Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1808 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1808 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 18 ottobre 2021 nei confronti di NOME per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen.
In data 2 dicembre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa, ribadita la fondatezza e ammissibilità dei motivi, insiste per l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che la censura oggetto del primo motivo, nel quale si deduce la violazione di legg e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di pen responsabilità dell’imputata, risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamen vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 sentenza impugnata, con il riferimento alla condotta dell’imputata, che ha ricevuto il denar provenienza delittuosa sulle sue poste pay e lo ha prelevato, ha dato adeguato e coerente cont della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio (Sez. 2, n. 216 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114 – 01) e la motivazione sul punto (cfr. pag. 4 del sentenza impugnata), in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla grav della condotta e alla capacità a delinquere non trascurabile consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenu generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez 23903 del 15/07/2020, COGNOME Alfonso, Rv. 279549 – 02);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Conslieretensore
GLYPH
Il Presid