Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47129 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47129 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova, in sede di giudizio di rinvio dopo l’annullamento della Corte di cassazione, confermava la sentenza del 15 ottobre 2019 del Tribunale di Genova che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di riciclaggio di motoveicoli provento di furto (art. 648-bis cod. pen.),
La Corte di cassazione, con sentenza del 17 giugno 2022, aveva annullato la sentenza di appello (che aveva confermato la condanna di primo grado) per motivi processuali (segnatamente per la mancanza della comunicazione al difensore delle conclusioni della parte pubblica).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’ad. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione in relazione alla memoria presentata dalla difesa il 12 gennaio 2023.
Con la suddetta memoria la difesa aveva integrato il motivo di appello n. 1 vedente sulla mancanza di prova sulla responsabilità dell’imputato per il reato contestato, il cui contenuto è integralmente trascritto nel ricorso.
La Corte di appello rigettava il primo motivo, valorizzando in particolare le seguenti circostanze: NOME aveva indicato il ricorrente come colui che gli aveva chiesto di organizzare la spedizione, fornendo copia dei documenti del predetto, che solo il primo aveva potuto consegnar e; era il ricorrente la persona esportatrice e il destinatario della merce.
La Corte territoriale, così motivando, ha dimostrato di non considerare e neppure menzionare la memoria, che veniva a corroborare la tesi difensiva in ordine alla sua estraneità non alla spedizione (che egli riteneva di aver fatto lecitamente) quanto piuttosto al reato contestato, quale “inconsapevole trasportatore” di merce rubata insieme ad altra merce lecita per la quale aveva stipulato un accordo di spedizione.
Era emerso infatti un pregresso rapporto di lavoro del ricorrente con COGNOME Sakehewar Fatma in un capannone, nel quale – secondo quanto era emerso in altro procedimento – erano stati rinvenuti dei veicoli rubati: questa circostanza poteva spiegare il possesso dei documenti da parte del NOME, consegnati a questi proprio dal COGNOME; il ricorrente aveva dichiarato di essersi rivolto per la spedizione al COGNOME; il COGNOME aveva presenziato al carico della merce nel capannone; erano stati costoro a provvedere al pagamento della spedizione; il ricorrente ha disconosciuto la lettera di incarico a NOME; non sono stati provati contatti telefonici tra NOME e i ricorrente.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento per assunzione di una prova decisiva.
La prova della responsabilità del ricorrente è stata basata su una lettera di incarico fornita dal NOME, non datata e localizzata, asseritamente sottoscritta dal ricorrente.
La difesa aveva chiesto, senza esito, sin dal primo grado, una perizia grafologica e tale richiesta probatoria era rinnovata con l’appello.
Va evidenziato che neppure COGNOME è stato certo sulla provenienza della lettera (aveva dichiarato di averne una seconda copia in ufficio mai acquisita agli atti) e aveva dichiarato che il pagamento era stato fatto con bonifico da parte della moglie del COGNOME, da lui conosciuto in precedenza e che lo aveva messo in contatto con il ricorrente (né COGNOME né la moglie sono stati sentiti o indagati in questo processo).
Era pertanto decisivo procedere alla perizia richiesta.
La stessa Corte non ha fornito una motivazione in grado di superare le considerazioni svolte dalla difesa nella memoria e le dichiarazioni rese dall’imputato.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. nnodd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al primo motivo, va preliminarmente osservato che è la stessa difesa a definire la memoria come “integrativa” del motivo di appello.
Ebbene, con la memoria le parti possono soltanto “illustrare” le questioni devolute con l’appello, non essendo consentito (tenuto conto dell’ampia facoltà di cui all’art. 121 cod. proc. pen. concessa alle parti senza limiti temporali) aggirare i più stringenti limiti imposti dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. per la presentazione di motivi “nuovi”.
Si è infatti più volte affermato che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l’impugnazione (per tutte, Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, Rv. 277076).
Ebbene, in termini molto generici (sostanzialmente facendo integrale rinvio alla memoria trascritta in calce), la difesa ha illustrato la decisività della memoria
che in definitiva illustrava gli esiti dell’istruttoria dibattimentale e i dubbi espres sull’attendibilità del NOME, allegando le dichiarazioni del ricorrente rese “nelle more dell’udienza di appello” e fatte pervenire a mezzo posta, con le quali costui aveva fornito la sua versione difensiva (allegando una serie di circostanze in fatto sui rapporti con il COGNOME).
Quindi queste ultime dichiarazioni, rese informalmente al di fuori del processo, non potevano essere equiparate alle dichiarazioni rese in udienza ex art. 494 cod. proc. pen. (Sez. F, rr. 35729 del 01/08/2013, Rv. 256575) e comunque la difesa non ne aveva chiesto tempestivamente la loro acquisizione agli atti del processo.
Esaminata pertanto la memoria in rapporto ai temi devoluti con l’appello, risulta dalla sintesi (non contestata dalla difesa) di quest’ultimo riportata nella sentenza impugnata che la difesa aveva contestato la ricostruzione della vicenda basata sulle sole dichiarazioni del COGNOME e sulla lettera di incarico a lui consegnata dal ricorrente (priva di data e sottoscrizione), chiedendo di effettuare una perizia grafologica su tale documento; che la difesa aveva inoltre ipotizzato anche la tesi dell’inconsapevole trasportatore e il coinvolgimento del COGNOME e della moglie.
Rispetto ai temi sollevati con l’appello la risposta della Corte di appello appare esaustiva: la sentenza impugnata ha evidenziato gli elementi che corroboravano la versione del COGNOME secondo la quale era il ricorrente l’unica persona che gli aveva dato l’incarico, come anche quelli che portavano ad escludere la riferibilità del trasporto a terze persone (i coniugi COGNOME avevano pagato soltanto la prestazione del NOME ma non il costo della spedizione e il loro coinvolgimento non escludeva la responsabilità del ricorrente).
Fatte queste premesse, neppure può parlarsi di “prova decisiva” rispetto alla perizia grafologica.
In primo luogo, perché la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).
In secondo luogo, perché la mancata effettuazione dell’accertamento peritale è stata motivatamente giustificata dalla Corte di appello con il rigetto della tesi difensiva (ovvero l’inattendibilità del COGNOME).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,
altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/T012023.