Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1860 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1860 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA a SINOPOLI
avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del S Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza d 24/06/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha ridetermina pena inflittagli con la sentenza in data 16/11/202o del G.i.p. del Trib Reggio Calabria, che lo aveva condannato per i reati di rapina e riciclaggi che per l’ingiustificata detenzione di taglierini (art. 4 L. n. 110/1975).
Deduce:
1.1. COGNOME “Annullamento per la violazione di cui all’art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione al capo B) della rubrica”.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con le doglianze esposte con il gravame, con particolare riguardo all’elemento psicologico del riciclaggio. La difesa osserva che «l’aver predisposto la rapina non lo rende per ciò solo anche responsabile in concorso per il reato di riciclaggio». Viene citata la giurisprudenza di legittimità in tema d dolo nel riciclaggio e deduce che la Corte di appello, in relazione ai fatti contestati, non ha in alcun modo spiegato in cosa sia consistita la condotta di NOME, ovvero la condotta materiale posta in essere in maniera consapevole al fine di occultare la provenienza delittuosa del bene.
1.2. COGNOME “Annullamento per la violazione di cui all’art. 606 comma 1) lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 627 comma 3, 125 comma 3, 192, 546 lett. e) c.p.p., nonché agli artt. 110, 648-bis c.p.. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla ritenuta condotta concorsuale nel delitto di ricicla gg io”.
In questo caso si assume che «con riferimento alla posizione del sig. NOME COGNOME, la qualificazione di possibile concorrente rispetto al delitto di riciclaggio si configura nella sentenza di secondo grado, come apodittica, non venendo la stessa in alcun modo accreditata attraverso l’evidenziazione del comportamento concreto realizzato dal soggetto».
1.3. COGNOME “Annullamento per la violazione di cui all’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena”.
Con l’ultimo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche con una motivazione non aderente agli insegnamenti dettati dalla Corte di legittimità, valorizzando le condanne riportate da NOME e l’assenza di elementi positivi e pur valorizzando in senso positivo la parziale confessione resa dall’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso sono fondati.
1.1. Essi si rivolgono entrambi alla qualificazione giuridica del fatto.
A tal proposito va premesso che l’unico dato oggettivo e pacifico a disposizione dei giudici di merito si rinviene nel fatto che l’imputato è stato sorpreso alla guida del motociclo illegittimamente circolante (nonostante risultasse rottamato nel 2017), con targa contraffatta, utilizzato per la rapina.
Sulla base di tale unico elemento la Corte di appello ha ritenuto COGNOME responsabile del reato di riciclaggio sulla base della seguente motivazione: «E’ evidente che la condotta di alterazione e manipolazione possa essere riferita solo all’imputato e ai correi, i quali hanno acquisito abusivamente la disponibilità del mezzo, da anni tolto dalla circolazione, procedendo alle operazioni di alterazione attraverso la punzonatura del numero di telaio, per renderlo illeggibile, poi apponendo la targa contraffatta».
Tale motivazione è stata fondatamente censurata.
1.1.1. In primo luogo, essa si mostra affatto congetturale, non indicando la massima di esperienza in forza della quale è dato affermare -in maniera oggettiva e non sulla base di un indimostrato convincimento soggettivo- che dall’uso del motociclo sia possibile evincere -sempre e necessariamente- anche la condotta di occultamento della provenienza delittuosa realizzata con l’apposizione della targa contraffatta.
E’ stato spiegato, infatti, che «in ogni procedimento inferenziale, certamente il giudice è, di regola, libero, di scegliere i criteri di inferen destinati a garantire le proprie argomentazioni probatorie e le conseguenti conclusioni sui fatti rilevanti. Deve però offrire idonea giustificazione di tal scelta, tenendo ben presente la distinzione fra massime di esperienza e congetture», (Sez. 2, Sentenza n. 39985 del 16/9/2002, COGNOME, Rv. 227200, in motivazione).
Come è noto, una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277312; (Sez. 6, Sentenza n. 6582 del 13/11/2012, 2013, COGNOME, Rv. 254572), Sez. 6, Sentenza n. 31706 del 7/3/2003, COGNOME, rv n. 228401). «Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche tratte, con procedimento induttivo, dall’esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune, enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in crite meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi», (Sez. 6, Sentenza n. 6582 del 13/11/2012 Cc. dep. 11/02/2013-, COGNOME, Rv. 254572, in motivazione).
Ne deriva che la motivazione è affetta da illogicità quando il ragionamento non si fondi realmente su massime di esperienza, secondo la nozione poc’anzi precisata, ma valorizzi piuttosto una congettura, e cioè un’ipotesi non fondata sulrid quod plerumque accidit e, in quanto tale, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Cass, Sez 6, Sentenza n. 31706 del 7/3/2003, già citata), per come riscontrato nel caso in esame.
Da ciò discende la fondatezza dell’obiezione difensiva, là dove lamenta come in tale motivazione non si rintracci nessun elemento concreto dal quale evincere che la condotta di contraffazione e punzonatura sia stata effettivamente realizzata dall’COGNOME o vi abbia in qualche modo contribuito.
1.1.2. Occorre poi ricordare che la condotta di riciclaggio -per quello che qui interessa- consiste nel compimento di altre operazioni (rispetto a quelle di sostituzione e di trasferimento) intese a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, mentre la condotta di ricettazione -sempre per quello che qui interessa- consiste nel fatto di chi acquista o riceve una cosa proveniente da delitto.
A fronte di ciò, il fatto di avere la disponibilità del bene di provenienza delittuosa non dimostra anche il coinvolgimento in condotte di occultamente eventualmente realizzate su di esso; tale disponibilità, invece, è senz’altro sufficiente a dimostrare la condotta di ricettazione, alla luce dell’assolutamente pacifico orientamento di questa Corte, in forza del quale «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza», (Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 – 01).
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge l’assenza di elementi oggettivi e concreti- utili a dimostrare che NOME avesse realizzato o abbia contribuito a realizzare le operazioni atte a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa riscontrate sul motociclo; al contrario, dagli elementi evidenziati dalla stessa Corte di appello, siccome accertati nel dibattimento, è risultata pacifica la sua disponibilità del motociclo e l’assenza di giustificazioni tale riguardo.
Tanto porta a escludere la possibilità di rintracciare a carico di COGNOME una condotta di riciclaggio e conduce a qualificare il fatto in termini di ricettazione per come fondatamente prospettato dalla difesa.
1.2. Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché si risolve in una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici di merito, il cui esame è precluso alla Corte di cassazione, dato che la Corte di appello ha dato puntuale risposta alle doglianze difensive esposte con il gravame sul punto, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria che, in quanto tale, è insindacabile in sede di legittimità.
La sentenza va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione della pena, previa riqualificazione del fatto contestato al capo B) ai sensi dell’art. 648 cod.pen..
P.Q.M.
Riqualificato il fatto di cui al capo B) dell’imputazione ai sensi dell’art. 64 c.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la sola rideterminazione della pena.
Così deciso il 30 settembre 2022
Il Consigliere est.
COGNOME Il Presiden