Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43503 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43503 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nella persona di NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, previa revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 08/02/2011, irrevocabile il 15/7/2011;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, rigettava parzialmente la richiesta del Pubblico ministero il quale, sulla base della sentenza emessa il 25 giugno 2020 – nei confronti di NOME – dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 16 febbraio 2021, per delitti commessi tra il 2013 e il 2019, aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168 cod. pen., perché il condannato aveva commesso un delitto nel quinquennio successivo alla concessione di tale beneficio da parte di:
Tribunale di Pavia con sentenza di condanna sub 1) del 8 febbraio 2011, irrevocabile il 15 luglio 2011, con cui era stata applicata la pena di mesi 4, giorni 10 di reclusione per i reati in continuazione fra loro di cui agli artt. 110 cod. pen., 477 e 482 cod. pen. e 116, comma 13, d.lgs. n. 285 del 1992, commessi in epoca anteriore e prossima al 1 novembre 2008 in Zibido San Giacomo;
Tribunale di Trento con sentenza di condanna sub 2) del 26 marzo 2019, irrevocabile il 29 giugno 2019, con cui era stata applicata la pena di anni 2 per il reato di cui gli artt. 624, 625 cod. pen., commesso il 2 febbraio 2018 in Cerro Lambro e Brembio, e per il reato di cui di cui all’art. 416 cod. pen., commesso il 12 novembre 2017 in Lavis, sotto il nome di NOME.
Il Tribunale, accogliendo la richiesta del Pubblico ministero in relazione alla sentenza sub 2), rigettava quella relativa alla sentenza sub 1) poiché riteneva che «l’unica data di commissione di reato in tal caso (in ipotesi) idonea a determinare l’effetto di cui all’art. 168» cod. pen. potesse essere individuata in quella riportata al capo 1) di imputazione della sentenza Gip Milano del 25 giugno 2020 ovvero in quella del 27 giugno 2013, indicativa, tuttavia, del furto presupposto del reato di riciclaggio che era stato giudicato e che doveva essere considerato come accertato alla data del 6 novembre 2019.
Di conseguenza il Tribunale, per il principio del favor rei, riteneva quale momento di consumazione del reato, ai fini della richiesta revoca del beneficio, il 6 novembre 2019, con conseguente rigetto della richiesta, essendo passati più dei cinque anni previsti dalla norma invocata rispetto alla sentenza di condanna che in tesi avrebbe dovuto avere l’effetto revocatorio ed era divenuta definitiva il 15 luglio 2011.
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano ricorre per cassazione affidandosi a un unico motivo, con cui lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia errato nella individuazione del momento di consumazione del reato di riciclaggio, giudicato con la sentenza Gip Milano del 25 giugno 2020, non considerando che il riciclaggio (il capo d’imputazione riporta che il reato è stato commesso tra il 7
luglio 2013, data del furto, e il 6 novembre 2019, quando è stato accertato il riciclaggio con la produzione da parte del condannato di una falsa fattura datata 20 agosto 2018) doveva essere considerato come consumato alla data del furto ovvero il 7 luglio 2013.
Il Procuratore generale presso questa Corte chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 8 febbraio 2011, irrevocabile il 15 luglio 2011.
Con memoria presentata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., il difensore del condannato sostiene l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato ed è, quindi, meritevole di accoglimento.
La questione devoluta è di stabilire in che data si sia effettivamente consumato il delitto di riciclaggio in relazione alla formulazione del capo d’imputazione, che colloca tra il 27 giugno 2013 e il 6 novembre 2019 il tempus commissi delicti specificando altresì che detto delitto è stato integrato con la produzione da parte del condannato di una fattura falsa datata 20 agosto 2018
Come affermato da questa Corte con Sez. 2, n. 46754 del 26/09/2018, Rv. 274081, «il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. è integrato no soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, “da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l’identificazione” dell’origine delittuosa del bene. La disposizione di cui all’art. 648-bis cod. pen., pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale” (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731)».
Ne consegue che «trattandosi di reato a forma libera non si richiede necessariamente e imprescindibilmente per la punibilità della condotta che l’attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo l condotta punibile anche essere posta in essere attraverso azioni dirette ad ostacolare l’origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso. La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell’oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilità dell’azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la
condotta punibile in presenza di attività che pur non mutando l’essenza del bene di provenienza delittuosa costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e seguano tale condotta punibile secondo lo schema di cui all’art. 648 cod. pen. e siano però caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento di precedente delitto».
Il delitto di riciclaggio, secondo l’orientamento espresso da questa Corte con Sez. 2, n. 37559 del 30/05/2019, Rv. 277080, a cui questo Collegio intende dare continuità, è una «fattispecie a consumazione anticipata, che si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato e non di tentativo nei confronti del soggetto che, fermato al momento dell’imbarco di un furgone per l’estero e trovato in possesso di più ciclomotori provento di furto occultati nel bagagliaio, esibiva alla polizia documenti relativi ad altri e diversi ciclomotori)».
Trattandosi, pertanto, di reato “a consumazione anticipata”, non rileva che il bene oggetto di riciclaggio sia stato messo in circolazione molti anni dopo rispetto alla data della sua acquisizione.
Il delitto di riciclaggio, quindi, si consuma nel porre in essere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso dei veicoli, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione. Per la configurabilità del reato, inoltre, non è necessario che sia efficacemente “impedita” la tracciabilità del percorso del bene provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo “ostacolata” (Sez. 2 del 9 marzo 2015, n. 26208, Rv. 264369).
La data da considerarsi rilevante, quindi, ai fini della revoca della sospensione della pena, sarà quella della consumazione da individuarsi presumibilmente in una data antecedente l 20 agosto 2018 (data della fattura con cui il condannato aveva tentato di celare la provenienza delittuosa del bene) e non quella dell’eventuale accertamento degli effetti del riciclaggio.
In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente al rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Pavia in data 8 febbraio 2011, irrevocabile il 15 luglio 2011,e4rrinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che provvederà a verificare il tempus commissi delicti sulla base dei princìpi di diritto sopra richiamati.
annulla l’ordinanza impugnata relativamente al rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Pavia in data 8 febbraio 2011, irrevocabile il 15 luglio 2011, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Così deciso il 1/12/2022