era occultato materiale che induceva a ritenere che gli occupanti del mezzo avevano intenzione di commettere azioni non lecite
Le sentenze di merito non indicano però elementi in grado di imputare anche a titolo di concorso al prevenuto l’attività di sostituzione delle targhe che non sia i generico interesse ad apporre una targa contraffatta su quella originale per non essere scoperti alla guida di un veicolo rubato’ e non considerano la possibilità che il ricorrente abbia potuto ricevere la vettura già con la targa sostituita.
Il fatto, di cui al capo A), così come accertato, deve essere più correttamente qualificato come ricettazione e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena.
P.Q.M .
Riqualificato il fatto ai sensi dell’articolo 648 primo comma cod. pen. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Roma 5/04/2023