Riciclaggio: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui limiti dell’appello in sede di legittimità per il reato di riciclaggio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato in primo e secondo grado per il delitto previsto dall’art. 648 bis del codice penale, ribadendo principi consolidati in materia di valutazione delle prove, qualificazione del reato e determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte di Appello di Palermo per il reato di riciclaggio. La Corte territoriale confermava la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio decisi in primo grado. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato contestava la sentenza d’appello su tre fronti principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: si lamentava un’errata valutazione delle prove raccolte, sostenendo che la Corte di merito non avesse considerato adeguatamente le argomentazioni difensive.
2. Errata qualificazione giuridica: si chiedeva di derubricare il reato da riciclaggio a quello, meno grave, di ricettazione o di incauto acquisto.
3. Eccessività della pena: si contestava l’entità della sanzione inflitta, ritenendola sproporzionata.
L’Analisi della Suprema Corte sul Riciclaggio e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il primo motivo è stato rigettato poiché la difesa cercava una “non consentita rilettura delle emergenze processuali”, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logica, corretta e priva di vizi. La Corte territoriale aveva infatti esaminato in modo approfondito le prove, giustificando adeguatamente la sussistenza del reato sia sotto il profilo materiale che soggettivo.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il secondo motivo, relativo alla riqualificazione del reato, generico e manifestamente infondato. L’imputato non si era confrontato criticamente con le ragioni giuridiche esposte dai giudici di merito, i quali avevano correttamente individuato gli elementi costitutivi del più grave delitto di riciclaggio.
Anche il terzo motivo, sull’eccessività della pena, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve attenersi ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la sanzione valorizzando la particolare gravità della condotta e la “spiccata capacità a delinquere” dell’imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti penali specifici. È stato inoltre sottolineato che erano già state concesse le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, a dimostrazione di una valutazione già favorevole all’imputato.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non è possibile chiedere ai giudici di legittimità di rivalutare le prove. I motivi di ricorso devono individuare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, e non possono limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti. La decisione conferma che, in presenza di una motivazione solida e coerente da parte dei giudici di merito, le doglianze generiche o volte a una nuova analisi fattuale sono destinate all’inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione opera in “sede di legittimità”, il che significa che non può riesaminare le prove o i fatti del caso. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un tentativo di “rilettura” delle prove viene considerato inammissibile.
Per quali ragioni un ricorso per riciclaggio può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, manifestamente infondati o se si limitano a ripetere questioni già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito. Nel caso specifico, i motivi sulla riqualificazione del reato e sull’eccessività della pena sono stati ritenuti tali.
Il giudice può decidere liberamente la quantità della pena?
Il giudice dispone di un potere discrezionale nel determinare la pena, ma deve esercitarlo seguendo i principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Deve quindi considerare elementi come la gravità del reato e la “capacità a delinquere” dell’imputato, fornendo una motivazione adeguata per la sua decisione. In questo caso, la pena è stata ritenuta corretta perché basata sulla gravità della condotta e sui precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35088 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35088 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzioNOMErio irrogato all’imputato per il delitto di cui all’art. 648 bis cod.pen;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riguardo alla valutazione delle prove acquisite,reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutiNOME e disatteso con corretti argomenti giuridici, dando conto delle ragioni che fondano la sussistenza dell’illecito contestato e la soggettiva ascrivibilità al ricorrente; la difesa te invero, ad una non consentita rilettura delle emergenze processuali a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie e frizioni logiche dal momento che i giudici territoriali ( pag. 4 e segg.), a seguito di un’ampia disamina delle risultanze probatorie, hanno dato conto dell’integrazione, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, della fattispecie di reato contestata all’imputato;
considerato che il secondo motivo, che censura la mancata riqualificazione del fatto alla stregua del reato di ricettazione o di incauto acquisto, è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto elude il confronto critico con la motivazione, giuridicamente corretta, rassegnata dai giudici territoriali in punto di sussistenza degli estremi costitutivi del delitto di riciclaggio;
ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso che lamenta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che fa esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo dei giudici di appello risulta adeguatamente assolto attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagina 10, paragrafo 3, del sentenza impugnata, ove si valorizzano la particolare gravità della condotta delittuosa in contestazione e la spiccata capacità a delinquere dell’imputato, dedotta dai suoi plurimi precedenti penali, anche specifici, quali elementi ostativi ad una modifica in melius della pena stabilita dal primo giudice, segnalando, altresì, l’avvenuto riconoscimento in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
1 GLYPH
NOME–
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025.