Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44234 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44234 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME nato a Torre del Greco il 18/10/2000, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del Tribunale di Salerno, sezione distrettuale per i riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del di. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembr 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate dal sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che il difensore del ricorrente non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame accoglieva l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa in data 13/04/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno con cui era sta rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari ava nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di riciclaggio oggetto dei capi 12), e 15) di contestazione provvisoria commessi tra il giugno e luglio 2020 per avere ricevut sulla carta Postepay a lui intestata ed in suo uso e ed avere successivamente monetizzato in vari uffici postali quattro bonifici dell’importo rispettivamente di euro 910,00 6.000,00, euro 7.900,00, euro 11.000,00, somme costituenti provento illecito del delit di cui all’art. 640 ter cod. pen. commesso in danno di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Avverso tale ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore fiduciario.
3.1. Con un primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agl artt. 648 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in quanto manifestamente illogica.
Rileva il ricorrente che il Tribunale del Riesame ha “affastellato” una serie di fattuali ritenendoli idonei, sul piano della gravità indiziaria, ad identificare in Carlo soggetto intestatario e concreto utilizzatore della carta Postepay sulla quale era confluit denaro provento illecito del delitto di frode informatica; che tali elementi sono in real tutto neutri e non univoci.
3.2. Con un secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazion all’art. 274 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in quanto manifestamente illogica
Difetta l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione atteso che i reati o di contestazione sono stati commessi nel giugno – luglio 2020 e quindi risalgono a quattr evo, 411 , Vorsono, che l’indagato è un giovane ventenne incensurato con regolare attività lavorativa; che non risultano contatti con i coindagati in epoca successiva ai fatti; il Tribunal riesame ha omesso di valutare tali elementi.
3.3.Con un terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. ed e), cod. proc. pen. l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazion all’art. 275 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in quanto manifestamente illogic
Si censura il giudizio di inadeguatezza di misure cautelari non detentive formulato dal Tribunale del riesame che, in spregio ai principi di proporzionalità, ha escluso che ravvisata esigenza special preventiva potesse essere tutelata con cautele diverse da quella domiciliare omettendo di considerare la condizione di incensuratezza, la giovane età e la risalenza nel tempo dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso in punto di gravità indiziaria è generico perché privo specifico confronto argomentativo con la sentenza impugnata che, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero, ha operato una particolareggiata ricostruzione sia dei delitti presupposti che delle condotte contestate a titolo di riciclaggio all’indagato P evidenziando in particolare:
-che le frodi informatiche (reati presupposti dei contestati delitti di riciclaggio) documentate dalle indagini svolte;
-che l’indagato era identificabile nell’utilizzatore dell’utenza 347-5408341 (fittiziame intestata a soggetto straniero), risultata in contatto con gli indagati per la frode inform commessa in danno di COGNOME NOME la cui denuncia aveva dato avvio al presente procedimento penale ed anche localizzata, unitamente agli apparecchi telefonici di costoro, presso l’ufficio postale ove era stata monetizzato il provento di detta frode informatica:
che l’indagato era anche intestatario ed utilizzatore della carta Postepay NUMERO_CARTA (personalmente attivata) sulla quale risultavano pagamenti delle rate di un finanziamento da lui stesso ottenuto dall’istituto di credito Banca Reale e versamenti da parte della società per cui lavorava;
-che il denaro fraudolentemente sottratto dai conti correnti di NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME e NOME NOME era stato dapprima trasferito su un conto estero, poi in gran parte bonificato sulla carta Postepay di cui sopra friferibile appunto a NOME COGNOME il quale lo aveva poi personalmente prelevato per contanti presso più uffici postali della provincia d Salerno (in relazione a tale specifico profilo si valorizzava la relazione tecnica del serv antifrode di Poste italiano attestante che la monetizzazione era avvenuta previa identificazione della persona fisica).
