Riciclaggio: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di riciclaggio rappresenta una delle fattispecie più complesse del nostro ordinamento penale, richiedendo una difesa tecnica precisa e puntuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui è possibile contestare una condanna in sede di legittimità, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
Nel caso in esame, l’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello contestando sia la responsabilità penale che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, i giudici di piazza Cavour hanno rilevato che le doglianze presentate non erano idonee a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza di merito.
La necessaria specificità dei motivi di ricorso
Uno dei pilastri del giudizio di legittimità è il principio di specificità. Non è sufficiente, infatti, lamentare una generica ingiustizia della decisione o riproporre le medesime tesi difensive già esposte nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso deve contenere una critica argomentata e mirata contro i passaggi logici della sentenza impugnata.
La Corte ha evidenziato come la semplice reiterazione dei motivi d’appello renda il ricorso inammissibile. Questo accade perché l’atto non assolve alla sua funzione tipica: dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella decisione del giudice di merito.
Il diniego delle attenuanti generiche
Un altro punto centrale della decisione riguarda la concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del Codice Penale. La difesa lamentava la mancata applicazione di tali benefici, ma la Cassazione ha ricordato che tale valutazione spetta esclusivamente al giudice di merito.
Il giudice non ha l’obbligo di confutare analiticamente ogni singola deduzione della difesa. È sufficiente che la motivazione indichi chiaramente gli elementi ritenuti prevalenti o decisivi per negare il beneficio. Se il ragionamento del giudice è logico e coerente con gli atti di causa, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella del magistrato di merito.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato l’inammissibilità rilevando che il primo motivo di ricorso era meramente apparente, omettendo di confrontarsi realmente con le ragioni espresse dalla Corte d’Appello. Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alle attenuanti, i giudici hanno riscontrato una motivazione esente da illogicità, rispettando il principio secondo cui il giudice deve dare conto solo degli elementi decisivi per il proprio convincimento.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce che, in tema di riciclaggio e più in generale nel diritto penale, la fase di legittimità non può essere intesa come un terzo grado di merito, ma richiede un rigore argomentativo elevatissimo.
Perché un ricorso che ripete i motivi d’appello viene dichiarato inammissibile?
Perché manca del requisito della specificità, non offrendo una critica argomentata contro la sentenza impugnata ma limitandosi a una sterile riproposizione di tesi già vagliate e respinte.
Il giudice deve analizzare tutti gli elementi favorevoli per concedere le attenuanti?
No, il giudice di merito deve solo indicare gli elementi che ritiene decisivi o rilevanti per la sua decisione, potendo tralasciare gli altri senza che ciò costituisca un vizio di motivazione.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10754 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10754 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 bis cod pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/02/2026