Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41615 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41615 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale respo dell’imputato per il delitto di riciclaggio contestato, è manifestamente infondat secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la sentenza nella sua struttura argomentativa in punto di responsabilità, si salda con quella di sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono ess congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale;
che i giudici di merito, con corretti argomenti giuridici, hanno individuato nel dell’imputato i presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato (si vedano, pagg. 3-5), poiché ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prov soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile i della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice dell trasformazione della stessa per impedire l’identificazione della sua origine delittuo 27867 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276666 – 01);
considerato che la richiesta di sostituire la pena detentiva a norma dell’art. pen., è altresì manifestamente infondata poiché in contrasto con il dato normativo d 95, comma 1, d.lgs. 150/2022 contenente disposizioni transitorie in materia di pene delle pene detentive brevi che, con riguardo al giudizio di legittimità, p condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un pro pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto, pu istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione, ai 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza ( 38427 del 5/7/2023, Guiciardi, n.nn.; Sez.2, n. 34845 del 24.5.2023, COGNOME, n-m-);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente