Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8949 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8949 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL PRETE NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto a sensi dell’art. 648-bis cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede per un duplice ordine di ragioni, in quanto, risultando solo formalmente teso a censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volto a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, esso risulta privo di specificità, non essendo connotato da un effettivo confronto con l’esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale, ai fini di confermare la pien integrazione del reato di riciclaggio da parte dell’odierno ricorrente (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno posto a base della ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della suddetta causa di non punibilità, una congrua e non illogica motivazione, facendo corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto regolano la materia (cfr. ex multis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), individuando quali ragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto: le modali di realizzazione del reato, indice di peculiare professionalità nella commissione di delitti del tipo per cui si procede, la disponibilità di diversi strumenti contraffat valore del bene oggetto di riciclaggio e la abitualità della condotta;
esamiNOME che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva reiterata, è manifestamente infondato, poiché, a fronte della richiesta di esclusione prospettata in maniera generica con i motivi di appello, la Corte territoriale, confermando la decisione del primo giudice, si è limitata ha evidenziato gli elementi che non consentono di per procedere all’esclusione della suddetta aggravante (v. pagg. 7 e 8 del provvedimento impugNOME);
osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché, come rilevato dai giudici di appello, non
può pervenirsi a tale risultato, ostandovi il dato normativo di cui all’ art. 69, quar comma, cod. pen.;
considerato che, infine, privo di pregio risulta anche il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’eccessività della pena, poiché secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di fronte a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nel caso di specie, il giudice di secondo grado, dando conto della mancanza di concreta specificità della richiesta di riduzione del trattamento sanzioNOMErio prospettata con l’atto di appello, ha congruamente assolto all’onere argomentativo in punto di definizione del trattamento sanzioNOMErio, ha sottolineato la proporzionalità della pena come determinata dal giudice di primo grado, a fronte della gravità oggettiva e soggettiva del reato commesso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.