Sulla scorta di tali precisi dati fattuali, globalmente considerati, il Tribunale ha rit integrati in capo all’odierno ricorrente i reati di riciclaggio oggetto dell’imputa provvisoria osservando, al riguardo, che questi aveva cooperato nel sistema di occultamento della provenienza illecita di denaro mediante la messa a disposizione della propria carta Postepay sulla quale erano stati bonificati i profitti di frodi informat
/(j
mediante la successiva celere attivazione presso differenti uffici postali allo scopo monetizzare quanto ricevuto.
Il costrutto argomentativo non è solo puntuale e scevro da manifeste illogicità ma è anche in linea con le coordinate interpretative offerte dalla giurisprudenza di legittimit tema di configurazione del delitto di riciclaggio í secondo cui integra tale illecito la condotta di chi, senza avere concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio cont corrente per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa da al precedentemente ricavato quale profitto conseguito dal reato di frode informatica consentendo- proprio come avvenuto nel caso di specie – il versamento sullo stesso di tali utilità e provvedendo, di seguito, al loro incasso, così ponendo in essere un’ azione d sostituzione diretta ad ostacolare l’individuazione del profitto illecito conseguito dagli a del delitto presupposto (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284653; Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286052).
Rispetto a tale apparato motivazionale, il ricorrente si limita a genericament affermare che gli elementi ritenuti idonei ad identificare in NOME COGNOME il sogg intestatario e concreto utilizzatore della carta Postepay sarebbero neutri, senza null’alt argomentare ed omettendo, quindi, di confutare i dati fattuali valutati dal Tribunale e loro capacità dimostrativa, ove globalmente considerati, sul piano della gravità indiziari
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo di ricorso in punto di sussistenza di esigenze cautelari,che presenta anch’esso una sostanziale genericità non raffrontandosi compiutamente con la parte motiva del provvedimento impugnato.
Con specifiche argomentazioni svolte alla pagina 15 dell’ordinanza, il Tribunale ha puntualmente motivato con riguardo all’attuale e concreto pericolo di recidiva in capo all’indagato ponendo in luce la pluralità delle condotte di riciclaggio a lui riferib pertanto non erano state occasionali, il consistente importo di denaro (circa 25.000,00 Euro) confluito sulla carta Postepay a lui intestata ed il ruolo determinante da lui svolto sistema di occultamento della provenienza illecita di detto denaro consistito nella messa a disposizione della propria carta per farvi transitare i profitti di frodi informatich successiva celere attivazione presso differenti uffici postali allo scopo di monetizzar bonifici ricevuti.
Valorizzando tali circostanze il collegio ha quindi implicitamente ritenuto non decisiv le argomentazioni difensive fondate sulla incensuratezza e sul tempo trascorso dalla consumazione dei reati.
Va ricordato il principio, che qui si intende ribadire, secondo cui gli elementi per valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti in difetto di precedenti penali (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-
4 GLYPH
/(r
01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 265961-01).
Ha poi espressamente affermato che lo svolgimento di regolare attività lavorativa al momento della decisione del gravame proposto dal pubblico ministero non risultava documentato e tale affermazione non è manifestamente illogica atteso che in sentenza è richiamata l’attestazione Inps in ordine ad attività lavorativa svolta dall’indagato la qu tuttavia, riguarda l’epoca di commissione dei fatti e non l’attualità.
Anche sotto il profilo della proporzionalità e della adeguatezza della misura cautelare adottata il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, ha compiutamente adempiuto all’obbligo motivazione in aderenza ai criteri indicati nell’art. 275 cod. proc. pen. e con considerazioni che hanno una loro precisa logic evidenziando le specifiche le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguata misure non custodiali,le quali avrebbero consentito sia una libertà di locomozione che di liberi rappor anche telefonici e telematici con soggetti terzi che, invece, dovevano essere sensibilmente inibiti avendo favorito la commissione degli illeciti e ben potendo consentire la prosecuzion della attività criminosa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricors (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni manifestamente infondate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in data 1 ottobre 2024